Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18508 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18508

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12486-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 29, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA GRAZIA CONTE,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SA.AN., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato SABRINA TEODORA CONTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1046/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – S.F. ricorre per tre mezzi, nei confronti di Sa.An., contro la sentenza dell’11 ottobre 2017 con cui la Corte d’appello di Lecce, accogliendo parzialmente l’impugnazione di quest’ultima, ha escluso la statuizione di addebito della separazione nei riguardi di essa Sa. ed ha posto a carico dello S. un assegno di mantenimento di Euro, 200 mensili con decorrenza dal mese di giugno 2009.

2. – Sa.An. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo composito motivo denuncia: “a) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 143 e 151 c.c., anche sotto il profilo del travisamento della prova; b) Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riguardo alla valutazione dell’addebito della responsabilità della separazione”.

La censura che, quanto al profilo della violazione di legge, richiama l’autorità di Cass. 10 giugno 2016, n. 11892, è volta a sostenere che il giudice di merito avrebbe in parte travisato ed in parte omesso di considerare il materiale istruttorio da cui emergeva l’infedeltà della donna ed il nesso di causalità tra essa e la separazione coniugale.

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, censurando la sentenza impugnata per l’irriducibile contraddittorietà tra l’affermazione secondo cui non sarebbe emerso dall’istruttoria alcun riferimento preciso al periodo ed alla durata della relazione extraconiugale e la successiva affermazione secondo cui il tempo intercorso tra la scoperta della relazione extraconiugale della domanda di separazione escludeva la sussistenza del nesso di causalità tra l’una e l’altra.

Il terzo motivo denuncia: “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.c.. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”. Si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all’asserita assenza di capacità lavorativa della Sa.. Si aggiunge inoltre che la Corte territoriale, nel fissare la decorrenza dell’assegno nella misura di Euro 200 mensili dal giugno 2010 non avrebbe considerato che esso ricorrente aveva versato dal marzo 2010 al marzo 2011 la somma maggiore di Euro 500 mensili, quella di Euro 600 mensili dal mese di aprile 2011 al novembre dello stesso anno, la somma di Euro 250 mensili dal mese di dicembre 2011 al corrispondente mese dell’anno 2016. Sicchè la corresponsione dell’assegno avrebbe dovuto semmai decorrere dal mese di gennaio 2017.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è nel complesso manifestamente infondato.

4.1. – E’ inammissibile il primo motivo.

4.1.1. – Il ricorrente, come accennato, pone a fondamento della propria doglianza di violazione di legge il contenuto di Cass. 10 giugno 2016, n. 11892. In tale decisione si afferma che l’errore nella ricostruzione del fatto mantiene rilievo in sede di legittimità, quale “elemento di Un motivo relativo ad un error iuris sostanziale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare sotto il profilo dell’erronea sussunzione della fattispecie concreta”. Secondo tale pronuncia, il vizio di logicità, considerata l’impossibilità di un suo rilievo in via autonoma, acquista significato ove si dimostri che il giudice, a causa della errata ricostruzione fattuale, abbia applicato una norma errata, trasmodando così l’errata ricostruzione fattuale in vizio di sussunzione e dunque in un error in indicando. Ora, mentre tale passaggio della sentenza citata costituisce obiter dictum (“Può semmai ipotizzarsi che il ricorrente in Cassazione possa svolgere considerazioni sul cattivo esercizio del detto potere non già sub specie di denuncia in sè e per sè di un vizio della sentenza impugnata, bensì solo in funzione e, quindi, come elemento, di un’attività di dimostrazione che il giudice di merito è pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio facci, sì che essa l’abbia indotto in ultima analisi ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio”), il principio affermato con riguardo all’art. 116 c.p.c., si riassume invece in ciò, che detta norma “prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi)”.

Va da sè che l’ipotesi ricostruttiva seguita nella citata pronuncia non è nella specie applicabile, giacchè in questo caso nessun errore di sussunzione, come conseguenza dell’erronea ricostruzione del fatto, è prospettato: si sostiene al contrario, fermo l’inquadramento della fattispecie in iure, che la Corte d’appello, sulla base della norma rettamente individuata ed interpretata, non avrebbe dovuto escludere l’addebito, avendo errato, secondo il ricorrente, nel ritenere che “dalla prova testimoniale espletata non può ricavarsi alcuna certezza nè circa la reale sussistenza della relazione extraconiugale che la Sa. avrebbe intrattenuto, perchè non vi è alcun riferimento preciso nè al periodo in cui sarebbe sorta nè alla durata nè soprattutto alcun riscontro diretto, perchè i testi escussi hanno riferito di circostante apprese soltanto de relato…, ma soprattutto non è certo che tale (presunta) relazione sia stata la causa della rottura dell’unione coniugale”; ed avrebbe errato, la Corte territoriale, sia perchè non avrebbe attribuito il dovuto rilievo alle testimonianze della figlia del ricorrente e della fidanzata del figlio, sia perchè non avrebbe considerato ulteriori elementi probatori, quali gli SMS scambiati dalla donna con persona non identificata e le risultanze dell’indagine svolta da un’agenzia investigativa. Insomma, è palese che il ricorrente, facendo leva sul responso giurisprudenziale di cui si è detto, ha inteso rimettere in discussione la valutazione che il giudice di merito ha compiuto del materiale istruttorio, sia con riguardo al suo rilievo per l’obiettivo accertamento del verificarsi della relazione extraconiugale, sia con riguardo al suo rilievo per la verifica del nesso di causalità tra la violazione del dovere di fedeltà e la separazione coniugale.

Così stando le cose, è agevole rammentare che il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dall’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un fatto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368).

Di qui l’inammissibilità della censura di violazione di legge, poichè al contrario del tutto versata in fatto.

4.1.2. – Senz’altro inammissibile è poi la censura di omessa considerazione di un fatto decisivo e controverso. Le testimonianze, come si è visto, sono state valutate. Quanto agli SMS, anche ad ammettere che essi possano essere considerati alla stregua di un fatto secondario riconducibile alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella lettura datane dalle Sezioni Unite di questa Corte (Class., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), e non quali semplici elementi istruttori trascurati, costituisce mera petizione di principio quella secondo cui i menzionati messaggi sarebbero decisivi, in quanto, documentando il perdono chiesto dalla moglie al marito, implicherebbero il riconoscimento del “tradimento”: dai messaggi richiamati dal ricorrente che la donna abbia chiesto il perdono del marito, ma non risulta per che cosa abbia chiesto di essere perdonata, il che val quanto dire che il ricorrente non ha dimostrato la astratta decisività degli SMS non considerati dal giudice di merito.

4.2. – Il secondo motivo è infondato.

Non ricorre affatto la contraddittorietà denunciata: il giudice di merito ha difatti inteso affermare che la relazione extraconiugale della donna non poteva dirsi comprovata e che, ove pure effettivamente intrattenuta, come riferito dalle testi, non vi fosse prova del nesso di causalità tra tale relazione della domanda di separazione.

Sicchè l’uno e l’altro segmento della motivazione sono perfettamente compatibili.

4.3. – Il terzo motivo è inammissibile.

E’ inammissibile laddove denuncia un vizio di motivazione in ordine alla capacità lavorativa della donna, che la Corte d’appello ha incensurabilmente ritenuto insussistente per essere ella invalida al 75%. E’ altresì inammissibile laddove sostiene che la decorrenza dell’assegno avrebbe dovuto essere fissata al gennaio 2017, giacchè, posto che la fissazione della decorrenza dell’assegno al giugno 2009 travolge le interinali statuizioni che avevano in precedenza determinato l’assegno in misura maggiore, i versamenti medio tempore effettuati non incidono affatto sulla decorrenza, che non è invero contestata, essendosi il giudice di merito limitato a fissare la decorrenza menzionata, senza dire che il debitore fosse inadempiente, sicchè il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Va disposto che il pagamento avvenga a favore dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 133. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore dello Stato, del spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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