Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18513 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 12/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18513

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17056-2012 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA M. CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ITRI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE PRESTIA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE U. TUPINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA

CORBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

L.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 611/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/06/2011 R.G.N. 2098/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CORBO NICOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1201/07 il Tribunale di Catanzaro quantificava il risarcimento dei danni dovuto a M.F., dipendente di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., per una mancata progressione economica (an debeatur su cui vi era già un precedente giudicato) nella differenza tra il trattamento retributivo del profilo di tecnico e quello di capo tecnico dal 21.6.93 sino al conseguimento del profilo superiore.

2. All’origine della controversia vi era l’avere la società affidato a colleghi del ricorrente mansioni di capo tecnico (con provvedimento del 21.6.93) senza previamente espletare le selezioni contrattualmente previste, cui M.F. avrebbe avuto il diritto di partecipare.

3. Con sentenza pubblicata il 20.6.11 la Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, riduceva il risarcimento del danno ad una somma pari a due terzi delle differenze retributive che sarebbero spettate al lavoratore dal 21.6.93 al 23.1.97, data – quest’ultima – in cui l’azienda aveva infine indetto le dovute selezioni.

4. Per la cassazione della sentenza ricorre il M. affidandosi ad un solo motivo.

5. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. resiste con controricorso, poi ulteriormente illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con unico motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che, mentre la selezione del 21.6.93 era finalizzata all’individuazione di sette unità da avviare al corso professionale per il profilo di capo tecnico, il bando del 21.1.97 era limitato a due sole unità e aveva ampliato la platea dei potenziali candidati, in tal modo riducendo fortemente le possibilità di successo del ricorrente.

1.2. Il ricorso è infondato.

Premesso che il risarcimento de quo è per c.d. perdita di chance, la Corte territoriale ha, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ritenuto che non vi fosse prova che il ricorrente avrebbe certamente superato il corso per accedere al profilo di capo tecnico ove fosse stato messo in condizione di partecipare alle dovute procedure selettive (così riducendo il risarcimento ad una somma pari a due terzi delle differenze retributive fra l’un profilo e quello superiore).

Sempre con corretta motivazione ha, poi, ritenuto che tale perdita di chance sia venuta meno una volta che la società ha disposto, il 23.1.97, le dovute selezioni per accedere al profilo di capo tecnico, così consentendo all’odierno ricorrente di parteciparvi.

L’obiezione secondo cui la seconda procedura selettiva sarebbe stata in concreto più difficoltosa rispetto alla prima, oltre a presupporre una valutazione in punto di fatto (come tale inammissibile in sede di legittimità), non confuta il rilievo, valorizzato – invece dai giudici d’appello, che nulla autorizzava a supporre che davvero il ricorrente avrebbe superato la prova nel 1993.

2.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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