Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18510 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8269-2012 proposto da:

D.L., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

PUGLISI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARTINO MELCHIONDA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

TOMAIA DI ROCCOCARMELA S.A.S., C.F. (OMISSIS), in persona del socio

accomandatario e legale rappresentante R.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO INGHIRAMI N.76, presso lo studio

dell’avvocato GINA CARUGNO, rappresentata e difesa dall’avvocato

PIER FRANCESCO SENA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 977/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 30/11/2011 R.G.N. 733/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Salerno del 25.12004 D.L., premesso di essere stata dipendente della società TOMAIA di R.C. (in prosieguo: TOMAIA) sas dal marzo 1997 al gennaio 2003, agiva per il pagamento di differenze retributive ed indennità (complessivi Euro 98.589,41).

Al procedimento veniva riunito il giudizio tra le stesse parti di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la quota di TFR documentata.

Con sentenza del 12.2.2009 (nr. 638/2009) il giudice del lavoro accoglieva parzialmente le domande.

Con sentenza del 9-30.11.2011(nr. 977/2011) la Corte d’appello di Salerno, in parziale accoglimento dell’appello della società TOMAIA, riduceva l’importo della condanna (dalla somma di Euro 39.921,05 liquidata dal primo giudice a quella di Euro 14.616).

Per quanto rileva in causa la Corte territoriale riteneva non provato il periodo iniziale del rapporto di lavoro, decorrente dal marzo 1997 al dicembre 1998.

Osservava che dalla lettura complessiva delle deposizioni testimoniali risultava la prova della assunzione della lavoratrice soltanto dal dicembre 1998, data certa di apertura del negozio alla (OMISSIS) – nel centro storico di (OMISSIS) – al quale la lavoratrice era stata assegnata.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza D.L., articolato in quattro motivi.

Ha depositato controricorso la società TOMAIA sas.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dà atto che il Collegio ha autorizzato l’estensore a redigere motivazione semplificata.

1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

La ricorrente ha esposto che le dichiarazioni dei testi M. e P. erano state erroneamente intese e che la loro lettura portava a conclusioni opposte a quelle affermate in sentenza.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 prevede l'”omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione”, come riferita ad “un fatto controverso e decisivo per il giudizio”. Il termine “fatto” non può considerarsi equivalente a “questione” o “argomentazione”, dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo. (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152).

Con il motivo la ricorrente censura la valutazione in sentenza delle dichiarazioni dei testi, senza allegare alcun fatto avente rilievo decisivo non esaminato; si limita cioè a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie esaminate, chiedendo a questa Corte una tipica – e non consentita – valutazione di merito.

2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Ha censurato la sentenza per avere affermato che il negozio alla (OMISSIS) aveva aperto con certezza nel dicembre 1998 e per avere collegato a tale data la sua assunzione.

Ha esposto che il teste M. e le testi G. e LI. avevano riferito che il negozio alla (OMISSIS) era aperto già nell’anno 1997.

La prova della apertura era fornita dalla visura camerale prodotta dalla società resistente, che attestava la denunzia di apertura del negozio di (OMISSIS) in data 23.12.1997 e la iscrizione nel registro delle imprese il 22.1.1998.

Il documento era stato richiamato anche dalla società nell’atto di appello (pagina 7 parte prima); il giudice del merito avrebbe dovuto indicare il percorso logico che lo portava ad escludere che l’inizio del rapporto di lavoro risalisse all’anno 1997 nonostante le deposizioni testimoniali acquisite in tal senso.

Il motivo è infondato.

Il vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 5, ricorre nel solo caso in cui gli elementi istruttori non esaminati in sentenza abbiano rilievo decisivo ovvero siano tali da invalidare la ratio decidendi.

La sentenza impugnata ha fondato le proprie conclusioni sull’esame delle deposizioni testimoniali, per il contrasto esistente circa la data di inizio del rapporto di lavoro; si afferma non raggiunta la prova “alla stregua della lettura complessiva delle dichiarazioni in atti” (così in sentenza pagina 10, in principio).

La verifica della effettiva data di apertura della unità locale, della quale si lamenta il mancato esame, non priva, dunque, di sostegno la decisione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c. e dell’art. 2290 c.c..

Ha censurato la sentenza per avere attribuito rilievo decisivo alla deposizione del teste S., che il giudice del primo grado aveva affermato essere inattendibile, come puntualmente eccepito (udienza del 5.1.2006), giacchè socio al 50% della società TOMAIA.

Ha inoltre esposto che il S. nel corso del giudizio di appello aveva riportato condanna penale non definitiva per il reato di cui all’art. 611 c.p., per avere cercato di costringere la teste G. a dichiarare falsamente che il rapporto di causa aveva avuto inizio nell’anno 1998 invece che nell’anno 1997.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse alla impugnazione.

Sotto il profilo dell’interesse ad impugnare la censura presuppone il rilievo determinante della deposizione del teste di cui si lamenta la incapacità (cfr. Cassazione civile, sez. 3, 10/10/2014, n. 21418; Cassazione civile sez. 3 12 marzo 2005 n. 5454).

La decisività delle dichiarazioni del teste S., seppure allegata dalla ricorrente, non risulta invece dalla motivazione della sentenza, nella quale le risultanze probatorie vengono valutate complessivamente, senza riconoscere rilievo preminente ad alcuna di esse.

Peraltro il motivo difetta di specificità in punto di allegazione: della proposizione tempestiva (nell’immediatezza dell’assunzione della prova) della eccezione di incapacità a testimoniare (cfr. Cassazione civile, sez. 3, 29/01/2013, n. 2075); dei provvedimenti resi sulla proposta eccezione da parte del giudice del primo grado; della riproposizione della questione al giudice dell’appello (in termini: Cassazione civile, sez. 1, 19/03/2004, n. 5550).

4. Con il quarto motivo la ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omessa motivazione circa un punto controverso e decisivo per il giudizio.

Con il motivo si censura la affermazione in sentenza della totale inattendibilità “dell’ultimo teste”, che si precisava non essere neppure identificabile nel nome.

La ricorrente ha esposto che il nome del teste (signor Q.M.) risultava dalla sentenza di primo grado e che sul punto la controparte non aveva mosso alcuna questione.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto il teste totalmente inattendibile non già in ragione della mancata identificazione nominativa nel verbale di causa ma per avere reso dichiarazioni “in contrasto palese con le dichiarazioni di tutti i testi, anche quelli favorevoli alle tesi di parte attrice” (così in sentenza). Tale giudizio di inattendibilità, costituente tipico esercizio della funzione di merito, resta insindacabile in sede di legittimità.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese. Non è stata infatti documentata la avvenuta notifica del controricorso (con la produzione del relativo avviso di ricevimento postale); in ogni caso il luogo di spedizione dell’atto è diverso dal domicilio eletto in ricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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