Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1851 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 25/01/2017, (ud. 28/09/2016, dep.25/01/2017),  n. 1851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1008/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 865/2/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, emessa il 13/12/2013 e depositata il

04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di S.A., esercente l’attività di agente di commercio, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP versata negli anni dal 1998 al 2007, la C.T.R. della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso introduttivo per le annualità 1999-2007, ritenendo insussistenti i presupposti impositivi, perchè il contribuente esercitava l’attività di agente di commercio senza dipendenti non avvalendosi di supporto strumentale oltre la propria attività personale.

Il Giudice di appello, inoltre, quanto alla tempestività della domanda di ripetizione delle somme versate riteneva che la data per la decorrenza del termine di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, dovesse identificarsi in quella dell’istanza del 16.1.2002, da cui decorreva il recupero dei versamenti effettuati dopo il 16.7.1998.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso su quattro motivi.

Il contribuente non resiste.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Il primo motivo – rubricato: nullità della sentenza impugnata per inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 – è infondato, possedendo la sentenza impugnata i requisiti richiesti dalla norma invocata laddove, sia pure in forma succinta, riporta i fatti necessari ai fini del decidere.

Il secondo ed il terzo motivo sono, invece, fondati avendo la Commissione regionale omesso ogni pronuncia sugli specifici motivi di appello (integralmente riportati in ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) avanzati dall’odierna ricorrente e relativi alla seconda istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 11.11.2008.

E’, infine, infondato il quarto motivo laddove il Giudice di appello motiva, sia pure succintamente, le ragioni del suo convincimento in ordine all’insussistenza di autonoma organizzazione mentre il mezzo, nei termini in cui è formulato, appare inammissibilmente volto alla ricostruzione di un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal Giudice di merito.

Ne consegue, in accoglimento del secondo e del terzo motivo, rigettati i restanti, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. della Liguria affinchè provveda all’esame di motivi di appello pretermessi ed alla regolamentazione delle spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, rigettati il primo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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