Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18507 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.R. e G.C., quali genitori esercenti la

potestà sulla figlia minore C.J., elettivamente

domiciliati in Roma, via Fonteiana n. 65, presso lo studio dell’Avv.

SABIA Domenico, che li rappresenta e difende per procura conferita a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS; MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; REGIONE CAMPANIA; COMUNE DI CERVINARA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5095/09 della Corte d’appello di Napoli,

pronunziata in causa n. 2732/06 r.g., depositata in data 9.11.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 13.07.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

1. C.R. e G.C., quali genitori esercenti la potestà sulla minore J., convenivano in giudizio dinanzi al giudice del lavoro di Avellino il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’INPS, la Regione Campania ed il Comune di Cervinara per accertare che la loro figlia era affetta da handicap grave ed ottenere l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 11 febbraio 1980, n. 18.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dai predetti, la Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 9.11.09, rinnovata la consulenza tecnica medico legale, rilevava che il nuovo accertamento peritale aveva accertato che le condizioni cliniche della minore solo in data successiva all’appello erano divenute di gravità tale da consentire il riconoscimento della prestazione. Accoglieva, pertanto, in parte l’impugnazione e riconosceva l’indennità richiesta solo dall’1.6.09.

3.- Proponevano ricorso per cassazione i due genitori deducendo carenza di motivazione, in quanto il giudice di merito, pur condividendo il giudizio medico legale in punto di gravità delle affezioni che colpiscono la minore, “trattandosi di persona non in grado di compiere da sola gli atti quotidiani della vita”, ha fatto decorrere l’indennità di accompagnamento dalla data dell’accertamento peritale e non dalla data della domanda amministrativa.

Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva.

4.- Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata al difensore costituito assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.

5.- Con il ricorso i due genitori sostengono che il giudice di appello ha recepito le valutazioni del secondo consulente in modo erroneo, in quanto questi aveva affermato che la situazione di handicap esisteva già al momento della domanda amministrativa, ed in maniera irragionevole, atteso che lo stesso consulente aveva affermato che la patologia riscontrata (microcefalia) era insorta fin dalla vita fetale dell’assistita.

6.- Dalla sentenza impugnata emerge che, tanto in sede amministrativa che nel giudizio di primo grado, alla minore era stata riconosciuto uno stato di handicap superiore ai due terzi del totale e che, tuttavia, con l’appello non erano stati evidenziati “elementi tali da inficiare la sentenza di primo grado in ordine all’accertamento di situazione di handicap grave rispetto a quella riconosciuta in sede amministrativa”, ove non erano state riscontrate patologie tali da consentire la concessione della richiesta prestazione.

Il giudice di appello, tuttavia, di fronte all’esito del nuovo e condiviso accertamento peritale, ha ritenuto di dover “valutare la situazione attuale”, ritenendo definitivamente accertata solo alla data della seconda consulenza la condizione patologica per la quale la minore non era “più stata in grado di attendere agli atti elementari della vita nè di deambulare”, che consentiva la concessione della richiesta prestazione.

Pertanto, la pronunzia non arretra a momento antecedente la prestazione per motivi di carattere processuale, atteso che – per valutazione degli atti ora non censurata – il giudice di appello ha ritenuto non evidenziati clementi tali da contrastare il primo giudizio di merito.

In mancanza di censure esplicite rimane, pertanto, ferma la statuizione della prima sentenza circa l’insussistenza del totale grado di invalidità fino all’espletamento della seconda consulenza, mentre, ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c., correttamente il giudice di appello in forza dell’accertamento intervenuto in corso di causa, ha riconosciuto la prestazione dalla data della seconda consulenza.

7.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla statuendo per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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