Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1851 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 28/01/2021), n.1851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2899-2020 proposto da:

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANULLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASTELFRANCO

VENETO 73, presso lo studio dell’avvocato MARIA ANTONIA GIOFFRE’,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO LACARRA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2604/2019 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

 

Fatto

OSSERVA

– il Giudice di pace di Bari, accolse la domanda dell’avv. Pasquale Virgilio e condannò M.N. al pagamento della complessiva somma di 1.000,00 a titolo di compenso professionale, oltre a quello della somma di Euro. 100,00 ex art. 96 c.p.c.;

– il Tribunale, decidendo sull’appello M., rigettò la domanda del V., ritenendo che ricorresse l’ipotesi della prescrizione presuntiva, negata dal primo giudice;

– l’avv. V. ricorre avverso la sentenza d’appello emessa dal Tribunale sulla base di tre motivi e la controparte resiste con controricorso;

– assorbiti il secondo e il terzo motivo, con i quali il ricorrente prospetta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112,189 e 281 sexies c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione degli artt. 2956,2957,2959 e 2960 c.c., il primo motivo, con il quale denunzia nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., comma 2, dell’art. 339 c.p.c., comma 3 e 10, oltre che per omesso esame di un fatto controverso e decisivo e violazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 189 c.p.c., è fondato, in quanto per espressa disposizione di legge (art. 339 c.p.c., comma 3) “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2 (quelle il cui valore non eccede 1.100 Euro), sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”;

– il M. aveva sollecitato un riesame del merito della pretesa della controparte, affermando la ricorrenza della prescrizione presuntiva e, pertanto, l’appello risulta essere stato proposto al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge, stante che non ricorre alcuna delle fattispecie normativamente tipizzate, con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile dal Tribunale;

– l’inammissibilità dell’appello non dichiarata dal giudice di secondo grado comporta, ove tale vizio sia rilevato in sede di legittimità, la cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado ai sensi dell’art. 382 c.p.c., trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito (cfr., Sez. 3, n. 1505, 24/01/2007, Rv. 595035) e, addirittura, un tal rilievo può essere rilevato d’ufficio da questa Corte (cfr., cent. n. 25209/2014 sopra citata);

– cassata la sentenza d’appello perchè il processo non poteva essere proseguito, nel rispetto del principio di soccombenza, le spese legali del secondo grado debbono essere poste a carico dell’odierno resistente, il quale dette vita all’impugnazione al di fuori dei casi previsti dalla legge, nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività svolte, siccome quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè il processo non poteva essere proseguito; condanna il resistente al rimborso delle spese legali del grado d’appello, che liquida in complessive Euro 400,00 per onorari, oltre a Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; nonchè al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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