Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18509 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18509

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14133-2018 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONELLO QUADRINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6928/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Il Ministero della giustizia ricorre per due mezzi, nei confronti di G.L. nonchè dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, contro la sentenza del 2 novembre 2017 con cui la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione dell’amministrazione avverso sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato la prescrizione del diritto alla ripetizione, nei confronti del G., delle spese di giustizia concernenti un procedimento penale svoltosi a suo carico.

2. – G.L. resiste con controricorso mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non spiega difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

3. – Il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 212 e 213 del testo unico sulle spese di giustizia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il secondo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4 e dell’art. 1219 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. – Il G. ha dedotto l’inammissibilità del ricorso poichè notificato non al difensore ma al semplice domiciliatario.

Ritenuto che:

5. – L’eccezione di inammissibilità va disattesa, trattandosi di nullità sanata dal deposito del controricorso (v. p. es. Cass. 7 giugno 2018, n. 14840).

6. – Il ricorso è manifestamente fondato.

6.1. – E’ manifestamente fondato il primo motivo.

Ha ritenuto la Corte territoriale che l’amministrazione non avesse osservato la procedura prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 212 e 213 e ciò, in particolare, per mancanza della notificazione dell’atto presupposto, ossia dell’invito di pagamento. Detta affermazione è tuttavia errata in diritto.

E’ difatti pacifico, come del resto risulta dalla sentenza di primo grado, che l’iscrizione a ruolo del credito in contestazione risalga al 2010, di guisa che la Corte territoriale avrebbe dovuto fare applicazione del principio già in precedenza affermato da questa Suprema Corte, secondo cui: “In materia di riscossione mediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale di condanna, l’iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 – data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 227 ter – non deve essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, già previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212, dovendo ritenersi abrogata quest’ultima previsione a seguito della modifica del cit. art. 227 ter” (Cass. 13 settembre 2017, n. 21178).

Sicchè – in ossequio al principio iura novit curia, e dunque indipendentemente dal fatto che l’intervenuta abrogazione della disposizione fosse stata invocata dall’appellante nessun rilievo doveva essere ascritto nel caso di specie alla mancanza (di prova della notificazione) dell’invito al pagamento.

Nè coglie nel segno l’argomento svolto dal controricorrente in memoria, laddove si sostiene l’applicabilità alla materia di normativa previgente, giacchè occorre aver riguardo, come già affermato da questa Corte, alla data di iscrizione a ruolo.

6.2. – E’ manifestamente fondato il secondo motivo.

La Corte territoriale ha ritenuto che “nessuna efficacia interruttivo della prescrizione può attribuirsi alla secondo cartella (ivi impugnata), che lo stesso ricorrente dichiara di aver ricevuto”: e ciò, ancora una volta, per essere viziato il procedimento di riscossione dalla mancanza dell’invito al pagamento.

Ma, a parte il fatto che l’invito al pagamento non occorreva, come si è appena osservato, il ragionamento della Corte d’appello è a prescindere da ciò di per sè errato in diritto: è difatti evidente che, al fine di stabilire se la notificazione della cartella avente ad oggetto il credito in discorso, ricevuta da G. per sua stessa ammissione, avesse o meno i caratteri dell’atto interruttivo della prescrizione, il giudice di merito non avrebbe dovuto tenere in nessun conto l’effettuazione del menzionato invito, ma avrebbe dovuto verificare, cosa che ha totalmente omesso di fare, se il recapito della cartella di pagamento possedesse i caratteri dell’atto interruttivo della prescrizione alla stregua del combinato disposto dell’art. 2943 c.c., comma 4 e dell’art. 1219 c.c.: e cioè se detta cartella costituisse intimazione o richiesta fatta per iscritto, tale da determinare la costituzione in mora del debitore, e di qui l’interruzione della prescrizione.

7. – La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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