Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18514 del 02/09/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18514 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PROTO CESARE ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 30378-2008 proposto da:
“SAG OTTANTA ARREDAMENTI S.R.L.”, 04948630159,
in persona del suo Amministratore Unico,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO
FANI 106, presso lo studio dell’avvocato ROSSI
MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende,
2014
1347

giusta procura speciale per Dr. Claudio
Guidobono Cavalcini Notaio in Bollate Rep.n.
73358 del 26.3.2014,
!w:41,

– ricorrente –

Data pubblicazione: 02/09/2014

e
ìTir

contro

FAENGER KURT FNGKRT55C20Z112F, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE CARSO 51, presso lo
studio dell’avvocato RUFINI ALESSANDRO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati

TROMBETTA;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1472/2008 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 22/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/05/2014 dal Consigliere
Dott. CESARE ANTONIO PROTO;
udito l’Avvocato MASSIMILIANO ROSSI difensore
della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento
del ricorso;
udito l’Avvocato ALESSANDRO RUFINI difensore
del resistente che chiesto di riportarsi agli
scritti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA
che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.

RUFINI FRANCESCO, PANIGALDI PIERLUIGI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Kurt Faenger conveniva in giudizio davanti al Tribunale
di Milano la società SAG arredamenti ed esponeva:
– di avere acquistato dalla convenuta, nel Maggio del
1999, del mobilio regolarmente pagato;

Denzas, al suo domicilio in Germania, ma presentavano
gravi vizi.
I.

Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta
alla restituzione del prezzo (lire 6.000.000) pagato.
La convenuta non contestava i vizi, ma la propria
legittimazione passiva, assumendo di avere assicurato
la merce spedita.
Il GOA presso il Tribunale di Milano con sentenza n.
722 del 2004 rigettava la domanda dell’acquirente sul
rilievo che ai sensi dell’art. 1510 c.c. il venditore
si era liberato dell’obbligo della consegna rimettendo
I

la merce al vettore.

..1

La sentenza era appellata con appello principale da SAG
arredamenti che censurava la compensazione delle spese
di lite e con appello incidentale da Faenger Kurt che
insisteva nella domanda di restituzione del prezzo
pagato.

a

3

– che i mobili erano consegnati, tramite il corriere

-

La Corte di Appello di Milano con sentenza del
22/5/2008 dichiarava la risoluzione del contratto di
vendita per inadempimento della venditrice e per
l’effetto condannava la stessa alla restituzione del
prezzo pagato, oltre al pagamento delle spese dei due

La Corte di Appello rilevava:
che l’azione del compratore non doveva essere

t

esperita nei confronti del vettore in quanto il
trasporto secondo una testimonianza, era effettuato
franco domicilio e il trasporto era stato effettuato su
incarico del venditore che aveva pagato il relativo
prezzo e l’assicurazione; la Corte territoriale riporta
pure una affermazione del teste secondo la quale la
merce viaggiava a rischio del mittente fu consegnata
senza riserva alcuna da parte del destinatario;

che

non

era

applicabile

l’art.

1510

c.c.,

erroneamente ritenuto applicabile dal primo giudice,
perché la norma riguarda solo la liberazione
dall’obbligo di consegna e non solleva il venditore
dalla responsabilità per i vizi della cosa venduta,
disciplinata dall’art. 1511 c.c.;
– che gli elementi di prova raccolti (lo stato indenne
dell’imballaggio,

come

riferito

4

da

un

teste),

gradi di giudizio.

convincevano circa la difettosità del mobilio in epoca
antecedente alla consegna al vettore;
– che i vizi erano gravi ed erano stati tempestivamente
denunciati al venditore che non li aveva mai
contestati;

grave inadempimento con la conseguente restituzioàe del
prezzo pagato dall’acquirente.
La SAG 80 Arredamenti ha proposto ricorso affidato a
sei motivi e ha depositato memoria.
Faenger Kurt ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la
violazione degli art. 2730 e 2735 c.c. per omesso esame
di documenti, provenienti dallo stesso attore e
contenenti confessione stragiudiziale dei fatti, nonché
la violazione dell’art. 112 c.p.c. l’omessa e
contraddittoria motivazione.
La ricorrente menziona due lettere nelle quali lo
stesso Faenger affermava essere evidente che i danni
erano riferibili al trasporto e attribuisce loro valore
di confessione stragiudiziale, censurando comunque la
motivazione che contraddittoriamente ne aveva escluso
la riferibilità al trasporto.

5

– che pertanto il contratto doveva essere risolto per

La ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis. c.p.c. applicabile ratione temporis, chiede se
nel giudizio di appello il giudice che,

nel

pronunciarsi sulla domanda, ometta l’esame dei
documenti contenenti confessione stragiudiziale dei

il principio di cui agli artt. 2730 e 2735 c.c. in
relazione all’art. 112 c.p.c.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la
violazione dell’art. 2733 c.c. in presenza di atti
sottoscritti dal procuratore speciale e che assumono
valore confessano in relazione agli artt. 228 e 229
c.c. e l’omessa e contraddittoria motivazione.
La ricorrente si riferisce alle difese sia in primo che
in secondo grado svolte dal difensore del Faenger,
munito di procura speciale, il quale aveva fondato la
propria domanda sull’affermazione che i danni al
mobilio si erano verificati durante il trasporto.
La ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis. c.p.c. applicabile ratione temporis chiede se
nel giudizio di appello il giudice omettendo l’esame
degli scritti difensivi nei quali ex artt. 228 e 229
c.p.c. vi è la confessione giudiziale dei fatti
verificatisi in maniera diversa da quella adottata

6

à\c

fatti idonea a condurre ad una decisione diversa, violi

nella sua decisione, violi il principio di decidere
secondo

alligata et probata,

così come gli impone

l’art. 112 c.p.c.
3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la

qualificazione del rapporto dedotto sul quale si è
formato il giudicato.
La ricorrente osserva che la sentenza di primo grado
era stato ritenuto applicabile alla fattispecie l’art.
1510 c.c. e in base a tale norma era stata esclusa la
responsabilità del venditore che si era liberato
dall’obbligo di consegna rimettendo la cosa al vettore
(v. pag. 1 della sentenza di appello nella parte
dedicata allo svolgimento del processo) e che quindi si
era formato un giudicato in merito al fatto che il
venditore si fosse liberato da tale obbligo, così che
era precluso al giudice di appello mutare la
qualificazione giuridica della domanda, essendo invece
pacifico e non contestato tra le parti che i danni al
mobilio si fossero verificati durante il trasporto.
La ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis. c.p.c applicabile ratione temporis chiede se
nel giudizio di appello il giudice, nel pronunciarsi
nei limiti della domanda proposta, violi l’art. 112

7

violazione dell’art. 112 c.p.c. per diversa

c.p.c. qualora fondi la propria decisione su una causa
petendi diversa da quella sulla quale si è formato il
giudicato.
4. I primi tre motivi di ricorso devono essere
esaminati congiuntamente in quanto attengono

ha mutato il fatto costitutivo della domanda di
risoluzione del contratto di vendita individuando le
ragioni del suo accoglimento nei vizi dei mobili
venduti, che ha ritenuto esistenti esistenti già prima
del trasporto, mentre tutta la linea difensiva sia
dell’attore che della convenuta si incentravano su
responsabilità (di tipo contrattuale per inadempimento
colposo del contratto di compravendita) per danni
subiti dalle cose durante il trasporto.
Le censure sono manifestamente fondate in quanto la
Corte di appello ha fondato la responsabilità
contrattuale della venditrice su un presupposto di
fatto (la preesistenza dei vizi rispetto al trasporto),
rilevante anche in diritto, non invocato da alcuna
delle parti ed anzi escluso dalla stessa parte attrice;
sussiste pertanto il vizio di extrapetizione.
Infatti il giudice di merito ha il potere-dovere di
inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e

8

all’unitaria censura per la quale la Corte di appello

gli atti che formano oggetto della contestazione, ma
incontra il limite del rispetto dell’ambito delle
questioni proposte e dei fatti dedotti sui quali le
parti hanno avuto la possibilità di dedurre, produrre
e contraddire in modo che siano lasciati immutati il

nel tema controverso di nuovi elementi di fatto, del
tutto non considerati dalle parti.
Pertanto, il vizio di ultrapetizione o extrapetizione
ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel
potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi
obiettivi dell’azione sostituendo i fatti costitutivi
della pretesa.
Infatti, ai fini della identificazione della “causa
petendi” posta dalla parte a base della domanda non
rilevano solo le ragioni giuridiche addotte a
fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì
l’insieme delle circostanze di fatto che la parte pone
a base della propria richiesta ed è compito precipuo
del giudice la corretta identificazione degli effetti
giuridici scaturenti dai fatti dedotti in causa (Cass.
2/3/2006 n. 4598).
5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la
violazione

dell’art.

1510

9

c.c.

per

diversa

“petitum” e la “causa petendi”, senza l’introduzione

qualificazione della domanda in relazione al contratto
stipulato tra le parti.
La ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis. c.p.c. applicabile ratione temporis chiede se

sulla e/o nei limiti della domanda proposta violi il
principio di cui all’art. 1510 secondo comma c.c.
allorché è pacifica l’applicabilità di tale norma per
stessa ammissione della parte.

6. Con il quinto motivo la ricorrente deduce l’omessa
pronuncia perché la Corte di Appello non ha subordinato
in ogni caso il pagamento della sorte capitale alla
restituzione della merce in custodia ex artt. 1206,
1207 e 1177 c.c.
La ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis. c.p.é. applicabile ratione temporis chiede se
il giudice di appello, nell’emettere sentenza di
risoluzione del contratto, violi la norma dell’art. 112
c.p.c. omettendo di pronunciarsi sulla obbligatorietà
della restituzione della merce in custodia del
compratore ex art. 1206 c.c., da farsi contestualmente
al pagamento delle somme da parte del soccombente e/o
subordinando tale pagamento alla restituzione

10

nel giudizio di appello il giudice nel pronunciarsi

6.

Con il sesto motivo la ricorrente deduce la

violazione per omessa pronuncia in relazione all’art.
112

c.p.c.

sulla

domanda

relativa

all’appello

principale proposto da SAG 80 co. il quale si chiedeva
la riforma della statuizione con la quale il giudice di

processo.
La ricorrente, formulando il quesito di diritto ex art.
366 bis. c.p.c. applicabile ratione temporis chiede se
il giudice di appello violi, nel decidere sull’appello,
la norma di cui all’art. 112 c.p.c. per omessa
motivazione sui motivi di rigetto dell’appello
principale.
7. In conclusione devono essere accolti, in relazione
ai principi affermati al precedente punto 4., i primi
tre motivi di ricorso e la sentenza impugnata deve
essere cassata con rinvio, anche per le spese di questo
procedimento, ad altra sezione della Corte di Appello
di Milano.
Gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti in
conseguenza dell’annullamento della sentenza impugnata
che impone una nuova decisione al giudice del rinvio.
P.Q.M.

11

primo grado aveva compensato tra le parti le spese del

al2e4

A.:

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricoTss
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della
Corte di Appello di Milano.

Così deciso in Roma, addì 29/5/2014.

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