Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1851 del 25/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2018, (ud. 07/12/2017, dep.25/01/2018),  n. 1851

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza 10 giugno 2016, n. 364/2016, resa dalla Corte d’Appello di Trieste, che, dichiarando cessata la materia del contendere in relazione al credito azionato verso il Condominio dall’ex amministratore S.F. con decreto ingiuntivo n. 1088/2012, stante l’avvenuto pagamento, dopo la notifica dell’ingiunzione, della somma pretesa dal S. a titolo di rimborso di anticipazioni effettuate, ha poi condannato il Condominio stesso al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Resiste con controricorso S.F..

L’importo di Euro 10.704,08, oltre accessori, oggetto del decreto ingiuntivo, trovava fondamento nel bilancio consuntivo dell’esercizio 1/1/2011 – 31/12/2011, approvato con deliberazione dell’assemblea condominiale del 31 maggio 2012, che aveva contabilizzato un credito dell’ex amministratore S. per spese anticipate nell’interesse del Condominio. Il Tribunale di Trieste accolse l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Condominio di (OMISSIS), motivando sulla natura parziaria dell’obbligazione dei condomini. La Corte d’Appello di Trieste, adita dal S., premesso che, alla luce dell’avvenuto pagamento dell’importo ingiunto, la controversia avesse ragion d’essere unicamente in punto di spese legali, ritenne che correttamente il decreto ingiuntivo fosse stato richiesto ed emesso per l’intero importo nei confronti del Condominio, in quanto la natura parziaria delle obbligazioni dei singoli condomini, come affermata da Cass., Sez. U. n. 9148/2008, rileva poi solo nella fase esecutiva. Aggiunse la Corte d’Appello di Trieste che in ogni caso l’azione giudiziale portata unitariamente nei confronti del Condominio, in persona del suo attuale amministratore, sarebbe stata giustificata “in virtù della volontà assembleare di solidarizzare il debito espressa con delibera dd. 04.07.12”.

Il primo motivo di ricorso del Condominio (OMISSIS), deduce la violazione falsa applicazione degli artt. 1115,1123 e 1139 c.c., nonchè dell’art. 348 bis c.p.c., in quanto il S. aveva precisa cognizione delle quote di debito dei singoli condomini morosi e non aveva perciò nessuna necessità di agire per il suo intero credito nei confronti del Condominio.

Il secondo motivo di ricorso censura la violazione degli artt. 117,1135,1136,1137 e 1421 c.c., per non aver la Corte d’Appello comunque rilevato la nullità della delibera che aveva a maggioranza “solidarizzato” tra tutti i condomini il debito della condomina P..

Il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 641 e 645 c.p.c., art. 653 c.p.c., comma 2, e art. 348 bis c.p.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, censurando la statuizione della Corte d’Appello di “conferma del decreto ingiuntivo opposto”, già revocato dal Tribunale in accoglimento dell’opposizione del Condominio.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

I tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione e si rivelano infondati, in quanto è conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata (che, come detto, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto al credito dell’ex amministratore S. verso il Condominio di (OMISSIS), ed ha condannato quest’ultimo alle spese di lite), pur essendo la decisione in parte erroneamente motivata.

E’ consolidato l’orientamento di questa Corte nel senso che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto – nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo – travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, seppur per un fatto estintivo posteriore alla data della sua emissione suddetta, senza che sia neppure necessario disporre “expressis verbis” in tal senso. (Cass. Sez. 1, 22/05/2008, n. 13085; Cass. Sez. L, 17/10/2011, n. 21432; Cass. Sez. 2, 01/12/2000, n. 15378). Circa l’onere delle spese processuali, esso va regolato secondo il principio della soccombenza virtuale, alla stregua della fondatezza dei motivi dell’opposizione da valutare con riferimento alla data di emissione del suddetto decreto, e con riferimento all’intero giudizio, e non segmentando la fase monitoria e quella di opposizione (Cass. Sez. 2, 13/06/1997, n. 5336; Cass. Sez. L, 26/04/1993, n. 4869).

Peraltro, la declaratoria di cessazione della materia del contendere postula che sia venuto meno il dovere del giudice di pronunziare sul merito della domanda creditoria, essendo cessato per le parti l’interesse alla decisione, con conseguente sentenza finale di rito. Di tale sentenza le parti possono allora dolersi in sede di impugnazione solo contestando l’esistenza del presupposto per emetterla, risultando invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura, ivi compresi quelli, spiegati nel ricorso in esame, attinenti alla sussistenza delle ragioni di credito, atteso che è comunque onere della parte, che contesti la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. U, 09/07/1997, n. 6226, Cass. Sez. 3, 01/06/2004, n. 10478; Cass. Sez. 1, 28/05/2012, n. 8448; Cass. Sez. 6 – L, 13/07/2016, n. 14341). Essendo allora sottratta all’ambito del devoluto in sede di legittimità, sulla base dei motivi di ricorso, la statuizione di cessazione della materia del contendere, la quale perciò è coperta da giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2, va ulteriormente evidenziato come spetti al giudice del merito, nel caso in cui dichiari cessata la materia del contendere, di deliberare il fondamento della domanda per decidere sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale, con apprezzamento di fatto la cui motivazione non postula certo di dar conto di tutte le risultanze probatorie, e che è sindacabile in cassazione sol quando, a sua giustificazione, siano enunciati motivi formalmente illogici o giuridicamente erronei, cosa che non si evince nel caso di specie. In materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova, invero, ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza, ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. Sez. 1, 27/09/2002, n. 14023). Quando, pertanto, un giudizio sia stato definito con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere comprensiva, è ammissibile il ricorso per cassazione sul capo della decisione concernente le spese del giudizio soltanto se il suo oggetto sia limitato alla verifica della correttezza dell’attribuzione della qualità di soccombente, attraverso il riscontro dell’astratta fondatezza delle ragioni delle difese spiegate dal ricorrente per cassazione (Cass. Sez. 3, 14/07/2003, n. 10998).

Va allora confermata la valutazione di infondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo proposta dal Condominio di (OMISSIS) (valutazione posta dalla Corte d’Appello di Trieste a base della conseguente soccombenza virtuale dello stesso) tenuto conto proprio dell’orientamento giurisprudenziale di questa Corte sulla questione di diritto oggetto di lite: sussisteva, cioè, il credito dell’ex amministratore S. verso il Condominio di (OMISSIS) per l’intera somma azionata in sede monitoria, senza che alcun rilievo abbiano le apposite deliberazioni assembleari menzionate dal ricorrente.

Si ha riguardo, nel caso in esame, a fattispecie sottratta ratione temporis (vista l’epoca di insorgenza del credito azionato verso il Condominio) all’applicabilità dei primi due commi dell’art. 63 disp. att. c.c., come riformulati dalla legge n. 220/2012.

E’ stato allora già affermato, e va qui ribadito, che l’amministratore cessato dall’incarico può chiedere il rimborso delle somme da lui anticipate per la gestione condominiale sia, come avvenuto nel caso in esame, nei confronti del condominio legalmente rappresentato dal nuovo amministratore (dovendosi considerare attinente alle cose, ai servizi ed agli impianti comuni anche ogni azione nascente dall’espletamento del mandato, che, appunto, riflette la gestione e la conservazione di quelle cose, servizi o impianti) sia, cumulativamente, nei confronti di ogni singolo condomino, la cui obbligazione di rimborsare all’amministratore mandatario le anticipazioni da questo fatte nell’esecuzione dell’incarico deve considerarsi sorta nel momento stesso in cui avviene l’anticipazione e per effetto di essa, e non può considerarsi estinta dalla nomina del nuovo amministratore, che amplia la legittimazione processuale passiva senza eliminare quelle originali, sostanziali e processuali. Soltanto ove l’ex amministratore del condominio agisca nei confronti dei singoli condomini per ottenere il rimborso di dette somme anticipate, ha rilievo il principio della limitazione del debito nei limiti delle rispettive quote, ex art. 1123 c.c.. Occorre, invero, considerare, più in generale, come ogni qual volta l’amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l’intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al condominio, rappresentato appunto dall’amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell’art. 1123 c.c. (cfr. Cass. Sez. 2, 27/09/1996, n. 8530; Cass. Sez. U, 08/04/2008, n. 9148; Cass. Sez. 6 – 2, 09/06/2017, n. 14530).

Il ricorso va perciò rigettato e il Condominio ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta -2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2018

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