Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18509 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 06/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6684-2012 proposto da:

FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L., C.F.

(OMISSIS), succeduta alla GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA

FERROVIE SUD EST, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo

studio dell’avvocato ANGELO SCHIANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIANO ANCORA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA MINCIO 2 int. 15, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

MARIANI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2514/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 29/11/2011 R.G.N. 3974/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato ANCORA LUCIANO;

udito l’Avvocato MORRONE LUCIO per delega verbale Avvocato MARIANI

DOMENICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Lecce del 14.8.2007 C.M., dipendente della società FERROVIE DEL SUD EST e SERVIZI AUTOMOBILISTICI srl (in prosieguo, per brevità: FERROVIE DEL SUD EST), inquadrato come “operatore qualificato” (parametro 160) chiedeva accertarsi lo svolgimento delle mansioni superiori di “operaio tecnico” (parametro 170) dal giugno 1999 e di “capo unità tecnica” (parametro 205) dal luglio 2005, con condanna del datore di lavoro al riconoscimento del relativo trattamento economico e giuridico.

Il Giudice del Lavoro rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Lecce, con sentenza del 21.10-29.11.2011 (nr. 2514/2011), accogliendo parzialmente l’appello del C., accertava lo svolgimento da parte dell’appellante dal luglio 2005 delle superiori mansioni di “capo unità tecnica” (parametro 205) e condannava l’appellata al pagamento delle differenze retributive consequenziali.

La Corte territoriale, per quanto rileva in causa, osservava che i testi (signori M., L. e N.) avevano concordemente riferito che il C. dopo il pensionamento del “capo unità tecnica” sig. B. ne aveva assunto mansioni e responsabilità.

Il Tribunale aveva ritenuto preclusiva la circostanza che il lavoratore non avesse margini di autonomia rispetto alle operazioni di manutenzione del binario e della sede stradale, programmate, organizzate e dirette dal Servizio Manutenzione Infrastrutture; tuttavia i margini di discrezionalità e di iniziativa propri del profilo superiore non riguardavano la programmazione delle attività di manutenzione del tronco ma la fase successiva di esecuzione della stessa attività, richiedente la discrezionalità necessaria al concreto adattamento delle direttive programmatiche ricevute.

Ricorrevano pertanto tutte le caratteristiche del profilo di “capo unità tecnica”.

Era inconferente la eccezione della parte appellata circa la necessità dell’ordine scritto di assegnazione delle mansioni, perchè la domanda non riguardava il diritto all’inquadramento ma le sole differenze di retribuzione.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la società FERROVIE del SUD EST, articolato in tre motivi.

Ha resistito con controricorso C.M..

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

In via preliminare deve essere esaminata la eccezione, sollevata dal controricorrente, di inammissibilità del ricorso della società FERROVIE del SUD EST srl per il rilascio della procura al difensore in data successiva a quella di sottoscrizione del ricorso, per quanto risultante dallo stesso atto (ricorso del 29.2.2012; procura del 2.3.2012).

L’art. 365 c.p.c. si limita a richiedere che il difensore della parte ricorrente in sede di legittimità sia munito di procura speciale (ed iscritto all’apposito albo).

I modi di conferimento della procura sono disciplinati dalla norma dell’art. 125 c.p.c., di generale applicazione nel processo.

Il citato art. 125, u.c. testualmente riferito alla citazione ma applicabile anche al ricorso per cassazione -(che, al pari della citazione, è notificato alla controparte anteriormente alla costituzione in giudizio del notificante) – stabilisce che quando la legge richiede che l’atto sia sottoscritto da un difensore munito di mandato speciale non trova applicazione la facoltà (di cui al comma precedente) di rilasciare la procura al difensore in data posteriore alla notificazione dell’atto (e fino al momento della costituzione dalla parte rappresenta).

Il limite temporale al conferimento della procura speciale, risultante dal combinato disposto dei due commi dell’art. 125 c.p.c. è allora quello della spedizione dell’atto di ricorso per la notificazione.

La procura speciale, pertanto, non può essere rilasciata dopo la notificazione dell’atto di ricorso ma ben può essere conferita prima di tale momento (cfr. Cass.civ. SU 23/7/2013 nr. 17866).

Nella fattispecie di causa è pacifica la anteriorità della procura alla data della notifica del ricorso.

1. Con il primo motivo la società ricorrente ha denunziato erronea valutazione del CCNL 2000-2003 AUTOFERROTRAMVIERI INTERNAVIGATORI.

Ha esposto che il contratto collettivo prevedeva la classificazione del personale nell’ambito di quattro aree professionali.

Il profilo rivendicato di “capo unità tecnica” rientrava nella 2^ area professionale, relativa alle attività richiedenti competenze – tecnico specialistiche o gestionali – finalizzate alla realizzazione dei processi produttivi, svolte sia attraverso il coordinamento di unità organizzative che attraverso la applicazione di competenze tecnico specialistiche richiedenti un adeguato livello di professionalità.

Il profilo di originario inquadramento (“operatore qualificato”), come quello intermedio (“operatore tecnico”) conseguito dal C. dall’anno 2009, si riferiva a funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o tecnico pratiche, svolte sulla base di direttive di massima e con autonomia operativa nella attività dell’area e prevedeva il coordinamento e controllo dell’attività di altri lavoratori.

Il superiore profilo richiedeva, cioè, competenze tecnico specialistiche e gestionali estranee alla attività accertata, consistente nella mera esecuzione delle attività di manutenzione del tronco.

Il giudice del merito aveva individuato come criterio discriminante la responsabilità del lavoro svolto che era invece prevista, al pari del coordinamento, anche nel parametro 170, acquisito dal lavoratore nell’anno 2009.

Il motivo è improcedibile.

L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente, a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda va interpretato nel senso che il deposito deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento al corretto esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr., in tale senso, Cass., s. u., 23 febbraio 2010 n. 20075).

Nell’arresto a sezioni Unite del 07/11/2013, n. 25038 questa Corte ha ulteriormente precisato che l’onere di deposito è assolto: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest’ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile; b) se il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che lo stesso è depositato nel relativo fascicolo del giudizio di merito; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso, oppure attinente alla fondatezza di quest’ultimo e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante il suo deposito, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso. Tali adempimenti non sono stati curati dalla società ricorrente.

2. Con il secondo motivo (erroneamente rubricato con il numero 1) la società FERROVIE del SUD EST ha dedotto incongruità della motivazione, omessa erronea o insufficiente valutazione delle risultanze istruttorie.

La censura afferisce alla individuazione in capo al C. della responsabilità del risultato in ragione della compilazione del foglio delle presenze e dei prestampati relativi ai lavori eseguiti.

La ricorrente ha dedotto che dette attività, di compilazione di modelli predisposti, non implicavano coordinamento e controllo di unità tecniche, con relativa responsabilità dei risultati, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza.

Il giudice dell’appello aveva trascurato di considerare le testimonianze acquisite (rese dal dirigente del Servizio Manutenzione Impianti e dal teste M.), dalle quali risultava: che spesso era il personale del Servizio Manutenzione Infrastrutture a sovrintendere ai lavori; che l’unità operativa era costituita da soli quatto addetti; che il coordinamento era effettuato di fatto dal lavoratore più anziano in servizio.

Nè rilevava, ha assunto il ricorrente, la circostanza che il C. svolgesse le mansioni già assegnate ad altro dipendente inquadrato nel livello superiore reclamato, ben potendo tale inquadramento dipendere dalla tabella di derivazione ed, al limite, da un errore della società, in assenza dell’effettivo svolgimento delle relative mansioni.

Il motivo è inammissibile.

In parte esso si presta ai rilievi di improcedibilità esposti nel primo motivo, in quanto piuttosto che denunziare un vizio della motivazione – vizio che si riferisce all’accertamento dei fatti storici – espone un vizio di falsa applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, per errore di inquadramento di talune mansioni accertate (la forma dei fogli di presenza e dei prestampati dei lavori eseguiti), il cui esame richiederebbe il previo deposito del testo contrattuale.

Nella parte in cui contesta lo svolgimento dei fatti, allegando un effettivo vizio della motivazione, il motivo non presenta, invece, i requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 6.

Esso, infatti, nel dedurre l’omesso esame di elementi di prova, indica sommariamente il contenuto delle testimonianze asseritamente non esaminate, non precisa la sede processuale in cui esse sarebbero state acquisite nè illustra le ragioni della loro decisività; del pari è rimasto inadempiuto l’onere di provvedere al deposito dei verbali dell’attività istruttoria, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., n. 4.

Da ultimo, la censura al decisum per avere valorizzato il subentro del lavoratore nelle funzioni di un dipendente cessato dal servizio che già rivestiva la qualifica superiore, si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di merito, in totale assenza della indicazione di un fatto storico, controverso e decisivo, oggetto del vizio di motivazione denunziabile in questa sede di legittimità.

3. Con il terzo motivo la società ricorrente ha dedotto violazione del R.D. 18 gennaio 1931, n. 148, art. 18.

La censura ha ad oggetto il capo della sentenza che ha ritenuto non preclusiva la mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 18, dell’allegato A al R.D. n. 148 del 1931 (ovvero la esistenza di un provvedimento formale di destinazione all’incarico, lo svolgimento delle mansioni superiori per un periodo superiore a sei mesi, la vacanza del posto, la circostanza che il posto non fosse da coprire mediante esame).

La ricorrente ha dedotto la inapplicabilità agli autoferrotramvieri della disciplina dell’art. 2103 c.c., in quanto l’unico parametro cui ancorare la retribuzione era la qualifica rivestita.

Il motivo è infondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato, che va qui ribadito (ex plurimis: Cassazione civile sez. lav. 04 settembre 2015 n. 17630; 08 marzo 2013 n. 5795; Cassazione civile sez. lav. 08 giugno 2012 n. 9344) ha affermato che al rapporto di lavoro dei dipendenti da imprese esercenti pubblici servizi di trasporto non è applicabile la norma dell’art. 2103 c.c. ma le disposizioni dell’Allegato A (artt. 1 e 18) al R.D. 8 gennaio 1931, n. 148-non abrogate dalla L. 12 luglio 1988, n. 270, art. 1- che in tema di rapporto di lavoro degli addetti a pubblici servizi di trasporto condizionano il diritto alla promozione del dipendente addetto a mansioni superiori, tra l’altro, alla sussistenza dell’ordine scritto del direttore dell’azienda.

Tuttavia è stato del pari precisato (Cassazione civile, sez. lav., 08/03/2013, n. 5795; 13/05/2010, n. 11615) che – anche fuori dei casi di reggenza espressamente previsti dall’art. 18, comma 2 dell’Allegato A al R.D. n. 148 del 1941 – in caso di effettivo svolgimento di mansioni superiori, il dipendente ha diritto, anche quando non possa essergli riconosciuto l’inquadramento nella qualifica superiore, alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, diritto che deriva direttamente dall’art. 36 Cost., comma 1.

La Corte di merito si è conformata al richiamato principio di diritto.

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 4.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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