Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18512 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18512

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12973-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

268/A, presso lo studio dell’avvocato GUIDO SETTIMJ, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D’ITALIA,

19, presso lo studio dell’avvocato BARBARA SANTESE, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6722/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – B.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di S.C., contro la sentenza del 24 ottobre 2018, con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello, regolando le spese secondo il principio della soccombenza, avverso sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, con rigetto delle reciproche domande di addebito, ed affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori, nonchè collocazione presso la madre, ponendo a carico del B. l’assegno di Euro 600,00 mensili per il mantenimento della figlia e compensando le spese di lite.

2. – S.C. resiste con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, erronea ed omessa valutazione di dati forniti dal ricorrente, censurando la sentenza impugnata in punto di quantificazione dell’assegno.

Il secondo motivo denuncia manifesta violazione di legge ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5, in relazione all’art. 329 c.p.c., con riguardo alla liquidazione delle spese legali, in riferimento alla illegittima condanna del ricorrente al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – Il primo motivo ricalca una formulazione del numero 5 dell’art. 360 c.p.c. abrogata da anni, senza considerare che nel caso di specie l’impugnazione ai sensi di detta disposizione era preclusa in forza dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., versandosi in ipotesi di doppia conforme.

4.2. – Il secondo motivo ruota sull’assunto, in astratto ineccepibile, secondo cui il giudice d’appello, se conferma la sentenza di primo grado, non può modificare la statuizione adottata dal primo giudice in punto di governo delle spese di lite: solo che nulla del genere è accaduto nel caso di specie, in cui la Corte d’appello non ha affatto modificato detta statuizione, ma si è limitata a provvedere sulle spese del proprio grado, in applicazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 c.p.c..

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

6. – Il ricorrente va condannato ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

In tema di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., comma 3, costituisce difatti abuso del diritto di impugnazione, integrante colpa grave, la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente infondati o inammissibili, poichè pone in evidenza il mancato impiego della doverosa diligenza ed accuratezza nel proporre l’impugnazione (Cass. 15 novembre 2018, n. 29462).

Nel caso di specie la formulazione di un motivo ricondotto ad una norma abrogata da lungo tempo e di un altro motivo che non ha nulla a che vedere con il contenuto della decisione impugnata integra senz’altro il requisito della colpa grave per l’applicazione del cit. art. 96 c.p.c., comma 3.

Stima la Corte che la liquidazione del danno debba essere effettuata in misura pari a quella delle spese di lite.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, ed oltre al risarcimento del danno nella misura di Euro 2000,00, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello; dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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