Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18511 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18511

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 11037-2019 proposto da:

Q.G., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CARLO LINDO DEL GAUDIO;

– ricorrente –

e contro

P.G.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 16369/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Q.G. ricorre per correzione di errore materiale, nei confronti di P.G., contro l’ordinanza del 21 giugno 2018, n. 16369, con cui questa Corte, dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione avverso ordinanza del 20 febbraio 2017, n. 4293, a mezzo della quale era stato dichiarato inammissibile perchè tardivo un ricorso per cassazione spiegato dalla medesima Q. contro sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Castrovillari, ha liquidato le spese di lite in Euro 3.500,00, oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

P.G. non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Si lamenta nel ricorso che la Corte di cassazione, nel provvedere sul ricorso per revocazione, abbia liquidato le spese in misura eccedente i limiti massimi fissati con decreto ministeriale numero 55/2014, dal momento che il valore sarebbe inferiore a Euro 1100,00.

Ritenuto che:

Il ricorso è inammissibile.

Stabilisce l’art. 391 bis c.p.c. che, in caso di errore materiale e di calcolo di cui all’art. 287 c.p.c., l’interessato può chiedere la correzione “con ricorso ai sensi degli artt. 365 e ss.”.

Ne discende che il ricorso deve avere il contenuto di cui all’art. 366 c.p.c. (v. p. es. Cass. 26 ottobre 2018, n. 27196, in tema di notificazione), e, in particolare, per quanto rileva, deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti di causa, ai sensi del n. 3 della disposizione, e soddisfare il requisito dell’autosufficienza, come previsto dallo stesso articolo, n. 6.

Nel caso in esame, alla lettura del ricorso (che non trova chiarimento nè nell’ordinanza impugnata, nè in quella resa contro sentenza del Tribunale di Castrovillari), risulta omesso il sommario svolgimento dei fatti di causa e, in particolare, non emerge quale fosse l’oggetto del giudizio a monte, e, soprattutto, perchè il valore della causa dovesse ritenersi contenuto entro lo scaglione di 1100,00.

Nella memoria illustrativa la ricorrente chiede che, ove il ricorso per correzione sia da reputare inammissibile, esso venga inteso quale sollecitazione all’esercizio del potere officioso della Corte di correzione dell’errore materiale denunciato; ma il punto è che il procedimento di correzione può avere ad oggetto, oltre ad omissioni, errori materiali (o di calcolo): errori materiali che si risolvono in un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento mediante il semplice confronto della parte che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, difetto causato da mera svista o disattenzione e, come tale, rilevabile ictu oculi (p. es., ex multis, Cass. 31 maggio 2011, n. 12035).

Sicchè, nel caso in esame, anche la correzione officiosa non è pensabile, giacchè il provvedimento impugnato non manifesta affatto l’erroneità della statuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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