Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18510 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18510

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23345-2018 proposto da:

BIO SI INTERNATIONAL SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, R.S., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell’avvocato AURELIO RICHICHI,

rappresentati e difesi dall’avvocato RENATO LAZZERINI;

– ricorrente –

contro

EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 133,

presso lo studio dell’avvocato FULVIO VINCENZO MELLUCCI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI GALIMBERTI,

MASSIMILIANO MOSTARDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2460/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – R.S. e Bivio-Si International S.r.l. ricorrono per due mezzi, nei confronti di Edwards Lifesciences Italia S.p.A., contro la sentenza del 17 aprile 2018 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto il loro appello avverso sentenza del locale Tribunale di dichiarazione della nullità del brevetto italiano (OMISSIS), del quale era titolare il R. e licenziataria la società qui con essa ricorrente. Ha in breve ritenuto la Corte territoriale che gli appellanti fossero onerati, in appello, della produzione della domanda di brevetto e del brevetto registrato, documenti che essi non avevano viceversa prodotto e che non erano stati prodotti neppure dalla società appellata, attrice nel giudizio di primo grado, il cui fascicolo relativo a tale grado non risultava effettivamente depositato.

2. – Edwards Lifesciences Italia S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – I motivi sono preceduti da una “premessa sintetica” svolta da pag. 8 a pag. 11 del ricorso in cui si espone la Corte d’appello avrebbe posto a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti e che avrebbe altresì errato nel ritenere la sussistenza di un onere di produzione dei documenti in discorso a carico dell’appellante, tanto più che detti documenti dovevano ritenersi prodotti dall’appellata.

Il primo motivo, da pagina 11 a pagina 14 è svolto sotto la rubrica: “Sulla violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2.”. Vi si sostiene che nessuna delle parti aveva sollevato la questione della carenza documentale, che, anzi, era da escludere, a fronte della dichiarazione contenuta nella comparsa di costituzione dell’appellata, ove si dava atto della produzione di copia del proprio fascicolo di parte di primo grado, contenente detti documenti, nonchè dei plurimi riferimenti svolti dalla stessa appellata ai documenti presenti nel proprio fascicolo di primo grado.

Il secondo motivo, da pag. 14-pag. 19, è svolto sotto la rubrica: “Violazione degli artt. 88,166,347 c.p.c., 76 disp. att. c.p.c.. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”. Si sostiene che i menzionati documenti dovevano essere considerati acquisiti al processo dal momento che la società appellata, in sede di costituzione in giudizio, risultava aver depositato il fascicolo di parte di primo grado. Essi appellanti, del resto, non avevano alcun interesse, in primo grado, ad estrarre copia della domanda di brevetto e del brevetto ottenuto dal R.. Inoltre, gli appellanti non avevano alcuna ragione di supporre la non corrispondenza al vero della dichiarazione di parte appellata in ordine alla produzione del fascicolo di primo grado. Comunque, la Corte territoriale, di fronte al mancato reperimento del detto fascicolo, avrebbe dovuto rimettere la causa sul ruolo per consentire il deposito dei documenti ovvero per la ricostruzione del fascicolo. Per conseguenza, altresì, era mancato l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti “e cioè l’esame della caratteristica della macchina oggetto del brevetto”.

Ritenuto che:

Va dichiarata l’estinzione del processo, essendo intervenuta rinuncia accettata.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese (art. 391 c.p.c., comma IV).

P.Q.M.

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

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