Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18509 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. SEVERANO 35,

presso lo studio dell’avvocato FERRI ALESSANDRO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PESARESI MARCO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RICCIONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CASTELLANI ENZO, giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/2005 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

RIMINI, depositata il 14/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il resistente l’Avvocato BARBANTINI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

C.D. impugnava, con distinti ricorsi, innanzi alla C.T.P. di Rimini sei avvisi di liquidazione I.C.I., notificati dal Comune di Riccione in data 12.12.2000 e 30.11.2001, per gli anni dal 1993 al 1998, eccependo, in via preliminare, la carenza di motivazione e l’erroneo riferimento a diversa zona censuaria (zona 1) in cui era stato collocato l’immobile da quella risultante in atti presso l’Ufficio del territorio (zona 2).

Resisteva il Comune, rappresentando che la diversa zona e rendita catastale risultanti agli atti era frutto di un errore dell’Ufficio catastale.

La C.T.P. accoglieva i ricorsi, previamente riuniti, ritenendo corrette le rendite applicate dai contribuenti, condannava, inoltre, il Comune alla restituzione di quanto pagato in eccesso.

Impugnava l’Ente locale, chiedendo la riforma della sentenza e rappresentando che l’Ufficio del territorio aveva dato esecuzione al D.Lgs. n. 568 del 1993, adeguando le zone censuarie alla deliberazione della Commissione censuaria centrale.

La C.T.R. dell’Emilia Romagna, in rito mi a della sentenza di primo grado, riteneva dovuta la maggiore imposta richiesta, escludendo però gli interessi e le sanzioni.

Avverso detta decisione C.D. propone ricorso per cassazione con due motivi. Il Comune di Riccione resiste con controricorso, contrastando quanto ex adverso sostenuto.

Diritto

Con il primo motivo si lamenta l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per essersi la C.T.R. limitata ad esporre un excursus sulla procedura di formazione delle zone censuarie, rilevando solo che il Comune di Riccione aveva esaurito la propria attività con l’emanazione del D.Lgs. n. 568 del 1993 e l’avvenuta correzione dell’errore da parte dell’Agenzia del territorio, senza alcun riferimento nè alla sentenza impugnata nè all’applicabilità dell’avvenuta correzione al caso in esame.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, per avere la C.T.R. ritenuto applicabile la nuova rendita posta in atti in epoca di gran lunga successiva alle annualità de quibus, in violazione dell’art. 5 citato, il quale prevede che per i fabbricati iscritti in catasto il valore da computarsi ai fini I.C.I. è quello costituito dall’ammontare delle rendite risultanti in atti vigenti al 1 gennaio dell’anno d’imposizione. La C.T.R. ne aveva invece fatto applicazione retroattiva senza alcuna motivazione nè in fatto nè in diritto, in assenza di una qualunque norma o principio generale di diritto che la prevedesse.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione logico giuridica.

E’ incontroverso tra le parti che la modifica delle zone censuarie relative al territorio del Comune di Riccione sono state modificate a seguito di procedura presso la Commissione censuaria centrale e tale modifica è stata recepita nella Delib. n. 4581 dell’11.10.1993, trasmessa al Dipartimento del Territorio per la notificazione ai ricorrenti e cioè al Comune di Riccione ed alla Amministrazione.

Detti dati sono stati, quindi, inseriti come tutti gli altri dati relativi all’intero territorio nazionale nel D.Lgs. n. 568 del 1993, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993.

Data tale premessa, peraltro, anche sinteticamente e chiaramente descritta nella parte motiva della sentenza impugnata, l’inserimento dei dati effettivi, come risultanti dal decreto legislativo citato e, quindi, della conseguente reale rendita, eseguito solo in epoca successiva al 2000, non può essere ritenuto come la messa in atti di nuova rendita, ma soltanto la doverosa e tardiva correzione di un mero errore materiale in cui era incorso l’Ufficio del territorio.

Nè i contribuenti possono invocare l’ignoranza degli elementi per calcolare la rendita effettiva per mancanza della notifica in quanto la pubblicazione di tutti i dati catastali sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, comportava una conoscenza legale pari a quella di una notifica, peraltro, non prevista in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, art. 74 (1993), il cui comma 1, non è applicabile, nella specie, in quanto non si tratta come sopra già esposto di un atto attributivi) o modificativo di una precedente rendita catastale ma di correzione di errore materiale conoscibile anche dai contribuenti.

Nè sussiste la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, lamentata dai ricorrenti, in quanto come sopra già espresso non si tratta dell’inserimento di una nuova rendita calcolata ai fini I.C.I., ai sensi del citato art. 5, sul valore “che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1^ gennaio dell’anno d’imposizione, i valori con i criteri” previsti dall’art. 52 della legge di registro”, ma della mera correzione di un errore o meglio di una colpevole omissione da parte dell’Ufficio del territorio, dalla quale nessun legittimo vantaggio può derivare ai contribuenti.

Tutto ciò premesso e dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va respinto. Il Collegio ritiene equo compensare le spese del presente giudizio, data la particolarità della situazione che ha determinato la controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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