Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18513 del 12/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18513 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Rep.

sul ricorso proposto da

C.C. 03/05/18

Wu Yuwei, elettivamente domiciliato in Roma, via Sabotino
22, pressolo studio degli avv.ti Angela Gemma e Marco
Tronci, rappresentato e difeso, per procura in calce al
ricorso, dall’avv. Francesco Vecchione (p.e.c.

francescovecchione@avvocatinapoli.legalmail.it ;

fax

n.

081/7618660);
– ricorrente nei confronti di
Prefettura di Avellino e Ministero dein -iter-no, in persona del

Prefetto e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso i
2018

suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 ( con indicazione
per

il

ricevimento

degli

atti

dell’indirizzo

p.e.c.

Data pubblicazione: 12/07/2018

ags.rm@nnailcert.avvocaturastato.it ) ;
-controricorrenti avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Avellino, emessa il
14 giugno 2017 e depositata il 19 giugno 2017 R.G. n.
3506/2017;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons.
Giacinto Bisogni;

RILEVATO CHE
1. Il sig. Wu Yuwei, cittadino cinese, ha proposto
opposizione al decreto di espulsione emesso dal
Prefetto di Avellino e notificato in data 19 maggio
2017 unitamente all’ordinanza del Questore di
allontanamento dal territorio nazionale entro sette
giorni dalla notifica. Ha rilevato l’opponente che il
decreto espulsivo, notificato in copia priva di
attestazione di conformità all’originale, era stato
redatto in italiano mentre solo la relata di notifica era
stata tradotta in inglese. Il provvedimento era
motivato in relazione alla sussistenza di precedenti
penali per violazione dell’art. 572 c.p. e ai presupposti
di cui all’art. 13 comma 2 lett b) del d.lgs. n.
286/1998 (mancanza di permesso di soggiorno) e di
cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159/2011. Con l’opposizione
il sig. Wu Yuwei lamentava la mancata traduzione del

2

..

decreto nella sua lingua, la mancanza di attestazione
di conformità della copia notificata all’originale, il
contrasto del provvedimento con gli artt. 5 lett. c9 e
12 comma 2 della direttiva 115/2008/CE.
2. Il Giudice di Pace di Avellino ha respinto il ricorso

Avellino risulta la conoscenza della lingua italiana
mentre dalla notifica del provvedimento risulta la sua
corrispondenza all’originale n Giudice di Pace ha
ritenuto che la incontestata esistenza del precedente
penale per il reato di cui all’art. 572 c.p. comporta la
ricorrenza del presupposto per l’espulsione ai sensi
degli artt. 13 del T.U.I. e 1 del decreto legislativo n.
159/2011.
3.

Ricorre per cassazione il sig. Wu Yuwei con quattro
motivi di impugnazione.

4. Si difendono con controricorso il Ministero dell’Interno
e il Prefetto di Avellino.
RILEVATO CHE
5. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 18 del D.P.R. n. 445/2000 e
la omessa motivazione circa un fatto decisivo. Il
ricorrente rileva che la notifica di una copia informale
del decreto di espulsione, priva di una regolare
attestazione di conformità all’originale, avrebbe

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3

rilevando che dalle dichiarazioni rese alla Questura di

dovuto comportare la dichiarazione di nullità del
provvedimento espulsivo.
6. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 comma 6 e dell’art. 13 comma
7 del decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico in

2 della direttiva 2008/115/CE e dell’art. 24 della
Costituzione per lesione del diritto di difesa. Il
ricorrente censura la decisione impugnata perché si è
basata sull’assunto della conoscenza della lingua
italiana che egli sostiene di aver contestato facendo
riferimento

ad

emergenze

documentali

che

smentiscono la dichiarazione sottopostagli dalla
Questura e da lui sottoscritta ma non compresa per la
mancata conoscenza della lingua italiana.
7. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 13 comma 2 lett. c) e seguenti
del testo unico in materia di immigrazione (d.lgs. n.
286/1998) e dell’art. 1 del d.lgs n. 159/2011. Il
ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti
specifici richiesti dalle disposizioni di legge richiamate
dal decreto di espulsione e censura la decisione
impugnata per non aver valutato tale insussistenza
oltre che per aver fatto derivare la legittimità del
decreto automaticamente dalla esistenza di un
4

materia di immigrazione) e la violazione dell’art. 12 §

precedente penale del tutto avulso dalla categoria di
reati cui fa riferimento l’art. 1 lett. c) del decreto
legislativo n. 159/2011.
8. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione
e falsa applicazione dell’art. 13 comma 2 lett. b) e

(d.lgs. n. 286/1998) e la omessa motivazione circa un
fatto decisivo. Il ricorrente censura la decisione
impugnata che non ha verificato la circostanza dedotta
del possesso di permesso di soggiorno di cui era stata
richiesta la rinnovazione alla scadenza.
9. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione
e falsa applicazione dell’art. 29 del decreto legislativo
n. 286/1998 (T.U.I.), dell’art. 5 della direttiva n.
2008/115/CE, dell’art. 29 della Costituzione, dell’art. 9
della Convenzione sui diritti dell’infanzia e della
adolescenza approvata dall’Assemblea delle Nazioni
Unite, e la omessa motivazione e valutazione di un
fatto decisivo.
valutazione

Il

delle

ricorrente lamenta
conseguenze

l’omessa

negative

del

provvedimento espulsivo sulle possibilità di
esplicazione del suo ruolo genitoriale nei confronti dei
due figli minori Wu Xiangwei e Wu Marco.
10.

Si difende con controricorso il Ministero
dell’Interno.
5

seguenti del testo unico in materia di immigrazione

11.

Il ricorrente deposita memoria difensiva.
RITENUTO CHE

12.

Il

primo motivo di ricorso è inammissibile

perché il Giudice di pace ha basato la sua valutazione
sulla conformità all’originale della copia notificata del

giudiziario che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare
contestandone la veridicità a fronte del suo valore
probatorio (cfr. Cass. civ. sez. VI-1 ord. n. 26134de1
19 dicembre 2016).
13.

Il secondo motivo è inammissibile perché la
contestazione circa la mancata valutazione della
documentazione che attesterebbe la mancata
conoscenza della lingua italiana, smentendo la
dichiarazione sottoscritta dall’odierno ricorrente (cfr.
per la rilevanza di tale dichiarazione Cass. civ. sez. VI1 ordinanze n. 11877 del 15 maggio 2018 e n. 18123

del 21 luglio 2017),

doveva essere dedotta come

omesso esame ai sensi del nuovo testo dell’art. 360 n.
5 c.p.c. e quindi con l’indicazione specifica del fatto,
oggetto di mancato esame, del dato, testuale o
extratestuale, attestante la sua esistenza, delle
modalità e dei tempi con i quali esso sia stato oggetto
di discussione processuale tra le parti.

TT
6

decreto di espulsione sulla attestazione dell’ufficiale

Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il

14.

provvedimento di espulsione emesso sulla base della
affermata appartenenza del sig. Wu Yuwei a una delle
categorie di cui al decreto legislativo n. 159 del 6
settembre 2011 deve ritenersi privo del suo

riportata dal ricorrente per il reato di cui all’art. 572
c.p. non può essere attestativa della dedizione del
ricorrente alla commissione di reati che offendono o
mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei
minorenni. Per ciò che concerne la dedizione alla
commissione di reati il ricorrente ha riportato una sola
condanna penale per il reato di cui all’art. 572 c.p. e
ha finito di scontare la pena detentiva e ottenendone
la riduzione con conseguente liberazione anticipata in
considerazione della buona condotta tenuta dopo
essersi disintossicato dalla dipendenza dall’alcol. Il
reato ascritto al ricorrente non può peraltro neanche
in astratto ricondursi alla categoria indicata nell’art. 1
del decreto legislativo n. 159/2011 che si riferisce a
condotte che determinano un allarme sociale e una
offensività diffusa come quella propria dei reati
menzionati nella stessa norma in quanto lesivi della
salute, della sicurezza o della tranquillità pubblica.

r
7

presupposto di legittimità. Infatti la condanna

15.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente
cassazione del provvedimento impugnato e decisione
nel merito di annullamento del decreto di espulsione.
Segue la condanna dell’Amministrazione alle spese del
giudizio di merito e di cassazione.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento del
Giudice di pace di Avellino e, decidendo nel merito, annulla il
decreto di espulsione. Condanna l’Amministrazione al
pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in
complessivi 1.500 euro, e del giudizio di cassazione liquidate
in complessivi 3.100 euro, di cui 100 per spese, oltre spese
forfettarie e accessori di legge.

P.Q.M.

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