Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18509 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A.C.F., elettivamente domiciliato in Roma,

via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell’Avv. ASSENNATO Giuseppe

Sante, che lo rappresenta e difende per procura conferita a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL

LAVORO – INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144,

rappresentato e difeso dagli AVV. La Peccerella Luigi e Luciana Romeo

per procura conferita in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1447/09 della Corte d’appello di Catanzaro,

pronunziata in causa n. 2510/05 r.g., depositata in data 30.12.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 13.07.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

1.- M.A. conveniva in giudizio l’INAIL dinanzi al giudice del lavoro di Crotone per il riconoscimento del carattere professionale di una malattia dentaria, che assumeva originata dall’inalazione di sostanze gassose nel corso del rapporto di lavoro, e per l’attribuzione della rendita di legge.

2.- Accolta la domanda all’esito di consulenza medico-legale e proposto appello dall’INAIL, la Corte d’appello di Catanzaro rinnovava l’accertamento tecnico e con sentenza del 30.12.09, accolta l’impugnazione, rigettava la domanda. Dalla relazione del consulente di appello emergeva, infatti, che la situazione dentaria dell’assicurato era già compromessa prima dell’inizio del rapporto di lavoro e che, pertanto, l’affezione denunziata non poteva essere ricollegata all’occasione di lavoro.

3.- Propone ricorso per cassazione M. deducendo violazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13 e degli artt. 112, 434 e 436 c.p.c., nonchè carenza di motivazione. Trattandosi di malattia professionale tabellata, l’INAIL avrebbe dovuto fornire prova rigorosa della derivazione da causa extralavorativa. In particolare contestava il rilievo assegnato all’affermazione del consulente di ufficio “che la malattia dichiarata era presente almeno, se non prima, dall’1.10.86, come da referto radiologico, e da periodo troppo breve dal 1982, anno dell’assunzione al lavoro”. Non era considerato, invece, che il M. era stato continuamente esposto ad acido solforico nel tempo (18 anni) e che l’esposizione cronica ai vapori agisce in un arco di tempo che può variare da un soggetto ad un altro e raramente in maniera immediata.

L’INAIL si difendeva con controricorso.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5- In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell’assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un’inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata, v. da ultimo Cass. 29.4.09 n. 9988 e 3.4.08 n. 8654).

Il giudice di merito ha condiviso l’accertamento peritale, ripercorrendone sul piano medico-legale tutti i passaggi. Con il ricorso non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma, con riferimento ad affezioni esplicitamente valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito, siano effettuate acritiche osservazioni basate su valutazioni di merito del tutto generiche.

7. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, trattandosi di controversia a contenuto previdenziale iniziata prima dell’ottobre 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla statuendo per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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