Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18505 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 05/04/2017, dep.26/07/2017),  n. 18505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. SPENA Francesco – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3155-2012 proposto da:

D.P., C.F. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

INA ASSITALIA S.P.A., già ASSITALIA S.p.A. C.F. 00409920584, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 112, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO MAGRINI, che la rappresenta e difende, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7053/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/10/2011 R.G.N. 1169/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO MARDARELLA per delega Avvocato RICCARDO

CASTELLANI;

è comparso l’Avvocato CHIARA MAGRINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 21 ottobre 2011, la Corte d’appello di Roma rigettava le domande di D.P., + ALTRI OMESSI

A motivo della decisione, la Corte territoriale ribadiva, con ampia e congrua argomentazione critica, la natura retributiva dei trattamenti pensionistici integrativi e pertanto degli accantonamenti effettuati per essi dal datore di lavoro, ascrivibili alla categoria delle erogazioni in senso lato attinenti alla corrispettività alla prestazione lavorativa.

Essa escludeva invece, contrariamente al Tribunale, che tali accantonamenti potessero essere inclusi nella base di computo del T.f.r., in funzione di una sua riliquidazione, avendo a ciò i lavoratori suindicati rinunciato (al contrario dei loro colleghi G.B., G.A., F.T. e D.S.D., che una tale rinuncia non avevano sottoscritto e disattese le eccezioni di prescrizione e di errato conteggio determinativo dei relativi diritti formulate da Ina Assitalia s.p.a. nei loro confronti), per effetto della volontà abdicativa chiaramente manifestata, con gli accordi transattivi sottoscritti e non impugnati a norma dell’art. 2113 c.c. seguiti da relative quietanze, di conciliazione di “ogni controversia attuale o potenziale inerente il… rapporto di lavoro” e di rinuncia “ad ogni diritto comunque inerente il rapporto di lavoro”, verso l’accettazione di somme indicate in ogni verbale.

Con atto notificato il 25 gennaio 2012, i lavoratori suindicati (ad eccezione di D.N.B. e Da.Gi.) ricorrono per cassazione con unico motivo, cui resiste la società datrice con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1965 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione su fatto decisivo e controverso, per erronea qualificazione giudiziale dei verbali di accordo e delle quietanze sottoscritti alla stregua di transazioni, in difetto di alcun contrasto, neppure prefigurabile, sulla base di computo del T.f.r. e così pure di consapevole volontà abdicativa in ordine a pretese riguardanti la sua composizione, in mancanza di alcun riferimento (nè determinato nè determinabile) nelle scritture suddette, unilateralmente predisposte dalla società datrice e nella convinzione dei lavoratori della ricezione di quanto dovuto per T.f.r., attesa l’imputazione della somma loro corrisposta, oltre a detta spettanza, a titolo di incentivo all’esodo.

2. Il motivo è infondato.

2.1. Appare opportuno premettere che, ai fini della qualificazione di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dalla parte come quietanza o piuttosto come transazione, occorre considerare che la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa costituisca, di regola, una semplice manifestazione del convincimento soggettivo dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto concreti una dichiarazione di scienza priva di alcuna efficacia negoziale, laddove nella dichiarazione liberatoria sono ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto soltanto quando, per il concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere su propri diritti (Cass. 31 gennaio 2011, n. 2146; Cass. 6 maggio 2015, n. 9120; Cass. 15 settembre 2015, n. 18094). Sicchè, laddove difetti una tale consapevolezza e ciò sia stato accertato in merito all’esclusione della previsione di specifici emolumenti nei criteri di computo di una voce retributiva sulla base di una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, deve essere esclusa la volontà abdicativa del lavoratore (Cass. 19 aprile 2012, n. 6112): ben potendo enunciazioni siffatte essere assimilate a clausole di stile insufficienti di per sè sole a comprovare l’effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell’interessato (Cass. 17 maggio 2006 n. 11536; Cass. 1 giugno 2004 n. 10537).

2.2. Per contro, una quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto (in quanto assimilabile ad una clausola di stile, insufficiente a comprovare un’autentica volontà dispositiva), può assumere il valore di rinuncia o di transazione a condizione che risulti accertato, sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (Cass. 19 settembre 2016, n. 18321); e il relativo accertamento costituisce giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto in caso di violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale o in presenza di vizi della motivazione (Cass. 28 agosto 2013, n. 19831; Cass. 25 gennaio 2008, n. 1657).

2.3. Ebbene, ciò è quanto avvenuto nel caso di specie.

Dalle scritture private sottoscritte dai lavoratori (debitamente trascritte, a fini di autosufficienza del ricorso, da pg. 12 a pg. 41 dello stesso), risulta che essi abbiano dichiarato di voler “conciliare ogni controversia attuale e/o potenziale inerente il predetto rapporto di lavoro”e “rinunziare ad ogni diritto comunque inerente il rapporto di lavoro” in cambio della accettazione di somme indicate in ciascun verbale di accordo, dandone poi atto nelle successive quietanze, nelle quali hanno ribadito la rinuncia “ad ogni pretesa e rivendicazione comunque derivante dal rapporto di lavoro”.

In esito ad attento e argomentato scrutinio (dall’ultimo capoverso di pg. 7 al primo di pg. 8 della sentenza), la Corte territoriale ha qualificato i verbali di accordo sottoscritti, precedenti il rilascio delle quietanze, in quanto (oltre che fare riferimento alla risoluzione consensuale e anticipata del rapporto) espressamente menzionanti tutte le controversie attuali o potenziali suscettibili di insorgere tra le parti in relazione all’intercorso rapporto di lavoro, come di natura transattiva e non di semplice dichiarazione di un convincimento soggettivo del lavoratore di integrale soddisfazione dei propri diritti. Sicchè, in esatta applicazione dei principi di diritto suenunciati, essa ha accertato, con motivazione corretta e più che congrua (per le ragioni esposte dal terzo capoverso di pg. 8 al terzo alinea di pg. 9 della sentenza), la consapevole manifestazione, da parte dei lavoratori, con la sottoscrizione dei verbali di accordo, di una volontà abdicativa dei diritti comunque connessi al rapporto di lavoro, incluse le indennità di anzianità di cui richiesta la riliquidazione.

2.4. Appare allora evidente come oggetto di censura dei lavoratori odierni ricorrenti sia in realtà il risultato interpretativo degli accordi e delle quietanze cui è pervenuta la Corte territoriale, insindacabile in sede di legittimità, in quanto nè viziato giuridicamente, nè carente sotto alcun profilo motivo considerato, per le ragioni illustrate: consistendo, infine, la censura in una mera contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i lavoratori ricorrenti alla rifusione, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15 % e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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