Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1851 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1851 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 3570 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro

3139

tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello

43

Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia;
– ricorrente contro
Fallimento di s.r.l. Arcel, in persona del curatore
-intimatoper la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Campania, sezione 24°.
depositata in data 1 dicembre 2005, n. 212/24/CE;

RG n_ 3570/07

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Data pubblicazione: 29/01/2014

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udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;
udito per l’Agenzia delle entrate l’avvocato dello Stato Paolo
Marchini, che ha chiesto rinvio al fine di esibire la cartolina di
ricevimento mancante;

generale Vincenzo Gambardella, che non si è opposto al rinvio,
concludendo in subordine per l’inammissibilità del ricorso
Fatto
Oggetto del contendere è un avviso di rettifica concernente
l’imposta sul valore aggiunto inerente all’anno d’imposta 1996 che,
secondo il contribuente, era malamente motivato.
La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso, con
sentenza che la Commissione tributaria regionale ha confermato.
considerando, per un verso, che l’avviso di rettifica si è fondato
esclusivamente sul recepimento del verbale della guardia di finanza
e, per altro verso, che la regolare tenuta dei registri contabili
elemento capace di superare le presunzioni sulle quali è fondato
l’atto impositivo.
Ricorre l’Agenzia delle entrate per ottenere la cassazione della
sentenza, affidando il ricorso ad un unico motivo che, però, accorpa
due censure.
Il curatore del fallimento non si difende.
Diritto
1.- Va preliminarmente rilevato che la ricorrente

non ha

depositato l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo
posta, secondo quanto emerge dagli atti di causa nonché
controllo del sistema informatizzato dell’ufficio.

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1S01.0

dal

udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

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1.1.-Al riguardo, è principio ripetutamente affermato da questa
Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce
con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del
relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto
dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20

l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità
della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr., fra molte.
Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).
2.- Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale
mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata
produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera
nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui
tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta
la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) nonché
l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare
l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio -in caso di
mancata costituzione in giudizio della controparte-, anche se risulti
provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (c.
Cass. 29 marzo 1995, n. 3764; Cass. 18 luglio 2003, n. 11257; Cass.
10 febbraio 2005, n. 2722, Cass. 5 dicembre 2012, n. 21795 e Cass.

I O aprile 2013, n. 8717 —con riferimento alla notifica del ricorso per
cassazione-; Cass. 8 maggio 2006 n. 10506, con riferimento alla
notifica dell’atto di appello; Cass. 24 luglio 2007, n. 16354).
2. 1.- Né la ricorrente ha chiesto di essere rimessi in termini per la
produzione dell’avviso, secondo quanto stabilito da Cass., sez.un..
14 gennaio 2008, n. 627, risultando tardiva ed inidonea allo scopo
la richiesta di rinvio formulata soltanto in udienza.
3.- Ne deriva l’inammissibilità del ricorso.
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novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia

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Nulla per le spese, in mancanza di attività difensiva.
per questi motivi
La Corte:

-dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta

civile, il 12 novembre 2013.

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