Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18507 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 04/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18507

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12373-2018 proposto da:

ROMA GAS & POWER SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CLITUNNO, 51, presso

lo studio dell’avvocato ROBERT MAZZA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PAOLO PICOZZA, GIANLUCA FUSCO;

– ricorrente –

contro

NATUNA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE FLAMINIO, 9, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELE PORETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7403/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 24/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Roma Gas & Power S.p.A. ricorre per un mezzo, nei confronti di Natuna S.p.A., contro la sentenza del 24 novembre 2017, numero 9552, con cui la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per nullità proposta dall’odierna ricorrente avverso il lodo del 26 giugno 2012, reso tra le parti, con cui il Collegio arbitrale, disattesa un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 816 septies c.p.c., aveva respinto due eccezioni spiegate dall’attrice in arbitrato, Roma Gas & Power S.p.A., l’una di scioglimento del vincolo compromissorio in dipendenza dell’omesso tempestivo versamento delle spese di arbitrato, l’altra di non compromettibilità delle domande riconvenzionali in arbitrato di Natuna S.p.A..

Vi è memoria di parte ricorrente.

2. – Natuna S.p.A. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il ricorso denuncia: “In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 827 c.p.c. nella parte in cui la corte d’appello, nella sentenza avverso cui si ricorre, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo parziale del 26 giugno 2012; conseguentemente, in relazione al medesimo art. 360 c.p.c. n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 816 septies c.p.c., comma 2, ovvero, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, per omessa indicazione della competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria (Tribunale di Roma)”.

Posto che il fondo spese richiesto dal collegio arbitrale era stato versato da Natuna S.p.A. dopo lo spirare del termine a tal fine fissato, la società ricorrente ha sostenuto che l’art. 816 septies c.p.c., comma 2, prevederebbe “l’unica ipotesi di cessazione del vincolo contrattuale costituito dalla convenzione compromissoria capace di produrre effetti diretti e immediati tra le parti, in esito a una condotta “concludente” destinata a incidere sull’efficacia del compromesso, sia pure per la sola controversia già pendente”. Pertanto, la Corte d’appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile l’impugnazione per nullità “in quanto – pur trattandosi di decisione che non affrontava il merito della controversia – era comunque suscettibile di “definire il giudizio arbitrale” nei termini di cui al richiamato 827 c.p.c., comma 3″.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che: “Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827 c.p.c., comma 3, è sia quello di condanna generica ex art. 278 c.p.c. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senta definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari” (Cass., Sez. Un., 18 novembre 2016, n. 23463).

Traendo argomento dall’art. 360 c.p.c., comma 3 e dall’art. 361 c.p.c., comma 1, le Sezioni Unite hanno in breve inteso affermare che, al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di “lodo che decide parzialmente il merito della controversia”, occorre avere riguardo alla verifica dell’esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, per i fini dell’immediata impugnabilità, va considerato lodo parziale, nonostante la formula adottata dalla norma, anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito, abbia nondimeno esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale: e dunque, ad esempio, in ipotesi di cumulo di domande, il lodo che abbia deciso sulla competenza arbitrale riguardo ad una di esse sarà da considerare lodo parziale (i. e. immediatamente impugnabile) ove il collegio arbitrale si sia in parte qua spogliato della lite, sarà da considerare lodo non definitivo (i.e. impugnabile soltanto col definitivo) ove il collegio arbitrale abbia riconosciuto la propria competenza

Nel caso di specie la Corte territoriale si è conformata a tale principio, avendo rilevato che il Collegio arbitrale si era “limitato a pronunziare solo sulle questioni pregiudiziali/preliminari”, senza dunque chiudere nè in tutto nè in parte il giudizio dinanzi a sè, con conseguente esatta applicazione dell’art. 827 c.p.c., comma 3. A fronte di ciò, allora, non rileva nè punto nè poco l’argomento svolto in ricorso, ossia che la decisione sugli effetti prodottisi in conseguenza del dedotto intempestivo versamento del fondo spese, secondo la ricorrente, fosse “comunque suscettibile di “definire il giudizio arbitrale””, giacchè la norma, nella lettura datane da questa Corte, ricollega l’immediata impugnabilità non già all’astratta idoneità della questione alla definizione del giudizio, bensì alla circostanza che gli arbitri lo abbiano in tutto o in parte definito.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.100, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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