Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18508 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n.

74, presso lo studio dell’Avv. IACOBELLI Gianni Emilio, che la

rappresenta e difende per procura conferita a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’Avv. FIORILLO Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2825/09 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 4394/05 r.g., depositata in data 30.12.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 13.07.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

1. B.R. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a.

2- Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 30.12.09, osservava che il contratto era stipulato per il periodo 8.6-30.9.01 in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione (comma 2). Ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla norma collettiva, la Corte rigettava l’impugnazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione B.. Rispondeva con controricorso Poste Italiane.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. B. ha depositato memoria.

4.- Con i motivi la lavoratrice deduce:

4.1.- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla L. n. 260 del 1962, art. 3 nonchè violazione degli artt. 2697, 1421 e 2729 c.c. La clausola dell’art. 25, comma 2, del ccnl Poste 11.1.01 si limita a introdurre una fattispecie inconsistente sul piano definitorio e, pertanto, è affetta da radicale nullità. Le indicate “esigenze straordinarie” costituiscono uno strumento preordinato dall’azienda per evitare di dar corso ad ordinari rapporti di lavoro a tempo indeterminato, al di fuori di ogni finalità definitoria di nuove fattispecie di contratto a termine; l’impianto generale rimane, dunque, quello della L. n. 230 del 1962 che impone la tassatività delle fattispecie.

4.2.- violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e dell’art. 25 del CCNL 11.1.01, avendo il giudice di merito omesso di considerare l’eccepita violazione della clausola di contingentamento e il mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo da parte del giudice di merito.

5.- Quanto al primo motivo, deve premettersi che con riferimento all’art. 25 del CCNL 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del CCNL 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il legislatore abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni.

L’assenza di pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

6.- In base a questa impostazione non è, dunque, richiesta la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni cui il dipendente fu destinato furono adottate in concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01 (formalmente non enunziato, ma dato per provato documentalmente dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le OO.SS. …

convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 – è stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate è evidente e univoco e non necessita di un più diffuso ragionamento per la ricostruzione della volontà delle parti, (v. al riguardo la richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

Sulla base di queste considerazioni – ampiamente riprese dalla motivazione della sentenza impugnata – e rilevato che, comunque, nel caso di specie il giudice di merito, pur non tenendo conto dell’accordo 18.1.01, da tuttavia per scontato che nel concreto i singoli uffici cui furono destinati i lavoratori ricorrenti fossero interessati al processo di riorganizzazione aziendale che aveva dato luogo alla negoziazione dell’art. 25 ora in esame, deve ritenersi che dall’esame della pronunzia della Corte territoriale risultino esistenti tutte le condizioni previste dalla norma collettiva, il che esclude che per ritenerne attuato il disposto fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

La censura è, dunque, infondata.

7.- Quanto al secondo motivo, nella sua discussione parte ricorrente sostiene che il giudice di merito, nel ritenere presuntivamente assolto da Poste Italiane ogni onere probatorio, non avrebbe considerato che per espressa previsione contrattuale (art. 25 del ccnl 2001, comma 3, che impone il contenimento delle assunzioni a termine nella quota percentuale massima del cinque per cento rispetto ai lavoratori impegnati a tempo indeterminato) l’azienda era onerata della prova del rispetto della clausola di contingentamento. La sentenza impugnata, tuttavia, non affronta il punto dell’osservanza o meno di tale disposizione, di modo che, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, parte ricorrente, nel sostenere l’omessa pronunzia sul punto, avrebbe dovuto indicare i termini e il luogo dell’avvenuta deduzione della questione relativa, onde consentire al giudice di legittimità di valutare la portata della questione ed i suoi termini giuridici; la censura è, invece, formulata in termini del tutto generici.

A tale carente formulazione del motivo non possono supplire le deduzioni (tardivamente) proposte nella memoria depositata in occasione della camera di consiglio, avendo quest’atto l’unica funzione di illustrare il contenuto delle censure già proposte.

Il motivo e inidoneo a colpire il decisum e, quindi, è inammissibile.

8.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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