Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18511 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in

persona del Ministro pro tempore, Istituto Comprensivo di (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore; entrambi

domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che per legge li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, viale Delle

Milizie n. 106, presso lo studio dell’Avv. VACCARO Paola,

rappresentata e difesa dall’Avv. ZOMPI Francesco per procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

G.M., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in

persona del Ministro pro tempore; Istituto Comprensivo di (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2054/2009 della Corte d’appello di Lecce,

pronunziata in causa n. 1960/08 r.g., depositata in data 30.10.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 13.07.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro la dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) indicata in epigrafe, già facente parte del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della Scuola, esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del ccnl 26.5.99. Sosteneva che a fini giuridici ed economici dovesse esserle riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta L.’art. 8 del ccnl 15.3.01 sulla base del sistema della “temporizzazione”, facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95, da ritenere ancora vigente.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla pubblica dipendente, la Corte d’appello di Lecce con sentenza in data 30.10.09 accoglieva parzialmente l’impugnazione, dichiarando il diritto della G. a vedersi determinata la retribuzione della posizione economica DSGA sulla base dell’anzianità maturata al 24.7.03, comprensiva dei servizi pre ruolo e di quelli prestati nella qualifica inferiore.

Riteneva il giudice di appello che l’art. 8 del ccnl 15.3.01, inerente il passaggio dei responsabili amministrativi ATA alla figura di DSGA, costituisse la lex specialis che regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo ogni altra norma concorrente fino all’intervento del ccnl 24.7.03, che con l’art. 142 aveva ritenuto che dovesse continuare ad applicarsi l’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4.8.95. Ritenendo irrazionale che tale norma – per la quale dopo l’entrata in vigore del ccnl del 2003 il principio della temporizzazione non era applicabile – trovasse applicazione solo per i dipendenti DSGA immessi in ruolo dopo il 24.7.03, riconosceva il richiesto beneficio anche alla dipendente in causa (pur immessa prima di quella data), ma con decorrenza dall’entrata in vigore della nuova norma collettiva.

3.- Proponeva ricorso per cassazione il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con tre motivi, deducendo violazione del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4, comma 13, e dell’art. 142 del ccnl 24.7.03, nonchè dell’art. 66, comma 6, del ccnl 4.8.95 e falsa applicazione dell’art. 8 del ccnl 15.3.01, sostenendo il carattere di specificità delle norme contrattuali circa il primo accesso al nuovo profilo professionale e rilevando che dopo l’entrata in vigore del ccnl del 2003 l’inquadramento nel profilo DSGA era subordinato all’espletamento di apposita procedura selettiva, mentre in precedenza l’inquadramento era stato riconosciuto ai coordinatori amministrativi sulla base di un semplice corso di formazione.

4.- G. si difendeva con controricorso e con ricorso incidentale impugnava a sua volta la sentenza per la parte in cui era stata accolto la domanda solo dal 24.7.03 e non dall’1.9.00.

5.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. G. ha depositato memoria.

6.- Riuniti preliminarmente i due ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve accogliersi l’impugnazione principale in ragione della giurisprudenza di questa Corte, che a più riprese ha esaminato le questioni da essi sollevate (v., tra le altre, Cass. 1.3.10 n. 4885, Cass. 2.12.10 n, 24431, Cass. 9.12.10 nn. 24912-24913-24914, Cass. 24.2.11 n. 4805). All’accoglimento dell’impugnazione principale consegue il rigetto di quella incidentale.

7. Con il ccnl 26.5.99 – comparto Scuola personale non dirigente, parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 – all’art. 34, viene istituito, con decorrenza 1.9.00, “il profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado …”.

Per l’accesso al profilo professionale del DSGA detto ccnl 26.5.99 richiede il diploma di laurea; tuttavia, “in sede di prima applicazione”, anche in deroga all’obbligo della selezione concorsuale per il passaggio da un’area all’altra (nella specie da C a D) contemplato dall’art. 32, è previsto che possa accedere a detto profilo il personale già inquadrato quale responsabile amministrativo, in servizio nell’anno scolastico 1999-2000, previa frequenza di apposito corso di formazione.

8.- Il trattamento economico del personale inquadrato nel profilo di DSGA “in sede di prima applicazione” è fissato dall’art. 8 del ccnl 15.3.01, secondo biennio economico 2000/2001 del personale del comparto Scuola, dall’1.9.2000, nella misura dello stipendio iniziale del profilo di provenienza + il 70% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo + una retribuzione di anzianità pari alla differenza tra la posizione stipendiale in godimento, comprensiva dell’eventuale assegno ad personam nonchè del rateo di anzianità in corso di maturazione, e lo stipendio iniziale del profilo di provenienza. Si stabilisce che la retribuzione così determinata “viene utilizzata, con il criterio della temporizzazione, al fine di collocare ciascun dipendente all’interno delle posizioni economiche del profilo di direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.

Viene quindi adottato il criterio della c.d. “temporizzazione”, che consiste nel convertire il valore economico della retribuzione in godimento in anzianità spendibile per l’inquadramento, prescindendo perciò da quella effettiva. La disciplina è quindi nel senso che l’esistente profilo di direttore amministrativo di accademie e conservatori viene assunto a parametro degli aspetti economici di quello di nuova creazione.

9.- In questa prospettiva, poi, l’art. 87 del ccnl 24.07.03, comparto scuola, quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, dispone che, a decorrere dall’1.1.03, ai DSGA destinatari dell’incremento retributivo previsto dell’art. 8, comma 1, del ccnl 15.03.01 è attribuito un incremento retributivo pari al 30% del differenziale tra la posizione stipendiale iniziale del direttore amministrativo delle accademie e conservatori e la corrispondente posizione iniziale del responsabile amministrativo alla data del 1.9.2000, e dichiara che, per effetto di tale disposizione, “si realizza il completamento dell’equiparazione retributiva tra il personale appartenente all’ex profilo di responsabile amministrativo e quello del direttore amministrativo delle accademie e conservatori”.

10.- La tesi dei dipendenti richiama l’art. 142, lett. f), punto n. 8, del ccnl 24.7,03, comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e primo biennio economico 2002/2003, che stabilisce che continua a trovare applicazione nel comparto scuola l’art. 66, comma 4, del ccnl 4.08.95, per la quale “restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv.

con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè le relative disposizioni di applicazione, così come definite dal D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4”.

Le richiamate norme di diritto (rese applicabili dalla fonte negoziale in linea con il principio generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) hanno ad oggetto il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante. In particolare, dispone il D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13 (Inquadramento economico – Passaggi di qualifica funzionale): “ai fini dell’inquadramento contrattuale, l’anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell’eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, art. 3 conv. con modificazioni dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli”.

11- Sulla base della giurisprudenza sopra richiamata, questa Corte ha ritenuto che le parti stipulanti intesero riservare ai DSGA, inquadrati “in sede di prima applicazione” e in deroga al requisito del titolo di studio ed alla regola dell’accesso alla qualifica di area superiore (D) mediante procedura concorsuale, un trattamento economico differenziato ed inferiore rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione del regime generale; che rimangono invece applicabili ai dipendenti che conseguono lo stesso l’inquadramento in base alle regole ordinarie (titolo di studio e procedura selettiva).

La finalità è quella, manifesta, di limitare l’onere finanziario dell’Amministrazione correlato ad una “promozione” pressochè automatica (mero giudizio di idoneità all’esito del corso di formazione, ovvero di percorsi professionali).

12.- Quanto al disposto di cui all’ultimo periodo del D.P.R. n. 199 del 1988, art. 4, comma 13, secondo cui restano ferme le anzianità riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli, si tratta di previsione di carattere generale, derogata dalla speciale norma di cui all’art. 8 ccnl 2001 destinata a regolare una peculiare vicenda di inquadramento in qualifica superiore (pur da considerare equivalente, nell’ambito del sistema contrattuale di classificazione del personale nelle aree, alla previsione normativa relativa alla “carriera”).

13.- Non può affermarsi che la disciplina dell’art. 8 ccnl 2001 sia stata superata dal successivo contratto del 2003, mediante affermazione della vigenza del principio generale della rilevanza del servizio non di ruolo e di quello prestato in qualifica inferiore agli effetti della retribuzione spettante nella nuova qualifica (art. 142, lett. f, punto n. 8, del CCNL 24/7/2003).

Questa norma fa riferimento ai DSGA che hanno avuto accesso alla posizione D1-D2 mediante lo strumento selettivo ordinario e non in sede di primo inquadramento, atteso che il già richiamato art. 87 del contratto del 2003 si occupa specificamente della vicenda della creazione del nuovo profilo di DSGA e del relativo trattamento retributivo come determinato proprio ai sensi dell’art. 8 del ccnl del 2001, e come tale esplicitamente richiamato, nel quale la “temporizzazione” risulta funzionale proprio all’aggancio alla retribuzione del direttore amministrativo delle accademie e dei conservatori ed al dichiarato intento di equiparazione.

Invero, l’incremento retributivo attribuito dal detto art. 87 deve essere considerato nell’ambito della regolamentazione complessiva di cui all’art. 8 del ccnl del 2001 e la clausola in esame comprova ulteriormente come alla vicenda della creazione del nuovo profilo professionale siano dedicati discipline negoziali specifiche, non compatibili con l’applicazione delle regole generali.

14.- Destituita di fondamento è altresì la tesi secondo cui il diritto al superiore inquadramento, siccome decorrente dall’1.9.2000, doveva essere regolato dalla norma generale in tema di computo di anzianità in caso di passaggio di categoria – con la considerazione quindi della complessiva anzianità effettiva – e non dalla (pretesa) norma speciale dell’art. 8 del ccnl del 2001, che non avrebbe potuto incidere retroattivamente sulla consistenza di un diritto già acquisito.

Al riguardo deve rilevarsi che il ccnl per il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999, pur avendo previsto l’operatività con decorrenza dall’1.9.2000 del nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, ha omesso totalmente di disciplinare il relativo trattamento economico, come si evince in particolare dal fatto che le tabelle D1 e D2, relative agli aumenti stipendiali in vigore rispettivamente dal 1.11.1998 e dal 1.6.1999, e la tabella 1% relativa alle posizioni stipendiali in vigore a regime da detta ultima data, comprendono la posizione di direttore amministrativo dei conservatori e delle accademie ma non prendono affatto in considerazione il profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi, il quale non può presumersi regolato ai fini economici come l’altro – pur affine – profilo, poichè tali due profili sono considerati distintamente nella tabella A (contenente l’elencazione e la descrizione di tutti i profili) e graduati diversamente, in D/1 il profilo già esistente e in D/2 quello di nuova istituzione.

Tale omissione normativa, del resto, trova sistematica spiegazione nel fatto che il ccnl 1999 regolava il solo biennio economico 1998- 1999, mentre per il biennio successivo, nel cui ambito avrebbe cominciato ad operare il nuovo profilo, avrebbe dovuto provvedere ai fini economici un ulteriore contratto collettivo, poi di fatto sottoscritto il 15.3.2001. Si è verificato dunque un breve vuoto normativo, che è stato colmato con giustificati effetti retroattivi appunto dall’art. 8 del ccnl del 2001, il quale – è opportuno sottolineare – espressamente regola, in termini speciali e derogatori, il solo trattamento economico del personale fruente in sede di prima applicazione dell’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

15.- L’art. 8 del CCNL del 2001 non si pone, inoltre, in contrasto con principi e norme inderogabili.

I contratti collettivi del settore pubblico, pur nella specialità che ne caratterizza il regime giuridico (procedimento di formazione, efficacia erga omnes, rapporto con le norme di diritto), hanno pur sempre natura giuridica negoziale; di conseguenza, le clausole contrattuali sono sottratte al sindacato giurisdizionale sotto il profilo dell’opportunità delle scelte operate dai contraenti anche per quanto concerne l’equiparazione graduale di posizioni analoghe ma non identiche. Nè possono esser ipotizzati contrasti con la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la quale impone, appunto, di applicare esclusivamente le disposizioni contrattuali in tema di trattamento economico – in relazione a differenziazioni operate proprio dal contratto (vedi Cass. 19 dicembre 2008, n. 29829; 10 marzo 2009, n. 5726; 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676; Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16038).

Alla stregua del richiamato principio di diritto risultano manifestamente prive di fondamento le argomentazioni relative alla mancanza di valide giustificazioni per negare l’incidenza della reale anzianità di servizio, pur riconosciuta ad ogni altro effetto, sul trattamento economico spettante ai DSGA dal 1.9.00; alla disparità di trattamento con le altre categorie di dipendenti e, in particolare, con quelli che accedono al profilo professionale di DSGA nel periodo successivo alla “prima applicazione” di cui all’art. 34 del ccnl del 1999; al trattamento di fatto praticato ad alcuni dipendenti inquadrati in sede di prima applicazione nel profilo di DSGA con il riconoscimento dell’anzianità effettiva (si tratta, all’evidenza, di comportamenti dell’amministrazione tenuti in contrasto con il disposto dell’art. 45, cit.).

16.- Giova, infine, precisare che nella fattispecie ora in esame l’Amministrazione si vale di poteri di diritto privato ed attua una regolazione del rapporto di lavoro determinata da norme di contenuto negoziale, quali l’art. 34 del ccnl 26.5.99 che istituisce il profilo professionale DSGA e ne individua i requisiti di accesso in sede di prima applicazione, e l’art. 8 del ccnl 15.3.01 che di tale profilo determina il trattamento retributivo a decorrere dall’1.9.00. Oggetto della controversia è, dunque, non l’esercizio di un potere autoritativamente diretto ad incidere sulle posizioni soggettive dei dipendenti, ma l’interpretazione che di quelle norme l’Amministrazione ha fatto nel regolare dette posizioni.

L’indagine del giudice e diretta esclusivamente alla verifica della correttezza dell’interpretazione e non anche alla censura di un (peraltro inesistente) potere autoritativo dell’Amministrazione. E’, pertanto, del tutto estranea alla presente controversia la pretesa di accertare se con l’interpretazione data alla norma collettiva – peraltro corretta, sulla base delle regole dell’ermeneutica – l’Amministrazione abbia pregiudicato un diritto di credito che si assume presente nel patrimonio dei dipendenti, con violazione delle disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che quel diritto tutelerebbe.

17. Conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, va dunque accolto il ricorso principale e va rigettato quello incidentale, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, dato che il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato in sede di prima applicazione nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi”, ai sensi dell’art. 34 ccnl del comparto scuola 26 maggio 1999, è regolato dalla specifica norma di cui all’art. 8 del ccnl 15.3.2001, relativo al secondo biennio economico 2000-2001 dello stesso comparto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, deve provvedersi nel merito e rigettarsi la domanda.

18.- Le spese dell’intero giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, così provvede:

– accoglie il ricorso principale e rigetta quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta la domanda;

– condanna G. alle spese dell’intero giudizio, che liquida in Euro 240,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari per il primo grado, in Euro 240,00 per diritti ed Euro 1000,00 per onorari per il secondo grado ed in Euro 1200,00 per onorari per il giudizio di legittimità, oltre Euro 30,00 per esborsi per ciascuno dei due gradi di merito e per il giudizio di legittimità e spese generali.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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