Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18512 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190,

presso gli uffici dell’Area legale territoriale Centro, rappresentata

e difesa dall’Avv. URSINO Anna Maria per procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliata in Roma, via Alberico

II n. 33, presso lo studio dell’Avv. Federici Roberta, che la

rappresenta e difende assieme all’Avv. Sergio Galleano per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

P.F., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5036/09 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 1950/08 r.g., depositata in data 17.12.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 13.07.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Finocchi Ghersi Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

P.F. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad alcuni contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a.

Rigettata la domanda e proposto appello dalla P., la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 17.12.09, accoglieva parzialmente l’impugnazione e dichiarava l’esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione, cui rispondeva P. con controricorso e ricorso incidentale.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

Riuniti preliminarmente i due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve rilevarsi che Poste Italiane ha depositato un verbale di conciliazione in sede sindacale del 18.11.10, dal quale risulta che P. ha raggiunto con la controparte un accordo transattivo concernente la controversia de qua e che le parti si danno atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Poste Italiane ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso, che però non risulta nè notificata, nè comunicata alla controparte.

Ad avviso del Collegio, in considerazione dell’irritualità della rinunzia, non può pronunziarsi l’estinzione del giudizio, ma deve considerarsi che l’accordo raggiunto in sede sindacale comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo. Alla cessazione della materia del contendere fa seguito la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.u. 29.11.06 n. 25278).

In ragione del contenuto transattivo dell’accordo è conforme a giustizia procedere alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti interessate.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando tra le parti del spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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