Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18512 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 11/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18512

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18025-2015 proposto da:

SNAM S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A,

presso lo studio degli avvocati GIAMPIERO PROIA, SIMONE PIETRO

EMILIANI, che la rappresentano e difendono, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE ANGELICO 35, presso lo studio degli avvocati DOMENICO D’AMATI,

GIOVANNI NICOLA D’AMATI, che lo rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1111/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/03/2015 R.G.N. 411/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento dell’ultimo

motivo, rigetto degli altri;

udito l’Avvocato GIAMPIERO PROIA;

udito l’Avvocato GIOVANNI NICOLA D’AMATI.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. S.F. appellava la sentenza del Tribunale di Milano n. 8365/2011 che rigettò la sua domanda di accertamento dell’inefficacia, e/o nullità e/o illegittimità, del licenziamento irrogatogli dalla SNAM Rete Gas s.p.a. con effetto dal 30 dicembre 2010, negando il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro sino alla data del 30 dicembre 2011, pattuita con accordo 16.2.2010, e respingendo la domanda di condanna della società convenuta al pagamento della retribuzione globale di fatto che il ricorrente avrebbe maturato sino alla data di cessazione del rapporto (30 dicembre 2011), al pagamento delle somme pattuite a titolo di incentivo all’esodo ed a titolo transattivo (quattro annualità di retribuzione) con il medesimo verbale 16 febbraio 2010, oltre all’iscrizione al fondo FISDE.

Radicatosi il contraddittorio, con sentenza depositata il 2.3.15, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato allo S. con effetto dal 30.12.10 e condannava la SNAM s.p.a. al pagamento della retribuzione che egli avrebbe maturato sino al 30.12.11, pari ad Euro 588,257 nonchè all’incidenza della stessa sull’indennità sostitutiva del preavviso e sul t.f.r., oltre accessori di legge, detratto quanto già versato in esecuzione della sentenza impugnata; dichiarava inoltre il diritto dello S. al pagamento delle somme pattuite a titolo di incentivo all’esodo nella transazione 16.2.10, condannando per l’effetto la società al pagamento della somma di Euro 845.406, oltre accessori di legge, nonchè l’obbligo della SNAM di garantire allo S. l’iscrizione al fondo FISDE per tutto il periodo successivo alla cessazione del rapporto e sino al pensionamento.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la SNAM, affidato a quattro motivi. Resiste lo S. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c.

Lamenta che la corte milanese, qualificando correttamente le domande come azione di manutenzione del contratto di transazione, avrebbe dovuto stabilire se lo S. fosse stato o meno adempiente a tale contratto, anticipando la sua intenzione di circoscrivere le sue rinunce solo ai diritti maturati nel periodo precedente il 16.2.10. Si duole che la sentenza impugnata ritenne insussistente un inadempimento nell’intenzione anticipatamente manifestata dallo S., posto che l’accordo sottoscritto in forma privata il 16.2.10, prevedeva che le rinunce dello S. erano limitate fino alla data odierna.

1.1 – Il motivo è infondato. In effetti al punto 6 della transazione de qua leggesi che lo S. rinunzia ad ogni eventuale ragione di credito verso la SNAM (o altra società del Gruppo ENI) “fino alla data odierna”, così come risulta dalla transazione riportata dalla ricorrente ed accertato dalla Corte di merito.

La ricorrente lamenta che tale solo inciso era insufficiente, dovendosi le clausole contrattuali interpretarsi le une per mezzo delle altre, ma non chiarisce perchè l’interpretazione della corte milanese sarebbe erronea se non contrapponendo inammissibilmente (in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) a tale accertamento un diverso apprezzamento delle circostanze di causa.

Deve infatti considerarsi che l’accertamento della volontà degli stipulanti in relazione al contenuto del negozio si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito (Cass. ord. 27.3.12 n. 4919).

2.- Con il secondo motivo la società denuncia la violazione dell’art. 111 Cost., e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Lamenta che la sentenza impugnata escluse che costituissero inadempimento all’accordo 16.2.10 le contestazioni formulate dallo S. circa le nuove funzioni affidategli a partire dal 4.1.10.

2.1-Il motivo è inammissibile, mirando ad una diversa ricostruzione dei fatti di causa e dell’interpretazione contrattuale (giudizio di fatto) fornita dalla corte di merito. Del resto la chiara intenzione delle parti di formalizzare l’accordo 16.2.10 successivamente ed entro il 30.11.10, in sede sindacale, non consente di configurare inadempimento le contestazioni dello S. in ordine alle mansioni assegnategli dal 4.1.10, estranee all’oggetto contrattuale. In ogni caso la mera contestazione delle mansioni affidategli dal gennaio 2010, in assenza di altri significativi elementi fattuali (ivi compreso il comportamento successivo delle parti, ove tali mansioni non vennero più poste in discussione e non furono oggetto di controversia, cfr. fax S. del 15.10.10, citato dalla ricorrente SNAM), non può qualificarsi come inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), senza considerare che la sentenza impugnata ha accertato che con tale richiesta l’avv. S. si doleva dello scarso contenuto delle mansioni assegnategli e della privazione dell’ufficio di (OMISSIS).

In sostanza la ricorrente tenta, senza adeguati supporti probatori, di configurare varie (e collaterali) doglianze dello S. come inadempimento (di non scarsa importanza) rispetto all’accordo 16.2.10.

3.- Con il terzo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1353,1359,1362 e 1363 c.c., anche in relazione all’art. 2113 c.c.

Lamenta che il punto 8 dell’accordo sottoscritto il 16.2.10 subordinava il pagamento dell’incentivo all’esodo alla condizione sospensiva della sottoscrizione dell’accordo in sede sindacale, che non era mai avvenuta. Che tuttavia la Corte di merito ritenne tale condizione verificatasi, ex art. 1359 c.c., per non essersi realizzata per fatto imputabile alla parte che aveva un interesse contrario (in tesi l’azienda).

Il motivo è fondato in quanto l’art. 1359 c.c., secondo cui la condizione del contratto si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento, non è applicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una determinata prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento di essa. La condizione può ritenersi apposta nell’interesse di una sola delle parti contraenti soltanto quando vi sia un’espressa clausola contrattuale che disponga in tal senso ovvero un insieme di elementi che nel loro complesso inducano a ritenere che si tratti di condizione alla quale l’altra parte non abbia alcun interesse; in mancanza, la condizione stessa deve ritenersi apposta nell’interesse di entrambi i contraenti (Cass. n. 4178/98, Cass. n.7973/00, Cass. n. 6423/03, Cass.n. 419/06, etc.).

Nella specie deve dunque ritenersi che la condizione era apposta nell’interesse di ambedue le parti, anche considerato che risulta per tabulas, che fu lo stesso S. a richiedere (e sollecitare) di anticipare la formalizzazione dell’accordo in sede sindacale, e che lo stesso interesse alla formalizzazione dell’accordo in sede sindacale aveva l’azienda, che si dolse (ed ora si duole) dell’avversa richiesta anticipazione.

4.- Con il quarto motivo la società denuncia la violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

Lamenta di aver proposto appello incidentale circa il diritto dello S. all’incentivo monetario annuale (MBO), legato al raggiungimento di determinati obbiettivi per l’anno 2010, che tuttavia non gli vennero assegnati. Che la sentenza impugnata ritenne dovuto l’emolumento (essendo ciò dipeso dalla Snam), sicchè poteva farsi riferimento a quanto riconosciuto allo S. per l’anno precedente, senza dare alcun rilievo al fatto che allo S. non venne assegnato alcun obiettivo. Anche tale motivo è fondato.

Ed invero la sentenza impugnata, pur ammettendo che il MBO era connesso al raggiungimento di determinati obiettivi annuali, e pur avendo accertato che tali obiettivi non vennero assegnati dalla Snam per l’anno 2010, ritenne di poter liquidare allo S., a tale titolo, la somma ricevuta nel precedente anno 2009, senza fornire alcuna motivazione, tanto meno plausibile, al riguardo.

5.- In conclusione debbono trovare accoglimento i motivi tre e quattro, rigettati i restanti.

La sentenza impugnata deve cassarsi in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia, oltre che per la regolamentazione delle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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