Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18507 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 07/06/2010, dep. 10/08/2010), n.18507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.R., A.M.R., elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 118, presso lo studio

dell’avvocato L.M., rappresentati e difesi dall’avvocato

VALORI ATHOS, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI RICCIONE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 15, presso lo studio dell’avvocato DI

FRANCIA FERDINANDO c/o studio GAMBERINI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GALAVOTTI GIORGIO, giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 39/2004 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

RIMINI, depositata il 21/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2010 dal Consigliere Dott. EUGENIA MARIGLIANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato VALORI che si riporta ai motivi di

ricorso e ne chiede l’accoglimento;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

A.M.R. e L.M. impugnavano, con due distinti ricorsi, innanzi alla C.T.P. di Rimini gli avvisi di liquidazione I.C.I., notificati loro dal Comune di Riccione, per gli anni dal 1997 al 2001, eccependo, in via preliminare, la carenza di motivazione in ordine alla diversa zona censuaria (zona 1) in cui era stato collocato il loro immobile da quella risultante in atti presso l’Ufficio del territorio (zona 2); nel merito, lamentavano l’illegittimità dell’operato del Comune.

Resisteva il Comune, rappresentando che, a seguito di procedura presso la Commissione censuaria centrale, il territorio del Comune di Riccione era stato diviso in tre zone con attribuzione di nuove tariffe di estimo catastali, modifica recepita nella deliberazione n. 4581 dell’11.10.1993 e nel D.Lgs. n. 568 del 1993, per cui la diversa zona e rendita catastale risultante agli atti era frutto di un errore dell’Ufficio catastale.

La C.T.P. accoglieva i ricorsi, previamente riuniti, ritenendo corrette le rendite applicate dai i contribuenti; condannava, inoltre, il Comune alla restituzione di quanto pagato in eccesso.

Impugnava L’Ente locale, chiedendo la riforma della sentenza e rappresentando che l’Ufficio del territorio aveva dato esecuzione al D.Lgs. n. 568 del 1993, adeguando le zone censuarie alla deliberazione della Commissione censuaria centrale. Si costituivano i contribuenti, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del gravame per mancanza di specificità dei motivi, e, nel merito, lamentavano che la messa in atti della nuova rendita era successiva alla notifica degli avvisi di liquidazione impugnati ed alla sentenza di primo grado.

La C.T.R. dell’Emilia Romagna, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva dovuta la maggiore imposta richiesta, escludendo però gli interessi e le sanzioni.

Avverso detta decisione A.M.R. e L.M. propongono ricorso per cassazione con cinque motivi.

Il Comune di Riccione resiste con controricorso, notificato fuori termine.

Diritto

Con il primo motivo i contribuenti denunciano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, per non avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello del Comune per mancanza della specificità dei motivi, essendosi l’Ente limitato a descrivere l’escursus storico ed i risultati del contenzioso con l’Ufficio del territorio.

Con la seconda censura si lamenta l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per essersi la C.T.R. del tutto astenuta dall’esporre le ragioni sulla base delle quali aveva ritenuto di dovere respingere l’eccezione di inammissibilità del gravame del Comune, avanzata dagli appellati.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, per non avere la C.T.R. considerato che il fatto che l’Ufficio del catasto avesse deciso di porre in esecuzione il D.Lgs. n. 568 del 1993, adeguando le zone censuarie, non poteva incidere sulla legittimità degli avvisi di liquidazione impugnati, poichè essi erano stati emessi nella vigenza di una, notifica di rendite catastali diverse, mentre la nuova rendita, mai notificata ai contribuenti, era stata messa in atti in epoca successiva alla notifica degli avvisi di liquidazione impugnati ed alla sentenza di primo grado, in violazione dell’articolo indicato in rubrica che prevede l’efficacia delle nuove rendite solo a decorrere dalla data di notificazione.

Con la quarta censura si evidenzia l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata, per non avere la C.T.R. in alcun modo motivato la mancata applicazione dell’art. 74 citato e la legittimità dell’applicazione retroattiva della nuova rendita catastale e della nuova zona censuaria pur nella vigenza del sopradetto art. 74.

Con l’ultimo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per non avere la C.T.R. dichiarato la nullità degli avvisi di liquidazione per carenza di ogni riferimento relativo alle modalità di liquidazione ed ai parametri applicati per la differenza d’imposta da corrispondere in contrasto con la disposizione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente.

In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del controricorso del Comune di Riccione, in quanto notificato oltre il termine previsto dall’art. 370 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Infatti dalla lettura dell’atto di appello, permessa a questa Corte di legittimità, trattandosi di denuncia di vizio in procedendo, si evincono in maniera chiara, univoca ed esaustiva sia la domanda rivolta al giudice del gravame che le ragioni della doglianza. Nè, peraltro, l’indicazione dei motivi di appello richiesta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che riproduce il disposto dell’art. 342 c.p.c., deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi invece soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame sia delle ragioni della doglianza, all’interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, devono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità e nel caso concreto di quella motivazione, potendo sostanziarsi pure nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda introduttiva disattesa dal primo giudice.(cfr., ex multis, cass. civ. sentt. nn. 23742 del 2004, 17960 del 2007 e 8499 del 2008).

Anche il secondo motivo deve essere respinto in quanto l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune deve essere interpretata come un tacito rigetto, stante la ritualità dell’appello come verificata anche da questa Corte e l’esame da parte della C.T.R. delle doglianze avanzate con detto atto.

La terza e quarta censura, da esaminarsi congiuntamente, stante la loro intima connessione logico giuridica, sono infondate.

E’ incontroverso tra le parti che la modifica delle zone censuarie relative al territorio del Comune di Riccione sono state modificate a seguito di procedura presso la Commissione censuaria centrale e tale modifica è stata recepita nella Delib. n. 4581 dell’11.10.1993, trasmessa al Dipartimento del Territorio per la notificazione ai ricorrenti e cioè al Comune di Riccione ed alla Amministrazione, Detti dati sono stati, quindi, inseriti come tutti gli altri dati relativi all’intero territorio nazionale nel D.Lgs. n. 568 del 1993, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993.

Data tale premessa, l’inserimento dei dati effettivi, come risultanti dal decreto legislativo citato e, quindi, della conseguente reale rendita, eseguito solo in epoca successiva al 2000, non può essere ritenuto come la messa in atti di nuova rendita, ma soltanto la doverosa e tardiva correzione di un mero errore materiale in cui era incorso l’Ufficio del territorio. Nè i contribuenti possono invocare l’ignoranza degli elementi per calcolare la rendita effettiva per mancanza della notifica in quanto la pubblicazione di tutti i dati catastali sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, comportava una conoscenza legale pari a quella di una notifica, peraltro, non prevista in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 342 del 2000, art. 74 (1993), il cui primo comma non è applicabile, nella specie, in quanto non si tratta come sopra già esposto di un atto attributivo o modificativo di una precedente rendita catastale ma di correzione di errore materiale conoscibile anche dai contribuenti.

Anche l’ultima doglianza è infondata.

La C.T.R., infatti, legittimamente non ha annullato gli avvisi di liquidazione in quanto non era necessaria nessuna allegazione a tali atti, essendo stati indicati tutti gli elementi necessari per il calcolo della rendita catastale, elementi, peraltro, facilmente riscontrabili dai contribuenti nell’atto normativo più volte citato.

Tutto ciò premesso e dichiarata assorbita ogni altra censura, il ricorso va respinto. Il Collegio ritiene equo compensare le spese del presente giudizio, stante l’inammissibilità del controricorso e la particolarità della situazione che ha determinato la controversia.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 7 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

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