Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18508 del 21/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18597-2015 proposto da:

Z.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA APPENNINI 60, presso lo studio dell’avvocato LUISA DI ZENZO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE RACITI,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.L. S.P.A., P.I. (OMISSIS);

– intimata –

Nonchè da:

P.L. S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA

TURINI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA COLOMBARO, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Z.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 183/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 28/05/2015 R.G.N. 78/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l’Avvocato DI ZENZO CARMINE per delega Avvocato DI ZENZO LUISA;

udito l’Avvocato MANZI FEDERICA per delega Avvocato COLOMBARO LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.G. si rivolgeva al Tribunale di Pordenone con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48 chiedendo dichiararsi l’illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli dalla s.p.a. P. nel (OMISSIS).

Deduceva di essere stato assunto nel (OMISSIS) come quadro AS con mansioni di “area manager estero” e di esser stato licenziato un mese dopo per aver riferito, in fase di trattativa, che il precedente lavoro era cessato solo pochi mesi, e non oltre tre anni prima come effettivamente accaduto. Costituitasi, la società contestava il fondamento della domanda chiedendone la reiezione.

Con ordinanza 19/2/14 il giudice adito dichiarava l’illegittimità ed inefficacia del licenziamento e condannava la società al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto.

All’esito della opposizione proposta dalla s.p.a. Palazzetti, il Tribunale confermava il provvedimento emesso in fase sommaria, condannando la società al pagamento di un’indennità pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del licenziamento sino al saldo.

La Corte d’appello di Trieste – cui lo Z. si era rivolto lamentando l’omessa considerazione della natura discriminatoria del licenziamento, la erronea determinazione dell’indennità che non teneva conto dei benefits a lui riconosciuti, oltre alla reiezione della domanda tesa a conseguire l’indennità di preavviso – accoglieva in parte il ricorso, rideterminava in Euro 5.802,19 la retribuzione parametro utile ai fini del computo dell’indennità spettante L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, comma 5 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, e condannava la società al pagamento dell’indennità di preavviso nella misura di due mensilità.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte di merito, per quanto in questa sede rileva, rimarcava, quanto alla dedotta natura discriminatoria del licenziamento, la tardività della allegazione e la sua infondatezza; negava, quindi, l’invocato effetto reintegratorio connesso alla pronuncia di illegittimità del provvedimento espulsivo, ritenendo che la fattispecie non fosse sussumibile nelle ipotesi delineate come sanzionabili con misure conservative; riteneva invece che, dalla illegittimità del recesso intimato, in quanto connesso ad una dedotta mancanza posta in essere nella fase precontrattuale e non nel corso del reale svolgimento del rapporto, scaturisse il diritto del ricorrente a percepire non solo un’indennità risarcitorie L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, comma 5 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, ma anche l’indennità di preavviso, compensando integralmente fra le parti le spese del grado, in ragione della situazione di reciproca soccombenza.

Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione lo Z. affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la società che propone ricorso incidentale sostenuto da due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e /o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2727e 2730 c.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Si critica la sentenza impugnata per aver pretermesso ogni considerazione circa la documentazione attinente ad un fatto decisivo per il giudizio e consistente nel curriculum vitae redatto dal ricorrente e non recante alcun riferimento alla data di cessazione del rapporto con la Mainox, avendo modulato il proprio iter motivazionale esclusivamente sul curriculum definito “autoreferenziale” redatto ex post dalla società Manpower.

2. La doglianza presenta plurimi profili di inammissibilità.

Al di là della pur assorbente considerazione circa il difetto di autosufficienza del motivo, che non reca puntuale trascrizione del documento di cui si lamenta l’omessa considerazione, non può sottacersi che la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione intrinsecamente eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate sotto l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 mostra di non tener conto dell’impossibilità della prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione ai quali si deve decidere della violazione o della falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale ed analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nell’impugnata sentenza, che si porrebbero in contraddizione tra loro (vedi ex plurimis, Cass. 23 settembre 2011 n. 19443).

Nell’ottica descritta della contemporanea proposizione di censure aventi ad oggetto violazione di legge e vizi della motivazione, si realizza, invero, una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 giacche si affida alla Corte di cassazione il compito di enucleare dalla mescolanza dei motivi la parte concernente il vizio di motivazione, che invece deve avere una autonoma collocazione (vedi fra le tante, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010 n. 7394 cui adde Cass. 8 giugno 2012 n.9341, Cass. 20 settembre 2013 n. 21611).

3. In realtà, con il motivo di doglianza proposto, si tende a pervenire ad una rinnovata considerazione, nel merito, della valutazione dei fatti di causa elaborata dai giudici del gravame, che si palesa inammissibile nella presente sede di legittimità.

Nella interpretazione resa dai recenti arresti delle sezioni unite di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi (vedi Cass. S.U. 7 aprile 2014 n.8053), la disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, va, infatti, letta in un’ottica di riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Scompare, quindi, nella condivisibile opinione espressa dalla Corte, il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta quello sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta) della motivazione, ossia con riferimento a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.

Il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., nuovo n. 5 concerne, dunque, l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

4. Applicando i suddetti principi alla fattispecie qui scrutinata, non può prescindersi dal rilievo che tramite la articolata censura, la parte ricorrente, contravvenendo ai detti principi, sollecita un’inammissibile rivalutazione dei dati istruttori acquisiti in giudizio, esaustivamente esaminate dalla Corte territoriale, auspicandone un’interpretazione a sè più favorevole, non ammissibile nella presente sede di legittimità.

Va, infatti, rimarcato che lo specifico iter motivazionale seguito dai giudici dell’impugnazione non risponde ai requisiti dell’assoluta omissione, della mera apparenza ovvero della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta, che avrebbero potuto giustificare l’esercizio del sindacato di legittimità, avendo la Corte dato atto che la contestazione formulata dalla parte datoriale – attinente alle false dichiarazioni rese in relazione alla data di cessazione del pregresso rapporto di lavoro – concerneva sia i dati contenuti nel curriculum vitae, sia quelli riferiti nel corso dei colloqui di lavoro, elementi tutti che avevano rinvenuto positivo riscontro alla stregua delle prove testimoniali raccolte ed oggetto di precipuo richiamo. In tale prospettiva, quindi, la critica si palesa anche priva del requisito della decisività, in quanto essenzialmente modulata sulla omessa considerazione del curriculum inviato alla agenzia di ricerca del personale Mainpower, laddove la motivazione dei giudici della impugnazione si estendeva anche alle dichiarazioni rese dallo Z. in sede di colloqui preassuntivi, il cui contenuto risultava suffragato dai testimoni escussi.

La fattispecie concreta è stata, dunque, oggetto di approfondita disamina parte della Corte territoriale,gente da vizi, per quanto sinora detto, onde resiste alla censura all’esame.

5. Con il secondo mezzo di impugnazione è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c. e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 1ex art. 360 c.p.c., n. 3. Ci si duole della statuizione emessa dalla Corte distrettuale in ordine al diniego di riconoscimento della natura discriminatoria del licenziamento per la asserita tardività della relativa allegazione. Si deduce che, vertendosi in ipotesi di emendatio libelli, la deduzione era da ritenersi tempestiva. Sotto altro versante, si asserisce che ben sussisteva la prova della pretestuosità del licenziamento, pacificamente ammesso dalla società laddove aveva affermato che “se avesse saputo che il sig. Z. aveva concluso il rapporto con il precedente datore di lavoro a seguito di contenzioso davanti al giudice del lavoro di Pordenone, non lo avrebbe assunto”.

6. Il motivo è privo di pregio.

La questione delibata, è stata affrontata da questa Corte in numerosi approdi con i quali si è affermato il principio, da ribadirsi in questa sede, secondo cui nel rito del lavoro, la disciplina della fase introduttiva del giudizio – e a maggior ragione quella del giudizio d’appello – risponde ad esigenze di ordine pubblico attinenti al funzionamento stesso del processo, in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 437 c.p.c., non sono ammesse domande nuove, nè modificazioni della domanda già proposta, sia con riguardo al “petitum” che alla “causa petendi”, neppure nell’ipotesi di accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Non è, pertanto, consentito addurre in grado di appello, a sostegno della propria pretesa, fatti diversi da quelli allegati in primo grado, anche quando il bene richiesto rimanga immutato, essendo nella fase di gravame precluse le modifiche (salvo quelle meramente quantitative) che comportino anche solo una “emendatio libelli”, permessa solo all’udienza di discussione di primo grado, previa autorizzazione del giudice e della ricorrenza dei gravi motivi previsti dalla legge ex art. 420 c.p.c. (vedi, ex plurimis, Cass. 29/07/2014 n. 17176).

Sullo stesso versante, e con specifico riferimento alla deduzione di un motivo ritorsivo posto alla base del licenziamento, è stato confermato il giudizio di inammissibilità della domanda nuova, per mutamento della “causa petendi” in quanto introduttiva di un tema d’indagine di fatto completamente diverso rispetto a quello prospettato con l’atto introduttivo del giudizio (vedi Cass. 28/09/2015 n. 19142).

Nell’ottica descritta, non può condividersi l’assunto posto a fondamento della doglianza, secondo cui si sarebbe realizzata una mera modifica della domanda consentita anche nel rito del lavoro, e che si assume sia stata oggetto di autorizzazione da parte del giudice di primo grado. Al di là di ogni pur assorbente considerazione in ordine al difetto di autosufficienza del motivo laddove omette di riportare il tenore di tale provvedimento, così come quello dell’atto introduttivo essenziale alla valutazione della portata delle deduzioni sulla natura discriminatoria del licenziamento, va confermato il giudizio espresso dal giudice dell’impugnazione circa la inammissibilità della relativa allegazione, ritenuta, peraltro, non suffragata da alcun supporto probatorio.

Va, infatti, rimarcato che la allegazione del motivo discriminatorio integra una vera e propria mutatio, giacchè introduce un nuovo tema di indagine tale da modificare i termini della contestazione e da alterare il regolare svolgimento del processo, che non è suscettibile di rientrare nella fattispecie autorizzatoria contemplata dalla disposizione di cui al richiamato art. 420 c.p.c..

E’ bene ricordare che il divieto di licenziamento discriminatorio, sancito dalla L. n. 604 del 1966, art. 4 dall’art. 15 st.lav. e dalla L. n. 108 del 1990, art. 3 suscettibile – in base all’art. 3 Cost. e sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia – di interpretazione estensiva, comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, ossia dell’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore. Sul presupposto che esso debba integrare l’unica ragione del provvedimento espulsivo, è necessario in tali casi dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall’intento ritorsivo (vedi ex plurimis, Cass. 3/12/2015 n. 24648 ed in motivazione, Cass. 13/10/2015 n. 20534).

Ne discende che qualora il lavoratore, impugnato il licenziamento, agisca in giudizio deducendo il difetto di giusta causa o giustificato motivo, l’eventuale motivo discriminatorio o ritorsivo, pur ricavabile da circostanze di fatto allegate, integra un ulteriore, e non già compreso, motivo di illegittimità del recesso, come tale non rilevabile d’ufficio dal giudice e neppure configurabile come mera diversa qualificazione giuridica della domanda (vedi Cass. 3/7/2015 n. 13673).

Orbene, la pronuncia impugnata, in quanto coerente con i su riportati principi, è conforme a diritto, onde resiste alle censure all’esame.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. della L. n. 604 del 1966, art. 3 e della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Si lamenta che la Corte distrettuale negli approdi ai quali è pervenuta, abbia violato il criterio della proporzionalità della sanzione disciplinare alla mancanza addebitata, in ispregio ai canoni sanciti dagli artt. 36-37 c.c.n.l. di settore, recanti l’elencazione dei fatti idonei a giustificare rispettivamente, l’irrogazione di sanzioni conservative, e quella del licenziamento. Ci si duole che la Corte si sia limitata ad asserire la legittimità del licenziamento, “senza tuttavia valutare, da un lato, la gravità dell’addebito al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva del medesimo, alle circostanze nelle quali è stato commesso ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro fosse in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare”.

Il motivo va disatteso, presentando evidenti profili di improcedibilità.

Non può prescindersi, invero, dal richiamo all’orientamento espresso da questa Corte, e che va qui ribadito, in base al quale, ai fini del rituale adempimento dell’onere, imposto al ricorrente dalla disposizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è necessario indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (vedi Cass. 6/3/2012 n. 4220, Cass. 9/4/2013 n. 8569, cui adde Cass. 24/10/2014 n. 22607).

Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento, un contratto o un accordo collettivo prodotto in giudizio, postula quindi, che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità.

E’ stato altresì precisato che “l’onere gravante sul ricorrente, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, di depositare, a pena di improcedibilità, copia dei contratti o degli accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda, può essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali – nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli – anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze, purchè il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio onde verificare l’esattezza dell’interpretazione offerta dal giudice di merito (vedi Cass. 7/7/2014 n.15437).

Può quindi affermarsi che il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi, come nella specie, della erronea valutazione di un contratto collettivo da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo integralmente agli atti e di indicarne il contenuto.

Nello specifico, le disposizioni richiamate (art. 36 e 37 c.c.n.l. di settore) non risultano riprodotte nel loro tenore nè risulta se il contratto collettivo sia stato ritualmente prodotto ed in forma integrale, sicchè il motivo svolto non si sottrae ad un giudizio di improcedibilità alla stregua dei dettami sanciti dall’art. 369 c.p.c., comma 2.

Con il quarto mezzo di impugnazione si deduce violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni del codice di rito e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Si stigmatizza la sentenza impugnata per aver proceduto alla quantificazione dell’indennità risarcitoria sulla base di un conteggio presentato dalla società nelle note conclusive del giudizio di primo grado, trascurando alcune voci che si assumono “puntualmente comprovate da parte ricorrente”, quali il fringe benefit del telefono aziendale e lap top calcolato in Euro 120,00 mensili.

Il motivo non risulta ritualmente formulato, ove si faccia richiamo al principio affermato da questa Corte e che va qui ribadito, secondo cui è inammissibile il ricorso con Cui si lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, senza recare univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, si limiti ad argomentare sulla violazione di legge o a sostenere che la motivazione sia mancante o insufficiente (cfr. Cass. S.U. 24/7/2013 n.17931, Cass. 28/09/2015 n. 19124).

Nè può tralasciarsi di considerare il difetto di autosufficienza della censura, laddove omette di riportare il contenuto degli atti di cui si lamenta l’omessa considerazione da parte dei giudici del gravame.

La proposizione del motivo proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito di guisa che, anche in quest’ipotesi non viene meno l’onere per la parte di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito della specificità dei motivi d’impugnazione, tradotto nelle disposizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, sicchè l’esame diretto degli atti che la corte è chiamata a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato (cfr. Cass. S.U.22/05/2012 n. 8077).

Con il quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si stigmatizza l’impugnata sentenza per non aver disposto condanna alle spese della parte ritenuta effettivamente soccombente all’esito del giudizio.

Il motivo è destituito di fondamento.

La Corte ha motivato la compensazione delle spese di lite inerenti al giudizio di appello, sul rilievo della situazione di reciproca soccombenza. Il relativo giudizio, come rimarcato da questa Corte in numerosi approdi (vedi di recente Cass. 22/02/2016 n.3438) si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92 c.p.c., comma 2); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorchè quest’ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento.

La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano, poi, nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un’esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente (vedi Cass 31/1/2014 n. 2149).

Nell’ottica descritta la statuizione impugnata si palesa conforme a diritto, giacchè ha proceduto ad una complessiva valutazione delle censure proposte dalle parti, rigettando quelle spiegate dalla società, ed accogliendo solo in parte le doglianze formulate dal lavoratore, con un giudizio che, in quanto riservato alla sua discrezionalità, si sottrae al sindacato di legittimità.

Con il primo motivo del ricorso incidentale, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dei contratti e accordi collettivi di lavoro (artt. 36-36 c.c.n.l. “Lapidei”). Si critica la sentenza impugnata per avere escluso la legittimità dell’iniziativa datoriale di espulsione del lavoratore dalla struttura organizzativa, “operando una.falsa applicazione del c.c.n.l. regolante il caso di specie…al quale è stata data una interpretazione illogica e confliggente con i canoni di ermeneutica”.

Anche detto motivo, presenta i medesimi profili di improcedibilità riscontrati in relazione al terzo motivo del ricorso principale, giacchè non risulta assolto il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – che incombe sul ricorrente per cassazione, di produrre integralmente agli atti il contratto collettivo e di indicarne il contenuto, considerato che l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda – imposto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, è incompatibile con i principi generali dell’ordinamento e con i criteri di fondo dell’intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n. 40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, atteso che la mancanza del testo integrale del contratto collettivo non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l’interpretazione esaustiva della questione che interessa (cfr, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495, Cass. n. 3894/10, Cass. n. 23972 del 2011).

Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ci si duole che il giudice dell’impugnazione abbia riconosciuto in favore del lavoratore, oltre all’indennità sancita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5 come novellato dalla L. n. 92 del 2012, ma anche l’indennità sostitutiva del preavviso, in contrasto con il tenore della disposizione che sancisce che la sanzione connessa al licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, è esclusivamente il pagamento di un’indennità risarcitoria compresa fra le dodici e le ventiquattro mensilità.

Il motivo è privo di pregio.

Va infatti considerato che nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento deve essere – a meno che non ricorra una giusta causa – comunicato dal recedente rispettando il termine di preavviso fissato dalla legge, dai contratti collettivi o in difetto, dagli usi o secondo equità (art. 2118 c.c.).

Scopo del preavviso è quello di preavvertire tempestivamente il lavoratore dell’estinzione prossima del rapporto, onde consentirgli di adoperarsi nella ricerca di una nuova occupazione (vedi ex plurimis, Cass. 29/3/2010 n.7531). Come bene evidenziato in dottrina, l’esigenza che soddisfa l’istituto del preavviso è che la parte che subisce il recesso non si trovi all’improvviso di fronte alla risoluzione del contratto, e, quindi, in caso di dimissioni, il datore di lavoro abbia il tempo di reperire un nuovo lavoratore e, in caso di licenziamento, il lavoratore non sia privato improvvisamente dei beni della vita che dal posto di lavoro derivano ed abbia tempo di reinserirsi in un rinnovato contesto lavorativo. In tal senso la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rimarcare come nella disciplina posta dall’art. 2118 c.c. il preavviso abbia la funzione economica di attenuare le conseguenze della interruzione del rapporto per chi subisce il recesso. Alla medesima funzione va ricondotta l’indennità sostitutiva prevista dalla stessa norma per il caso di violazione del preavviso, in cui tale erogazione appare riferibile non al risarcimento di un danno in senso giuridico (che presuppone un illecito), ma ad un danno in senso economico (vedi in motivazione, Cass. 28/3/2011 n.7033).

In ulteriori arresti di questa Corte è stato ribadito – in relazione a fattispecie di licenziamento illegittimo per carenza di giusta causa e con applicazione della mera tutela indennitaria secondo regime anteriore alla disciplina introdotta dalla L. n. 92 del 2012 – che il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco, di guisa che, stante la diversità di funzioni, esso non è incompatibile con la prestazione che risarcisce i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa o giustificato motivo (vedi ex plurimis, Cass. 19/11/2015 n.23710, Cass. 16/10/2006 n. 22127).

Può quindi affermarsi, in coerenza con gli enunciati principi, che la tutela “indennitaria risarcitoria” sancita dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, comma 5 modificato ex lege 28 giugno 2012, n. 92, non escluda il diritto del lavoratore a percepire anche l’indennità di preavviso in caso di licenziamento dichiarato illegittimo, non essendo venute meno anche all’esito della novella del 2012, quelle esigenze proprie dell’istituto, di tutela della parte che subisce il recesso volte a consentirle di fronteggiare la situazione di improvvisa perdita della situazione occupazionale, nè autorizzando la lettera e la ratio ad essa sottesa della mentovata disposizione, la restrittiva opzione ermeneutica prospettata dalla società.

In tal senso la pronuncia impugnata è conforme a diritto, onde resiste alla censura all’esame In definitiva, anche il ricorso incidentale deve essere respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità, in ragione della situazione di reciproca soccombenza, possono, infine, essere compensate fra le parti.

PQM

La Corte rigetta entrambi i ricorsi. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrentè incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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