Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18511 del 21/09/2016
Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18511
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI Pietro – Presidente –
Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21263-2013 proposto da:
S.S.C. SOCIETA’ SVILUPPO COMMERCIALE S.R.L., C.F. (OMISSIS), in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO PEZZANO, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
A.S., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 952/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 23/05/2013, R.G. N. 1417/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’estinzione del
procedimento per intervenuta rinuncia.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 23.3.13 la Corte d’appello di Roma rigettava il gravame di (OMISSIS) S.r.l. contro la sentenza n. 18122/10 con cui il Tribunale capitolino aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento collettivo intimato ai lavoratori di cui in epigrafe per incompletezza della comunicazione di avvio della procedura L. n. 223 del 1991, ex art. 4, comma 3 con conseguente ordine di reintegra dei dipendenti medesimi nei rispettivi posti di lavoro e pagamento in loro favore delle retribuzioni maturate dalla data del recesso a quella di effettiva reintegra.
Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) S.r.l. affidandosi a tre motivi.
Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, artt. 99, 112, 115 e 116 c.p.c. e omesso esame di punti decisivi.
Con il secondo e il terzo ci si duole di violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c. e di omesso esame di punti decisivi.
Gli intimati resistono con controricorso.
Nelle more è stata depositata rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’intervenuta rinuncia al ricorso comporta ex art. 391 c.p.c. l’estinzione del presente giudizio di legittimità.
Ex art. 391 c.p.c., u.c. non è dovuta pronuncia sulle spese, avendo i controricorrenti aderito alla rinuncia.
PQM
LA CORTE
dichiara estinto il giudizio di legittimità. Nulla per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016