Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18509 del 21/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTOPNIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1832-2011 proposto da:

A.F., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7812/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/02/2010, R.G. N. 9765/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato ANTONIO VALLEBONA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. F.L. ed altri numerosi litisconsorti, tutti dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inquadrati nell’Area C, posizione economica C3 (ex 9^ qualifica funzionale) del C.C.N.L. comparto Ministeri, agivano per il riconoscimento della equiparazione del trattamento stipendiale a quello percepito dal personale del ruolo ad esaurimento, confluito nella medesima area C. Premesso di svolgere mansioni del tutto analoghe a quelle degli ispettori generali e dei direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento, i lavoratori deducevano che la contrattazione collettiva aveva previsto per i dipendenti della 9^ qualifica e dei ruoli ad esaurimento l’inquadramento nella medesima area C, ma illegittimamente lo stipendio tabellare di funzione, ossia la parte dello stipendio non legata all’anzianità di servizio ma alla qualifica ricoperta, era sensibilmente maggiore per i ruoli ad esaurimento rispetto ai dipendenti della 9^ qualifica e tale previsione era illegittima e nulla per violazione dell’art. 36 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35 relativo alla parità di trattamento contrattuale.

2. La domanda veniva accolta in primo grado dal Tribunale di Roma, che dichiarava il diritto dei ricorrenti alla equiparazione del trattamento stipendiale e degli incrementi stipendiali attribuiti al personale del ruolo ad esaurimento di cui alle tabelle A, B e C allegate al CCNL del comparto Ministeri 2002-2005 con decorrenza dal 1 febbraio 2002 e condannava il Ministero a pagare al medesimi le conseguenti differenze retributive, oltre accessori.

3. L’appello proposto dal Ministero veniva accolto dalla Corte di appello di Roma, che osservava in sintesi che il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, aveva previsto la soppressione del ruolo ad esaurimento; l’attribuzione al personale che vi faceva parte di funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente; il mantenimento della qualifica ad personam; la devoluzione alla contrattazione collettiva di comparto del potere di stabilire il trattamento economico. In particolare, la Corte territoriale escludeva la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 (già D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 49), relativo all’obbligo di parità del trattamento contrattuale dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, trattandosi di disposizione che vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma che non costituisce parametro per giudicare di eventuali differenziazioni operate in quella sede. Richiamava la giurisprudenza di legittimità formatasi in fattispecie riguardante il personale dell’ex Amministrazione delle poste e telecomunicazioni (trasformata in ente pubblico economico con D.L. 1 dicembre 1993, con in L. 29 gennaio 1994, n. 71) del ruolo transitorio ad esaurimento, soppresso dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, (ruolo relativo agli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nella nuove carriere dirigenziali), e precisamente la sentenza n. 12914/2000. Secondo tale pronuncia, il riconoscimento di un trattamento di maggior favore ai dipendenti già appartenenti al ruolo transitorio ad un esaurimento soppresso dal D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 (ruolo relativo agli impiegati delle carriere direttive non inquadrati nelle nuove carriere dirigenziali) non aveva introdotto un’illegittima discriminazione in danno dei lavoratori svolgenti le stesse mansioni, ma era coerente con il citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25 che nel sopprimere il ruolo transitorio, aveva previsto la conservazione ad personam delle qualifiche.

4. Avverso tale sentenza, propongono ora ricorso per cassazione i lavoratori, con due motivi, illustrati con memoria, depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 25, comma 4, e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45 per avere la sentenza erroneamente affermato che i contratti collettivi di lavoro pubblico possono prevedere legittimamente differenti stipendi tabellari di funzione per personale con il medesimo inquadramento e addetto alle stesse mansioni. La sentenza di primo grado aveva accertato il fatto pacifico che i ricorrenti avevano lo stesso inquadramento ed erano addetti alle stesse mansioni del personale del soppresso ruolo ad esaurimento. Tale accertamento di fatto non era stato impugnato dal Ministero in appello. A fronte di tale situazione, la sentenza impugnata aveva affermato la legittimità della previsione collettiva di retribuzioni tabellari diverse per personale addetto alle stesse mansioni in base al medesimo inquadramento collettivo. Una disciplina collettiva di retribuzioni diverse per identiche mansioni deve ritenersi vietata all’autonomia collettiva per contrasto con il principio dell’art. 97 Cost. di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, che implica inderogabilmente la proporzionalità del trattamento economico rispetto alla qualità del lavoro, cioè alle mansioni spettanti e la conseguente identità di trattamento tabellare di funzione tra tutti gli addetti alle stesse funzioni.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata rispetto al primo motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 329 c.p.c., comma 2, art. 416 c.p.c., comma 2, e art. 434 c.p.c., comma 1, per avere la Corte di appello riformato l’accertamento della sentenza di primo grado circa l’identità di inquadramento e mansioni tra i ricorrenti e il personale proveniente dal ruolo ad esaurimento in assenza di un motivo di appello sul punto, oltretutto trattandosi di fatti pacifici per omessa contestazione.

3. Il ricorso è infondato. Per un compiuto esame delle censure svolte, occorre svolgere alcune premesse di diritto, nel senso che segue.

4. La questione sottoposta all’esame di questo Collegio è identica ad altre già reiteratamente esaminate e decise da questa Corte, con costante orientamento (cfr., ex plurimis, Cass. n. n. 21260/2014, 22437/2011, n. 9313/2013; 5276/2013, n. 25057/2014, n. 18096/2014, n. 19616/2014, 13386/2015, n. 21264/2014, 13600/2015, n. 13707/2015, n. 14442/2015).

5. Le qualifiche ad esaurimento provengono dal riordino dei ruoli organici delle carriere direttive delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (a seguito della istituzione della dirigenza), effettuato dal D.P.R. n. 748 del 1972, il cui art. 60, stabiliva che “Le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione o equiparate sono conservate ad esaurimento entro i limiti di una autonoma nuova dotazione organica…” (comma 3). Il successivo art. 61, stabiliva poi il trattamento economico delle qualifiche ad esaurimento, rapportando lo stipendio annuo lordo dell’ex ispettore generale e dell’ex direttore di divisione o equiparate “a quattro quinti di quello spettante rispettivamente al dirigente superiore ed al primo dirigente con pari anzianità di qualifica” (successivamente elevandolo, rispettivamente al 95% e all’85% dello stipendio spettante al primo dirigente di pari anzianità, con il D.L. 6 giugno 1981, n. 283, art. 12, convertito nella L. n. 432 del 1981, e poi incrementandolo del 15%, con il D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 2), oltre a determinate indennità, proventi e compensi in precedenza spettanti.

5.1. La nona qualifica funzionale venne invece istituita dal D.L. n. 9 del 1986, art. 2, convertito nella L. n. 78 del 1986, che stabili il relativo trattamento economico iniziale in misura non superiore al 90% (92% a norma del D.L. n. 413 del 1989, art. 1, comma 4) di quello del direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, mentre le relative mansioni vennero successivamente determinate, con la procedura contrattuale prevista dalla L. n. 93 del 1983, dal D.P.R. n. 266 del 1987.

5.2. Con la cd. prima privatizzazione del pubblico impiego, il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, ha previsto che il personale delle qualifiche ad esaurimento, i cui ruoli venivano contestualmente soppressi dalla data di entrata in vigore del decreto, conservava la qualifica apicale non dirigenziale. A tale personale era possibile attribuire sia funzioni vicarie del dirigente (la cd. reggenza) sia funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza, non riservati al dirigente, con un trattamento economico definito nel primo contratto collettivo di comparto di cui all’art. 45.

5.3. Questa disciplina speciale per i funzionari apicali è stata confermata successivamente fino al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, il quale ha previsto che “il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15 i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonchè compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico è definito tramite il relativo contratto collettivo”. Tale disciplina transitoria ha ribadito che detto personale conserva la qualifica ad personam e che ad esso possono essere attribuite sia funzioni vicarie del dirigente, sia funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente. Altresì è ribadito che il relativo trattamento economico, che tenga conto delle più elevate mansioni svolte a carattere direttivo, è definito tramite il relativo contratto collettivo.

5.4. Successivamente e in coerenza con questa direttiva di fondo, la contrattazione collettiva ha inquadrato i dipendenti dei due gruppi nella medesima area C, ma mantenendo, nelle successive tornate contrattuali, a partire da quella relativa al quadriennio normativo 1998/2001, biennio economico 1998/1999, un trattamento economico differenziato, attraverso l’attribuzione alle qualifiche dell’ex ruolo ad esaurimento di un incremento retributivo superiore a quello degli altri appartenenti alla qualifica C3, trattamento differenziato che trova quindi la propria legittimazione nel citato D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, e comunque la propria giustificazione nella considerazione del diverso percorso professionale dei due gruppi di dipendenti, oltre che nel carattere necessariamente temporaneo della sopravvivenza della categoria e della qualifica, essendo Il ruolo stato soppresso.

5.5. La distinzione in termini stipendiali prevista dalla contrattazione collettiva fra il personale appartenente ai ruoli ad esaurimento di ispettore generale o di direttore di divisione e i dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale C, lungi dal determinare una violazione di legge, costituisce attuazione della norma transitoria contenuta nel citato D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3. E dunque, la doverosa interpretazione sistematica impedisce l’invocata estensione del trattamento stipendiale corrispondente a tali qualifiche sopravvissute ad personam, (da ultimo, per il consolidato insegnamento di legittimità: Cass. 5 settembre 2015, n. 18096 e n. 18084; Cass. 10 luglio 2015, n. 14442; Cass. 30 giugno 2015, n. 13386).

6. La peculiarità della posizione dei direttivi delle qualifiche ad esaurimento era stata riconosciuta anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 228/97, osservando che i funzionari delle qualifiche ad esaurimento avevano conseguito un trattamento economico rapportato ad una percentuale dello stipendio delle qualifiche dirigenziali (D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, art. 61) ed avevano continuato ad essere abilitati a reggere uffici di livello dirigenziale (primo dirigente e successive trasformazioni) con la pienezza di poteri. Il Giudice delle leggi aveva rilevato che “completamente diversa sia per provenienza, sia per livello economico e per status giuridico, è la nona qualifica funzionale, che è stata istituita con il D.L. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito in L. 24 marzo 1986, n. 78 (cfr. sent. C. cost. cit.).

6.1. D’altra parte, secondo costante indirizzo della Corte costituzionale, non contrasta con il principio di eguaglianza un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, giacchè il succedersi nel tempo di fatti ed atti può di per sè rendere legittima l’applicazione di una disciplina rispetto ad altra. E si è visto in precedenza come le due categorie di personale siano state caratterizzate da percorsi professionali diversi, tali da giustificare un trattamento speciale per i funzionari del soppresso ruolo ad esaurimento, la cui posizione apicale e l’appannaggio delle funzioni vicarie li aveva sostanzialmente collocati in una posizione più prossima alla dirigenza rispetto al restante personale della carriera direttiva.

7. La diversità di origine e di formazione delle due figure professionali porta a comprendere le ragioni per cui il D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 25, comma 4, prima, e il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, dopo, abbiano previsto che il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni), i cui ruoli sono stati soppressi a far data dal 21.2.93, conservasse le qualifiche medesime ad personam: ciò significa che tali qualifiche costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all’assetto ordinario. Pertanto, la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente al ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale “C” dai CCNL di comparto, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce, anzi, attuazione della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3.

8. Neppure si configura una violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale: esso, operando nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vietando trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni compiute in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, che operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete (Cass. n. 10105 del 2013; nello stesso senso: Cass. n. 25057, n.1037 e n. 472 del 2014; Cass. n. 22437 e n. 9313 del 2011; Cass. n. 11982 del 2010).

9. Anche nella giurisprudenza precedente era stato affermato (cfr. Cass. n. 5726, n. 6027 e n. 12336 del 2009, Cass. n. 16504 e n. 16676 del 2008), che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva. In altre parole, il principio di parità di trattamento nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dal cit. art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede. A fortiori non sarebbe ipotizzabile nel caso di specie un contrasto della pattuizione collettiva con il (meno esteso) principio di non discriminazione, inidoneo a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo solo le specifiche previsioni normative contenute nell’ordinamento.

10. Tali principi forniscono risposta anche ai rilievi degli odierni ricorrenti secondo cui, una volta operata la confluenza delle due categorie di lavoratori nell’unica area C, dovrebbe ritenersi venuta meno ogni giustificazione del trattamento differenziato, invece mantenuto dalla contrattazione collettiva, come può evincersi dalle tabelle allegate ai CCNL del 1999, del 2001 e del 2003. Come si è detto, le qualifiche conservate ad personam costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all’assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il D.Lgs. n. 165 del 2001) cui appartiene anche la norma (art. 45) che i lavoratori assumono essere stata violata o falsamente applicata. La doverosa interpretazione sistematica impedisce l’invocata estensione del trattamento stipendiale corrispondente a tali qualifiche, pena lo svuotamento dello stesso portato precettivo dell’art. 69, comma 3, cit., in un capovolgimento del normale rapporto tra norme transitorie e disposizioni a regime che comporterebbe un sostanziale (e inedito) allineamento (in termini di conseguenze sul piano retributivo) delle seconde alle prime (Cass. n. 22437 del 2011).

11. Può quindi concludersi che, nel caso che interessa, la scelta operata dal legislatore di accordare un particolare trattamento alle qualifiche ad esaurimento si basa sul riconoscimento di un maggiore profilo attitudinale derivante da differenti esperienze e dalla qualifica rivestita e tiene conto delle differenze di esperienze professionali e di livelli giuridici e retributivi (cfr. C. Cost. n. 228 del 1997). Per le stesse ragioni, non si ravvisa alcun contrasto tra il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, e gli artt. 3, 36 e 97 Cost..

12. La riferita ricostruzione giuridica porta a ribadire i seguenti principi:

– il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva;

– la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente a ruolo ad esaurimento e i dipendenti della ex 9^ qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale “C”, non determina una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, ma costituisce attuazione della norma transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quello di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, i cui ruoli sono contestualmente soppressi a far data dal 21.2.93, conserva le qualifiche medesime ad personam;

– la sopravvivenza di qualifiche ad personam costituisce una consapevole eccezione legislativa rispetto all’assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso D.Lgs. n. 165 del 2001 che contempla, all’art. 45, il principio della parità di trattamento, per cui l’interpretazione sistematica di tali norme impedisce l’estensione del trattamento stipendiale corrispondente alle predette qualifiche, non potendo trarsi dalla disposizione transitoria la regola attraverso la quale interpretare la disposizione a regime;

– la disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, trova giustificazione nel riconoscimento di un maggiore profilo attitudinale derivante dalla qualifica rivestita e dalla diversità del regime di provenienza, per cui non si pone in contrasto con precetti costituzionali (art. 3, 36 e 97 Cost.).

13. Resta irrilevante, in tale contesto, l’accertamento di fatto che si assume essere stato svolto dal giudice di primo grado e non contestato dal Ministero in appello, ove si consideri che la domanda non aveva ad oggetto l’accertamento dello svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle proprie del profilo di Ispettore Generale r.e. e di Direttore di Divisione R.e., ma la legittimità della previsione contrattuale che consentiva retribuzioni tabellari diverse.

13.1. Le qualifiche conservate ad personam di Ispettore Generale R.e. e di Direttore di Divisione R.e., trovando espresso riconoscimento nel D.Lgs. n. 29 del 1993 e nel D.Lgs. n. 165 del 2001, consentono, alla stregua delle stesse previsioni legislative, al predetto personale di assumere funzioni vicarie del dirigente, oltre che funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente; il trattamento economico è dunque determinato dalla contrattazione collettiva in considerazione delle “più elevate mansioni svolte a carattere direttivo”.

13.2. Ove si ponga a raffronto la declaratoria della posizione economica C3 di cui all’Allegato A al CCNL del Comparto Ministeri dei 16 febbraio 1999 (in G.U. Supp. Ord. n. 46 del 25 febbraio 1999), si rileva che questa fa espressamente riferimento, come caratteristiche professionali di base, a “lavoratori che, per le specifiche professionalità, assumono temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare”. Da ciò discende la non assimilabilità delle due categorie professionali (Ispettore Generale R.e. e di Direttore di Divisione R.e., da un lato, e funzionari classificati in posizione economica C3, dall’altro), in quanto l’assunzione temporanea di funzioni dirigenziali ha una portata più limitata della vera e propria reggenza (cfr. Cass. 16469/2007). Il profilo lavorativo relativo alla posizione economica C3, di cui all’allegato A del CCNL del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, non ricomprende tra le proprie funzioni l’espletamento di quelle di reggenza della superiore posizione lavorativa dirigenziale per vacanza del relativo posto, bensì quella, più limitata, di assunzione temporanea di funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare (cfr. Cass. n. 5892/2005 e 2534/2009). Sono dunque i funzionari del ruolo ad esaurimento (risultato dalla soppressione di determinate posizioni dirigenziali: v. D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 e D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 25) destinati istituzionalmente a essere impiegati in compiti dirigenziali di reggenza e di supplenza, che spiegano i particolari benefici economici loro attribuiti (cfr. pure Cass. 5576/2001).

14. Il ricorso va dunque respinto con condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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