Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18506 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18506

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20002/2019 R.G. proposto da:

T.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con indicazione

dell’indirizzo p.e.c., in Perugia, alla via Campo di Marte, n. 6/d,

presso lo studio dell’avvocato Anna Lombardi Baiardini, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), – in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 430/2019 del Tribunale di Perugia;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 30 giugno 2020 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

preso atto che T.M. ha fatto pervenire in data 25.6.2020 rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c., al ricorso;

dato atto che il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini ovvero ha depositato nota ai soli fini della partecipazione all’eventuale udienza pubblica;

ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;

dato atto inoltre che il Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa, sicchè nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta;

dato atto che non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R.;

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

PQM

la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto da T.M. ed iscritto al n. 20002-2019 R.G.;

dà atto che non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del medesimo D.P.R..

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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