Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18514 del 04/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 05/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18514
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10617-2019 proposto da:
D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MICHELE CAPANO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 9082/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata
il 26/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI
FRANCESCO.
Fatto
RILEVATO
che:
D.L. chiedeva al tribunale di Salerno, ai sensi dell’art. 35-ter dell’ord. pen., il ristoro dei danni patiti per effetto delle condizioni di detenzione subite presso gli Istituti penitenziari ove era stato recluso;
il Ministero della Giustizia resisteva e opponeva in compensazione il controcredito vantato per le spese di mantenimento in carcere;
il tribunale di Salerno accoglieva la domanda per l’importo complessivo di 2.392,00 EUR, in relazione a 299 giorni di detenzione in condizioni non conformi a quanto previsto dall’art. 3 della CEDU; accoglieva però anche l’eccezione di compensazione, avendo il Ministero fornito la prova di un maggior credito di 2.950,45 EUR; compensava le spese processuali;
D. ha proposto ricorso per cassazione, denunziando la violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c., in quanto non si sarebbe ancora consumata la facoltà a lui concessa di chiedere la remissione del debito per le spese di mantenimento, donde il controcredito dell’amministrazione non si sarebbe potuto considerare esigibile;
il Ministero della Giustizia ha replicato con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che, nel giudizio introdotto ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter, comma 3, il Ministero della giustizia, convenuto per il risarcimento dei danni patiti a causa delle condizioni di detenzione, non può opporre in compensazione il credito maturato verso il detenuto per le spese di mantenimento fintanto che non si sia consumata la facoltà dell’interessato di chiedere la remissione del debito, posto che, prima della definizione del procedimento previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6, il controcredito della P.A. non è certo nè esigibile (Cass. n. 17277-18, Cass. n. 31552-18);
nel caso di specie non risulta svolto dal tribunale di Salerno alcun pertinente accertamento a tal riguardo, essendosi il tribunale limitato ad accogliere l’eccezione di compensazione sull’apodittico rilievo che il credito dell’istante era “da compensare con il maggior credito dello stato”;
il ricorso è quindi manifestamente fondato e la sentenza va cassata con rinvio al medesimo tribunale di Salerno, in diversa composizione, per nuovo esame;
il tribunale si uniformerà al principio di diritto sopra esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020