Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18506 del 02/08/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 18506 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: CARLEO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 25688-2007 proposto da:
CASA OLEARIA ITALIA S.P.A. gia’ AGRITALIA S.P.A., in
persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro tempore LEONARDO MARSEGLIA,
elettivamente domiciliatA in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE, che
2013
1142

lA rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MOLISANI CLAUDIO TERESIO giusta delega in atti;
– ricorrente contro

STANTE SPEDIZIONI S.R.L., SOGET S.R.L.;

1

Data pubblicazione: 02/08/2013

- intimati –

sul ricorso 27762-2007 proposto da:
SOGET

S.R.L.,

in

persona

del

suo

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio

dall’avvocato DE BENEDICTIS GIUSEPPE giusta delega in
atti;
– ricorrente contro

STANTE LOGISTICS S.R.L.

(gia’ STANTE SPEDIZIONI

S.R.L.) 02701280725, in persona dell’Amministrazione
Unico Sig. DONATO STANTE, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio
dell’avvocato GELERA GIORGIO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SOLLAZZO GAETANO
giusta delega in atti;
CASA OLEARIA ITALIA S.P.A. gia’ AGRITALIA S.P.A., in
persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro tempore LEONARDO MARSEGLIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MOLISANI CLAUDIO giusta delega in atti;
– controri corrente sul ricorso 29161-2007 proposto da:

dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, rappresentata e difesa

STANTE LOGISTICS S.R.L.

gia’

STNATE SPEDIZIONI

• S.R.L., in persona dell’Amministratore Unico Sig.
DONATO STANTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 107, presso lo studio dell’avvocato GELERA
GIORGIO, che la rappresenta e difende unitamente

– ricorrenti contro

CASA OLEARIA ITALIA S.P.A., gia’ AGRITALIA S.P.A., in
persona dell’Amministratore Delegato e legale
rappresentante pro tempore LEONARDO MARSEGLIA,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZZA MAZZINI 27,
presso lo studio dell’avvocato SPERATI RAFFAELE, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MOLISANI CLAUDIO giusta delega in atti;
– contrari corrente non chè contro

SOGET S.R.L.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 913/2006 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 10/10/2006 R.G.N. 114/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
CARLEO;
udito l’Avvocato RAFFAELE SPERATI;
udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA per delega;

all’avvocato SOLLAZZO GAETANO giusta delega in atti;

udito l’Avvocato GIORGIO GELERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento p.q.r. del ricorso principale;

inammissibili i ricorsi incidentali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2/2/96 l’Agritalia S.p.a.
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari la Stante
spedizioni srl esponendo che, resasi aggiudicataria di un bando
di gara indetto dall’AIMA, si era obbligata a fornire n.25.600

da inviarsi in aiuto alimentare a Spalato in Croazia. Tale
quantitativo era stata acquistato dalla Oleifici Italiani
s.p.a. emettendo fattura n. 3 del 19/11/93 intestata all’AIMA
mentre di tale trasporto era stata incaricata la Stante
spedizioni srl, la quale emetteva lettera di vettura CMR del
24/11/93. Aggiungeva che, durante l’esecuzione del trasporto,
in data 24/11/93, l’autocarro con rimorchio, che trasportava le
merci e che era guidato da un’autista della Soget srl, con la
quale la Stante spedizioni srl aveva stipulato un contratto di
sub- trasporto, aveva subito un incidente in località Cerignola
uscendo dalla carreggiata e ribaltando il carico e che 2.340
lattine erano rimaste schiacciate per un danno di
L.100.303.600. Ciò premesso, l’Agritalia chiedeva che la Stante
Spedizioni venisse condannata al risarcimento dei danni da essa
subiti. Nel corso del giudizio si costituivano la convenuta, la
quale otteneva la chiamata in causa della Soget indicata come
unica responsabile dell’incidente, nonché la stessa Soget, la
quale eccepiva che ai sensi dell’art.13 della Convenzione di
Ginevra ratificata con legge n.1621/1960 legittimato al
risarcimento dei danni era il destinatario della merce. In

5

4/1

lattine di olio di oliva, della capacità di un litro ciascuna,

esito, il Tribunale di Bari rigettava entrambe le domande e
provvedeva al governo delle spese. Avverso tale decisione
proponeva appello la Casa Olearia Italiana, già Agritalia Spa,
ed in esito al giudizio, in cui si costituivano la Stante
Spedizioni e la Soget, la Corte di Appello di Bari con

l’impugnazione con condanna alle spese dell’appellante. Avverso
la detta sentenza hanno quindi proposto ricorso, in via
principale la soccombente, affidandolo a due motivi; in via
incidentale condizionata sia la Soget sia la Stante Logistics
Sri. La ricorrente principale e la Soget hanno infine
depositato memoria illustrativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso principale e
quelli incidentali condizionati sono stati riuniti, in quanto
proposti avverso la stessa sentenza.
Sempre, in via preliminare deve ora portarsi l’attenzione
sull’eccezione – di inammissibilità del ricorso per cassazione
per inesistenza di notifica – formulata dalla controricorrente
Soget Sri sulla base della considerazione che, pur essendo noto
alla ricorrente in via principale il nome del procuratore di
essa Soget, formalmente costituito in primo ed in secondo grado
nella persona dell’avv. Giuseppe de Benedictis, la notifica del
ricorso è stata invece eseguita presso lo studio dell’avv.
Gennaro Richetti, quale procuratore costituito, mentre detto
legale era stato in realtà soltanto un domiciliatario.

6

sentenza depositata in data 10 ottobre 2006 rigettava

L’eccezione è infondata. A riguardo, vale la pena di rilevare
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,
l’inesistenza della notificazione è configurabile solo quando
essa manchi totalmente oppure quando l’attività compiuta esca
completamente

dallo

legale

schema

del

procedimento

non previsto dalla normativa. Ne deriva che utile elemento di
discrimine per distinguere l’inesistenza dalla nullità della
notificazione è costituito dal rilievo che il vizio del
procedimento notificatorio nella sostanza delle cose abbia
comunque consentito

la conoscenza dell’atto da parte del

destinatario come naturale e non fortuito esito dell’attività
dell’agente notificatore, malgrado irritualmente compiuta,
giacchè in tale ipotesi deve ritenersi verificato lo
svolgimento di un procedimento notificatorio, rimasto sia pure
parzialmente nell’ambito del modello previsto dalla legge.
Con la conseguenza ulteriore che una notificazione va ritenuta
soltanto nulla e deve ritenersi

sanata in virtù del

raggiungimento dello scopo quando la consegna sia comunque
avvenuta mediante rilascio di copia dell’atto a persona ed in
luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della
notificazione ed il notificando, così come è avvenuto nella
specie, mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto
dell’atto ed ha potuto dedurre i vizi relativi alla notifica
nonché difendersi nel merito.

7

/1/

notificatorio, essendo stata effettuata in modo assolutamente

Passando all’esame del ricorso principale, va rilevato che, con
la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa
applicazione degli artt.1689 cc e 13 della Convenzione di
Ginevra 19.5.1956,Convenzione CMR resa esecutiva con legge
n.1621/1960 e 81 cpc, la ricorrente Casa Olearia Italiana, già

in cui la Corte di Appello ha ritenuto che gravasse su di essa
mittente la prova della inesistenza della richiesta di
riconsegna a destino e non competesse invece al ricevitore,
che ne contestava la legittimazione ad agire, provare
l’avvenuta richiesta.
Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente
quesito di diritto:

“ai fini della individuazione della

titolarità dei diritti di cui al primo comma dell’art.1689 cod.
civ., in caso di mancato arrivo delle merci a destino, se
spetti al mittente che intende esperire l’azione di danno nei
confronti del vettore responsabile fornire la prova della
inesistenza della richiesta di riconsegna della merce da parte
del ricevitore o se sia invece onere del vettore che ne
contesti la legittimazione a favore di quella del destinatario
provare che tale richiesta vi fu e quindi che non sussiste la
legittimazione del mittente”
La doglianza è inammissibile per difetto di correlazione con la
ratio decidendi

della sentenza impugnata la quale,

contrariamente all’interpretazione datane dalla ricorrente, non
è affatto fondata sull’applicazione della norma codicistich 4

8

i/ I/

Agritalia Spa, ha censurato la sentenza impugnata nella parte

dell’art.1689

bensì

sull’applicazione

dell’art.13

della

Convenzione di Ginevra.
Ed invero, dopo aver esaminato le considerazioni addotte
dall’appellante a sostegno della sua impugnazione,basate per
l’appunto sull’applicazione dell’art.1689 cc ed averne ritenuto

dalla lettura della sentenza, chiariva che nel caso di specie,
come già statuito dal giudice di primo grado, doveva ritenersi
applicabile la Convenzione di Ginevra essendo

“pacifico che a

tale Convenzione di Ginevra le parti dovevano necessariamente
far riferimento trattandosi di un trasporto internazionale di
merci stante la destinazione Spalato in Croazia presso il
magazzino della Cooperazione italiana”,

come risultava

confermato dal rilievo che nella lettera di vettura, prodotta
in atti si faceva riferimento, per regolare il rapporto, alla
convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale
di merci su strada.
Ciò posto, occorreva sottolineare che dall’analisi del testo
dell’art.13 della Convenzione si evince che, qualora la merce
non sia arrivata a destinazione dopo la scadenza del termine
previsto per la consegna o vi sia stata perdita del carico solo
il destinatario è autorizzato ad agire nei confronti del
trasportatore. Ciò, in quanto – e tale considerazione sostanzia
la ratio decidendi della sentenza impugnata – la norma non fa
alcun riferimento ad una legittimazione concorrente del
mittente (v. pagg 7 ed 8 della sentenza).

9

la sostanziale infondatezza, la Corte di merito, come risulta

Tutto ciò considerato, appare evidente come la censura
proposta, guardandosi bene dal contrapporsi alla ragione
fondamentale della decisione – basata, ripetesi, sul mancato
riferimento alla legittimazione concorrente del mittente,
contenuto nell’art.13 della Convenzione di Ginevra, norma

completamente il punto nodale della pronunzia e non sia
affatto correlata con la

ratio decidendi

della decisione

impugnata difettando della necessaria specificità. Ed è appena
il caso di osservare che le ragioni di gravame, per risultare
idonee a contrastare le ragioni della decisione, devono
correlarsi con le stesse, in modo che alle argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata risultino contrapposte quelle
dell’impugnante, volte ad incrinare il fondamento logicogiuridico delle prime. Ne deriva l’inammissibilità della
censura in esame.
Passando all’esame della seconda doglianza, articolata sotto il
profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art.1510
cc, va osservato che, ad avviso della ricorrente, la Corte di
Appello avrebbe trascurato che, ai sensi dell’art.1510 cc, in
virtù del patto contrario contenuto nel bando di gara e nel
provvedimento di aggiudicazione, l’Agritalia era rimasta
proprietaria della partita d’olio fino al momento della
riconsegna ad Aima e della sua accettazione da parte di
quest’ultima.

10

applicabile al caso di specie – finisca in realtà con eludere

Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente
quesito di diritto:

“se ai sensi del II comma dell’art.1510

cod. civ., qualora la cosa venduta debba essere trasportata da
un luogo all’altro e qualora venditore e compratore abbiano
pattuito che a destino verrà eseguito un controllo quali-

non ritenuta conforme e che inoltre il compratore pagherà solo
per la merce effettivamente consegnata, tali pattuizioni
costituiscano patto contrario in forza del quale la proprietà
della merce compravenduta passa in capo all’acquirente solo
dopo la consegna a destino”
Anche tale censura è inammissibile sia pure per ragioni diverse
da quelle sopra evidenziate.
Ed invero, la Corte di merito ha escluso la fondatezza del
motivo di impugnazione di analogo contenuto, proposto dalla
Casa Olearia nell’atto di appello, sulla base della
considerazione che il bando di gara dell’Aima ed il
provvedimento di aggiudicazione (nel quale era previsto che
sarebbe stata pagata solo la merce effettivamente consegnata)
non contenevano elementi di prova univoci dai quali desumere
che l’Aima e l’Agritalia avessero convenuto il patto in deroga,
cui faceva riferimento l’appellante.
Ciò, senza considerare che bando di gara e provvedimento di
aggiudicazione concernevano un rapporto tra l’Aima ed
Agritalia, che rimase estraneo al contratto di trasporto tra

11

quantitativo dei beni e che non verrà accettata né pagata merce

Agritalia e Stante Spedizioni, regolato per volontà delle parti
dall’art.13 della Convenzione di Ginevra.
Ora,

pur volendo trascurare quest’ultima considerazione

relativamente alla quale la ricorrente non muove comunque
alcuna confutazione, si deve osservare che la doglianza in

autosufficienza. Ed invero, il ricorrente che denunzia la
violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in
relazione al contenuto di un documento, non puo’ limitarsi a
specificare la singola norma di cui, appunto, si denunzia la
violazione, ma deve assolvere l’onere di riportare – mediante
l’integrale trascrizione – il contenuto del documento – nella
specie, bando di gara e provvedimento di aggiudicazione – in
quanto il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli
elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la
cassazione della sentenza impugnata ed a consentire l’apprezzamento da parte del giudice di legittimità della fondatezza di
tali ragioni.
In secondo luogo, l’inammissibilità deriva dal rilievo che le
ragioni di doglianza, formulate dalla ricorrente, come risulta
di ovvia evidenza dal loro stesso contenuto e dalle espressioni
usate, non concernono violazioni o false applicazioni del
dettato normativo bensì la valutazione degli elementi di prova,
tratti dai riferimenti al bando di gara dell’Aima ed al
provvedimento di aggiudicazione, dai quali desumere che l’Aima
e l’Agritalia avessero convenuto il patto in deroga, ritenuti

12

esame è inammissibile in primo luogo per difetto di

non univoci in tal senso dalla Corte di merito. Con la
conseguenza che, riproponendo l’esame degli elementi fattuali
già sottoposti ai giudici di seconde cure e da questi
disattesi, la ricorrente, pur deducendo formalmente una
violazione di legge, mira con tutta evidenza ad un’ulteriore

questa Corte non è riconosciuto dalla legge il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di
controllare, sotto il profilo logico-formale e della
correttezza giuridica, l’esame e la valutazione operata dal
giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le
fonti del proprio convincimento.
Il ricorso per cassazione in esame deve pertanto essere
dichiarato inammissibile, con assorbimento dei ricorsi
incidentali condizionati proposti. Segue la condanna della
ricorrente principale alla rifusione, in favore di ciascuna
delle contro ricorrenti, delle spese di questo giudizio di
legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei
soli parametri di cui al D.M. n.140/2012 sopravvenuto a
disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.

La Corte decidendo sui ricorsi riuniti dichiara inammissibile
il ricorso principale, assorbiti quelli incidentali
condizionati. Condanna la ricorrente principale al pagamento,
in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità che liquida in complessivi C 5.200,00

13

valutazione delle risultanze probatorie, trascurando che a

di cui

5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed

200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 23.5.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA