Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1851 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. III, 26/01/2011, (ud. 18/11/2010, dep. 26/01/2011), n.1851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI BENEVENTO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BELLUZZO 27,

presso lo studio dell’avvocato PAGANO MASSIMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIULIANO LUIGI, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA (OMISSIS), quale incorporante del SANPAOLO

IMI SPA, (che a sua volta aveva incorporato il Banco di Napoli Spa –

gia’ Banco di Napoli Istituto di Credito e di Diritto Pubblico –

quale mandataria della S.G.A. Spa, intervenuta tra S.G.A. Spa ed il

Banco di Napoli Spa, quale procuratrice della S.G.A. Spa, in persona

del funzionario, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato DE CURTIS CLAUDIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAGLIA ANTONIO, giusta mandato

ad litem in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CEB – CONSORZIO EDILIZIA BENEVENTO, INTESA SAN PAOLO SPA

(OMISSIS), CURATELA FALLIMENTO DE SANTIS COSTRUZIONI SPA;

– intimati –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 213/2009 del TRIBUNALE di BENEVENTO del

21/01/09, depositata il 04/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

e’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO

IANNELLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. Il Comune di Benevento ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 4 febbraio 2009, con la quale il Tribunale di Benevento ha dichiarato l’improcedibilita’ dell’opposizione agli atti esecutivi ed all’esecuzione da esso deducente proposta avverso un’ordinanza di assegnazione delle somme a suo tempo pignorate nei suoi confronti “e/o” nei confronti del C.E.B.-Consorzio Edilizia Benevento, quali pretesi debitori della De Santis Costruzioni s.p.a., dalla Banca Intesa San Paolo s.p.a. nell’ambito di una procedura esecutiva introdotta contro detta societa’.

Al ricorso ha resistito la Banca con controricorso, nel quale ha svolto ricorso incidentale condizionato.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni sul processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere deciso con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, ad esso applicabile, e’ stata redatta relazione ai sensi dello stesso art. 380-bis c.p.c., che e’ stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, “nullita’ della sentenza per violazione dell’art. 618 c.p.c., dell’art. 616 e dell’art. 627 c.p.c.”, nonche’ in subordine, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, “violazione e falsa applicazione dell’art. 618, dell’art. 616 e dell’art. 627 c.p.c.”.

Vi si lamenta che il Tribunale abbia erroneamente considerato improcedibile l’opposizione, sull’assunto che, dopo l’esaurimento della fase sommaria, nella quale il Giudice dell’Esecuzione aveva negato la sospensione dell’esecuzione e concesso termine di novanta giorni per l’iscrizione della causa a ruolo ai fini della cognizione piena, quest’ultima fosse avvenuta tardivamente, cioe’ oltre i novanta giorni concessi. L’errore sarebbe derivato dall’avere il Tribunale fatto decorrere il termine dalla data del deposito della relativa ordinanza, pronunciata fuori udienza, anziche’ dalla data della comunicazione del detto deposito da parte della cancelleria, ancorche’ il Giudice dell’Esecuzione avesse disposto la decorrenza dalla “notifica” del provvedimento.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 lo stesso vizio.

3.1. Il primo motivo – dedotto esattamente sotto il profilo del vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 4 – e’ fondato, in quanto dall’esame della copia comunicata della ordinanza con cui il Giudice dell’Esecuzione, negata la sospensione e definita la fase sommaria, aveva fissato il termine per l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’artt. 618 e 616 c.p.c. (evidentemente tenendo conto dei distinti profili di opposizione agli atti ed all’esecuzione), emerge che effettivamente quel giudice aveva concesso il termine con decorrenza dalla “notifica”, cioe’ in sostanza dalla comunicazione del deposito dell’ordinanza da parte della cancelleria. Essendosi la comunicazione perfezionata il 31 ottobre, il deposito del ricorso in opposizione in funzione dell’iscrizione a ruolo, in quanto avvenuto – siccome da atto la stessa sentenza impugnata il 29 gennaio 2008, risulta eseguito al novantesimo giorno, cioe’ l’ultimo giorno utile.

La sentenza impugnata dovrebbe, dunque, essere cassata, con assorbimento del secondo motivo, che, peraltro, prospetta inammissibilmente la stessa censura oggetto del primo come vizio relativo alla c.d. quaestio facti.

3.2. La cassazione, peraltro, dovrebbe avvenire senza rinvio, in quanto sussistono elementi sufficienti per decidere sul merito di entrambe le opposizioni al lume di quanto si deduce nello stesso ricorso principale in ordine ai motivi su cui esse si basavano.

Infatti, dalla stessa deduzione del ricorso in ordine all’unico motivo su cui si fondava l’opposizione quanto al profilo ai sensi dell’art. 617 c.p.c. emerge la sua infondatezza, in quanto il Comune, quale terzo debitor debitoris, ha posto a suo fondamento un fatto inidoneo ad integrare una nullita’ dell’ordinanza di assegnazione opposta per la ragione che esso e’ assolutamente inidoneo a determinarla, contrariamente a quanto il Comune ebbe a sostenere.

Invero, il Comune ha lamentato la nullita’ dell’ordinanza di assegnazione perche’ essa era stata emessa in conseguenza di una riassunzione del processo esecutivo operata dalla Banca, successivamente alla sospensione ex lege verificatasi in pendenza del giudizio di accertamento dell’obbligo dello stesso Comune e dell’altro terzo ed a seguito della conclusione del detto giudizio con l’accertamento del suo obbligo, senza che della ripresa del processo ad esso deducente fosse data comunicazione.

Ora, la prospettazione del Comune in ordine alla necessita’ che il provvedimento dispositivo della ripresa del processo seguito alla riassunzione dovesse essergli comunicato e’ priva di fondamento: il Comune, per effetto della notificazione dell’atto di pignoramento era divenuto custode delle somme pignorate e tale posizione aveva mantenuto nonostante che si fosse dato corso al giudizio di accertamento. Detta posizione, una volta conclusosi positivamente il giudizio era rimasta confermata. Per effetto di essa il Comune non si trovava nella situazione di parte attiva o passiva del processo esecutivo, interessato come tale automaticamente al suo svolgimento, bensi’ in quella di soggetto interessato solo a possibili vicende e, quindi, a provvedimenti inerenti il rapporto custodiale o incidenti su di esso. L’atto di riassunzione ed il provvedimento che sulla base di esso diede corso alla ripresa del processo esecutivo fino all’emanazione dell’ordinanza di assegnazione erano stati assolutamente ininfluenti sulla sua posizione di custode e, pertanto, il Comune non doveva essere notiziato di essi. Da tanto discende che nessuna nullita’ ebbe a verificarsi e, dunque, l’opposizione agli atti appare infondata e suscettibile di rigetto senza bisogno di accertamenti di fatto, onde puo’ farsi luogo a decisione nel merito in tal senso, apparendo, del resto, tale questione di diritto di immediata “liquidita’”, il che consente di darle rilievo senza necessita’ di esaminare la questione della tempestivita’ dell’opposizione prospettata dal resistente.

Con riferimento all’opposizione all’esecuzione, parimenti le stesse deduzioni del ricorso circa il motivo su cui era stata fondata – cioe’ l’avere la Commissione Liquidatrice del Comune, caduto in dissesto finanziario, pagato le somme pignorate all’altro debitor debitoris, contro il quale la Banca si dovrebbe rivalere – sono assolutamente inidonee a giustificare la sottrazione del Comune all’efficacia dell’ordinanza di assegnazione (rimasta immune dalla nullita’ erroneamente invocata) come titolo esecutivo: e’ sufficiente osservare che, avendo il Comune conservato la posizione di custode fin dalla notificazione del pignoramento, non poteva pagare alla C.E.B. Pronunciando nel merito, la Corte dovrebbe, dunque, rigettare entrambe le opposizioni.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla e’ necessario aggiungere, tenuto conto che non sono stati svolti rilievi.

3. Il ricorso principale e’ dunque, accolto quanto al primo motivo, mentre resta assorbito il secondo motivo. Assorbito resta anche il ricorso incidentale condizionato.

La sentenza impugnata e’ cassata e, ravvisandosi le condizioni per la decisione di entrambe le opposizioni nel merito, esse si rigettano giusta le considerazioni svolte dalla relazione.

Debbono essere liquidate le spese dell’intero giudizio ed esse, quanto a quelle del giudizio di merito, si liquidano a carico del Comune, attesa la sua soccombenza. La misura della liquidazione e’ quella gia’ ritenuta dalla sentenza impugnata, che si ravvisa corretta.

A carico del Comune va posta la meta’ delle spese del giudizio di cassazione per quanto attiene al rapporto processuale relativo alla Banca resistente, cosi’ compensata la meta’ residua, atteso che il ricorso per cassazione quanto al primo motivo era fondato. Le spese in questione si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso e cassa la sentenza impugnata in relazione. Dichiara assorbito il secondo motivo. Pronunciando nel merito rigetta entrambe le opposizioni proposte dal Comune. Condanna quest’ultimo alla rifusione alla Banca Intesa San Paolo s.p.a. delle spese del giudizio di merito, liquidate in Euro quattromilacinquecento/00, di cui duemila per diritti e duemila/00 per onorari, oltre accessori come per legge. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente della meta’ delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessive Euro tremilaquattrocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, e, quindi, per l’effetto al pagamento di Euro milleottocento/00, di cui cento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 18 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA