Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18506 del 21/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 21/09/2016), n.18506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18427-2012 proposto da:

G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO NICOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABRIZIO BERLIRI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., EDISON S.P.A.,

FONDIARIA S.A.I. S.P.A P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

EDISON S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 113, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ROCCO DI

TORREPADULA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.R. C.F. (OMISSIS), MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO

FINANZIARIO S.P.A., FONDIARIA SAI S.P.A., P.A. C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO S.P.A., C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 20, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIO ROMANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUIGI CELLA, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

G.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO NICOLETTI, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FABRIZIO BERLIRI, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

EDISON S.P.A. C.F. (OMISSIS), FONDIARIA SAI S.P.A., P.A.

C.E. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 610/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 07/06/2012 R.C.N. 829/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO;

udito l’Avvocato ROCCO DI TORREPADULA FRANCESCO;

udito l’Avvocato CELLA LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, inammissibilità o in subordine rigetto dei ricorsi

incidentali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 147/11 il Tribunale di Firenze: a) condannava Mediobanca – Banca di Credito Finanziario s.p.a. (d’ora in poi MEDIOBANCA) al pagamento, a favore dell’Avv. G.R., della somma di Euro 974.468, oltre accessori di legge, di cui Euro 704.668 a titolo di compensi relativi al primo semestre 2003 ed Euro 269.800 a titolo di indicizzazione dei compensi al variare del cambio Lira/franco svizzero; b) condannava EDISON s.p.a. (in seguito EDISON) a rifondere a MEDIOBANCA il 50% di quanto essa era tenuta a pagare al G.; c) dichiarava che FONDIARIA SAI s.p.a. era tenuta a corrispondere all’Avv. G., con decorrenza dal 30 giugno 2003, una rendita vitalizia annuale di Lire 250.000.000 (pari ad Euro 129.114,22), reversibile In favore della moglie nella misura del 60%, parametrata al cambio Lira/franco svizzero; d) condannava FONDIARIA SAI s.p.a. al pagamento, a favore del G., a titolo di ratei della rendita vitalizia maturati dal (OMISSIS), dell’importo complessivo di Euro 1.188.568,95, con gli accessori di legge.

Tale sentenza veniva impugnata da MEDIOBANCA e da EDISON con riguardo alle statuizioni di cui alle lettere a) e b) e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 7 giugno 2012, respingeva l’appello di EDISON; rigettava la domanda del G. per quanto attiene al pagamento dei compensi relativi al primo (OMISSIS) e lo condannava alla restituzione di quanto ricevuto da MEDIOBANCA a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado; condannava MEDIOBANCA al pagamento, in favore del G., a titolo di indicizzazione dei compensi percepiti nel periodo (OMISSIS), della ulteriore somma di Euro 38.352.

Le suddette statuizioni trovavano il loro fondamento giuridico nelle garanzie assunte, sino al (OMISSIS), con due scritture private di pari data ((OMISSIS)), da MEDIOBANCA ed EDISON, azioniste di riferimento dell’allora GRUPPO FONDIARIA, in favore del G., circa il trattamento economico che gli sarebbe stato riconosciuto in relazione all’incarico di direzione del GRUPPO FONDIARIA conferitogli. Le scritture predette erano state inoltre controfirmate da FONDIARIA, in persona dell’amministratore delegato, dott. P.A..

A seguito della fusione per incorporazione della società LA FONDIARIA in SAI con atto in data 29 dicembre 2012, l’Avv. G. rimaneva privo del predetto incarico, senza che gli venissero riconosciuti i compensi successivi alla fusione e la loro indicizzazione. Da qui la instaurazione del presente giudizio da parte del G..

Per la cassazione della suddetta sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso l’Avv. G. sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso le società EDISON e MEDIOBANCA, le quali propongono ricorso incidentale rispettivamente per sette e per un solo motivo, illustrati da rispettive memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., si censura la sentenza impugnata per avere escluso il diritto dell’Avv. G. ad ottenere gli emolumenti relativi al primo (OMISSIS), cioè per il periodo compreso fra la data di estinzione di FONDIARIA e la data del (OMISSIS), scadenza finale degli impegni assunti da MEDIOBANCA e da EDISON con le scritture dell'(OMISSIS). Ciò in forza di una interpretazione restrittiva del termine “revoca” contenuto nelle due scritture, inteso dalla Corte di merito in senso tecnico, senza far ricorso agli ulteriori criteri dettati dalla legge in tema di interpretazione del contratto.

Una corretta interpretazione delle scritture in questione avrebbe dovuto condurre ad affermare che MEDIOBANCA aveva assunto una autonoma obbligazione, volta a garantire all’Avv. G. gli emolumenti previsti sino al (OMISSIS) in ogni caso di cessazione (esclusa la giusta causa) del medesimo dalle cariche ricoperte.

2. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata per insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Si sostiene che la decisione impugnata è errata laddove afferma che MEDIOBANCA non possa rispondere delle conseguenze della fusione tra FONDIARIA e SAI, in quanto soggetto terzo rispetto a queste. Dagli atti di causa infatti emerge pacificamente l’intimo legame tra MEDIOBANCA e FONDIARIA e che la prima ha sempre determinato le scelte della seconda, detenendo un vero e proprio potere decisionale su quest’ultima. Anche nella fusione tra FONDIARIA e SAI, come era stato accertato in diverse sedi, sia giudiziarie che amministrative e di vigilanza, MEDIOBANCA ha avuto un ruolo determinante. Da tale fusione è derivata, quale conseguenza giuridica e fattuale, la revoca del ricorrente dagli incarichi affidatigli, con conseguente operatività della garanzia di cui alle scritture in data (OMISSIS) ed obbligo in capo a MEDIOBANCA del pagamento dei compensi relativi al primo (OMISSIS). Era quindi errata la decisione impugnata laddove è stato sostenuto che la fusione suddetta non sia da ricondurre all’operato di MEDIOBANCA.

3. Con il terzo motivo si sostiene che l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui la domanda del ricorrente non sarebbe comprensiva dell’indicizzazione dovuta sugli emolumenti del primo semestre, è priva di sufficiente motivazione ed è inoltre contraria alle risultanze degli atti processuali e dei documenti prodotti, da cui risultava il contrario. la motivazione è inoltre contraddittoria, poichè prima la Corte anzidetta afferma che nell’importo di Euro 375.508 richiesto dal medesimo è compresa l’indicizzazione sino al (OMISSIS) e poi inspiegabilmente afferma che nella domanda del ricorrente non sarebbe compreso il primo (OMISSIS). La motivazione è infine illogica, in quanto la sentenza impugnata ha dimezzato un importo (Euro 134.710) che l’Avv. G. aveva chiesto con riferimento al periodo 1 luglio 2002 – (OMISSIS).

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale EDISON, denunciando omessa pronuncia, rileva che la Corte di merito, dopo aver esposto i motivi di appello formulati dalla stessa società, ha del tutto omesso di esaminarli, prendendo in considerazione esclusivamente l’appello di MEDIOBANCA e quello incidentale del G..

Inoltre, tenuto conto che EDISON si trovava nella identica posizione di MEDIOBANCA, l’appello proposto dalla prima, relativo ai compensi riferiti al primo (OMISSIS), oggetto della garanzia, avrebbe dovuto essere accolto, mentre nel solo dispositivo è stato respinto (“La Corte…..respinge l’appello di Edison spa”).

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale EDISON, denunciando incongruità, contraddittorietà e “in via subordinata”, vizio di motivazione, rileva che la Corte di merito ha respinto, sempre con riguardo ai compensi relativi al primo (OMISSIS), l’appello proposto da essa società, ma ha accolto l’identico appello proposto da MEDIOBANCA; ha condannato l’Avv. G. a restituire a MEDIOBANCA gli emolumenti relativi a detto primo semestre, ma nonostante la relativa richiesta formulata in sede di gravame – ha negato, rigettando l’appello di EDISON, il diritto di quest’ultima di ripetere da MEDIOBANCA il 50% di tali emolumenti, riferiti al medesimo semestre, che EDISON aveva pagato con riserva a MEDIOBANCA il 7 luglio 2011, in esecuzione della sentenza di primo grado.

6. Con il terzo motivo EDISON censura la sentenza impugnata per avere del tutto omesso di prendere in esame il motivo di gravame proposto da essa società, relativo alla natura fideiussoria della obbligazione di garanzia assunta da MEDIOBANCA ed EDISON, in favore del G., con conseguente decadenza del medesimo dall’azione proposta ex art. 1957 c.c..

7. Con il quarto motivo EDISON critica la sentenza impugnata per avere omesso l’esame sull’eccezione di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dal G. e della documentazione ad esso allegata.

8. Con il quinto motivo EDISON denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 1381 c.c., “per avere ritenuto la Corte fiorentina di imputare a equivalente economico dei benefici auto e abitazione il bonus di Lire 450 milioni, imputato da G. a indicizzazione, riferita al periodo dal (OMISSIS)”.

9. Con il sesto motivo EDISON, denunciando violazione di plurime disposizioni di legge nonchè omesso esame di fatti decisivi, deduce che il G. aveva espressamente riconosciuto, nel giudizio avanti al Tribunale di Firenze, di aver ricevuto il pagamento della indicizzazione sui compensi corrispostigli da FONDIARIA nel periodo (OMISSIS). Di conseguenza, aggiunge, la Corte di merito ha erroneamente affermato che “Mediobanca ed Edison sono tenute a corrispondere la dovuta differenza, non tanto per avere promesso un fatto che il terzo non ha realizzato…..quanto piuttosto in forza del loro inadempimento all’obbligo di fare in modo che l’indicizzazione venisse deliberata”. Tale obbligo era stato adempiuto dalle società del Gruppo FONDIARIA, come comprovato dal suddetto riconoscimento del G. e dalla mancata richiesta, nel presente giudizio, del pagamento della indicizzazione per il periodo anteriore al (OMISSIS).

10. Con il settimo motivo EDISON denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per avere ritenuto che “la prova dell’emissione della delibera relativa al riconoscimento della indicizzazione da parte di FONDIARIA incombesse su MEDIOBANCA ed EDISON e non su FONDIARIA stessa”.

11. Con l’unico motivo del ricorso incidentale MEDIOBANCA, denunciando omessa motivazione, lamenta che la Corte di merito, nel respingere la domanda proposta da G. con riguardo ai compensi relativi al primo (OMISSIS) e nel condannare il medesimo alla restituzione dell’importo ricevuto da MEDIOBANCA a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado, non ha adottato alcuna pronuncia in merito agli interessi legali su detto importo, nonostante questi fossero stati chiesti con le conclusioni in appello.

12. Sotto il profilo logico-giuridico deve per primo essere esaminato il ricorso incidentale proposto da EDISON.

I primi due motivi di tale ricorso, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati.

Deve premettersi che con le due scritture private di pari data ((OMISSIS)) MEDIOBANCA ed EDISON, azioniste di riferimento dell’allora Gruppo FONDIARIA, garantirono l’Avv. G. circa gli incarichi che gli sarebbero stati affidati nell’ambito del Gruppo anzidetto ed anche circa il trattamento economico che gli sarebbe stato riconosciuto.

Più precisamente dette società si impegnarono “a far approvare le diverse disposizioni suddette dai Consigli di Amministrazione e/o dalle assemblee degli azionisti delle società interessate. Il nostro impegno nei Suoi confronti durerà sino al (OMISSIS), restando inteso che, se per qualsivoglia motivo i Consigli o le Assemblee delle società interessate dovessero revocarLa dalle Sue funzioni – esclusa la giusta causa – prima della suddetta data, le nostre società resteranno impegnate a corrisponderle gli emolumenti e quanto altro in precedenza indicato fino alla scadenza del nostro impegno, compresi eventuali danni che dovessero derivarLe. Questo varrà anche nel caso in cui Ella cessasse la Sua attività per violazione da parte nostra dei presenti impegni”.

In adempimento degli accordi di cui sopra l’Avv. G. assunse importanti incarichi in diverse società del Gruppo Fondiaria.

A seguito della fusione per incorporazione di FONDIARIA in SAI con atto del (OMISSIS), l’odierno ricorrente rimase privo di incarichi e non gli vennero più riconosciuti i compensi previsti dalla scritture suddette.

Il giudizio a tal fine promosso dall’Avv. G. è stato definito in primo grado dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 147/11 nei termini di cui alla parte espositiva.

Tale sentenza veniva impugnata da MEDIOBANCA e da EDISON con riguardo alle statuizioni di cui alle lettere a) e b) pure precisate nella narrativa – e la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza di cui è stata chiesta la cassazione, respingeva (nel dispositivo) l’appello di EDISON; rigettava la domanda del G. per quanto attiene al pagamento dei compensi relativi al primo (OMISSIS) e lo condannava alla restituzione di quanto ricevuto da MEDIOBANCA a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado; condannava MEDIOBANCA al pagamento, in favore del G., a titolo di indicizzazione dei compensi percepiti nel periodo (OMISSIS), della ulteriore somma di Euro 38.352.

Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.

La Corte di merito, pur affermando In motivazione che “le due azioniste non possono essere chiamate a rispondere di un fatto diverso, da ricondurre all’iniziativa di altri soggetti (la decisione di Fondiaria di fondersi in SAI)”, essendosi impegnate a garantire al G. il compenso “sia in caso di mancata deliberazione di questo da parte delle società del Gruppo…..sia in caso di revoca delle funzioni da queste deciso, ma non in caso di eventi diversi dai quali fosse derivata la decadenza dalla carica”, ha però respinto (nel dispositivo) l’appello proposto da EDISON, senza che tale statuizione fosse stata preceduta da alcuna argomentazione.

Inoltre, pur dando atto nella sentenza impugnata degli altri motivi di gravame proposti da EDISON, non ha preso in esame tali motivi, ritenendo di accogliere solo l’appello di MEDIOBANCA e quello incidentale dell’Avv. G..

Nel respingere, poi, la domanda di quest’ultimo, relativa agli emolumenti richiesti per il primo (OMISSIS), non ha adottato alcuna statuizione nei confronti della società EDISON, la quale, essendo garante delle obbligazioni da questa assunte unitamente a MEDIOBANCA, si trovava nella identica posizione di quest’ultima.

Non ha adottato, infine, alcuna pronuncia circa la domanda di restituzione del 50% della somma pagata da EDISON a MEDIOBANCA, In esecuzione della sentenza di primo grado.

Tutte tali lacune ed omissioni comportano l’accoglimento dei due motivi di esame con conseguente cassazione della impugnata sentenza, dovendosi peraltro, con riguardo alla domanda attinente agli emolumenti relativi al primo (OMISSIS), rilevare l’assoluta inconciliabilità tra motivazione e disposizione, avendo la Corte di merito, come sopra evidenziato, prima sostenuto che le due azioniste non potevano essere chiamate a rispondere per un fatto da ricondurre all’iniziativa di altri soggetti (la decisione di FONDIARIA di fondersi in SAI), e poi adottato nel dispositivo, per EDISON, una statuizione di rigetto.

Al riguardo va richiamato il principio affermato da questa Corte, secondo cui sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 15990/14; Cass. n. 26077/15 e, in precedenza, Cass. n. 14966/07).

13. Per effetto dell’accoglimento dei suddetti due motivi proposti da EDISON, restano assorbite le altre censure proposte dalla stessa società.

Resta altresì assorbito il ricorso principale dell’Avv. G..

Ed infatti la questione riguardante i compensi relativi al primo (OMISSIS) ed alla loro indicizzazione, oggetto del ricorso dal medesimo proposto, è comune a MEDIOBANCA ed a EDISON, trovandosi quest’ultima, come s’è detto, nella stessa posizione della prima. Entrambe infatti erano garanti circa il trattamento economico che sarebbe stato riconosciuto all’Avv. G. in relazione all’incarico di direzione del GRUPPO FONDIARIA conferitogli.

Non possono pertanto in questa sede di legittimità affrontarsi tali questioni e rimettere al giudice di rinvio, per effetto dell’accoglimento dei primi due motivi di EDISON, l’esame della identiche questioni.

Al riguardo vanno applicati i principi affermati da questa Corte in materia di litisconsorzio processuale in processo svoltosi con pluralità di parti, secondo cui “In tema di impugnazioni, il litisconsorzio processuale – che determina una inscindibilità delle cause anche in ipotesi in cui non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale -, ricorre allorchè la presenza di più parti nel giudizio di primo grado deve necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio” (Cass. n. 21832/97; Cass. n. 27437/08).

Collegata alle questioni suddette è poi quella concernente la restituzione del 50% della somma pagata da EDISON a MEDIOBANCA in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo la domanda di EDISON subordinata al rigetto delle correlative pretese avanzate dall’Avv. G..

Appare dunque evidente che non possono scindersi le posizioni di MEDIOBANCA e EDISON, dovendo queste essere trattate contestualmente, riguardando rapporti dipendenti da un presupposto giuridico e di fatto comuni, che postula, per ovvie esigenze, un simultaneus processus, in modo che, restando le cause unite, siano evitate pronunce di contenuto diverso.

Resta assorbito anche il ricorso incidentale proposto da MEDIOBANCA, avente ad oggetto l’omessa pronuncia in ordine agli interessi legali sulla somma corrisposta all’Avv. G. da MEDIOBANCA, concernente gli emolumenti relativi al primo (OMISSIS), di cui è stata disposta con la sentenza impugnata la restituzione a favore di quest’ultima.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso incidentale proposto da EDISON s.p.a., assorbiti gli altri motivi della stessa società, il ricorso principale di G.R. e il ricorso incidentale di MEDIOBANCA s.p.a.; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA