Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18505 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18505

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n. 195,

presso lo studio dell’Avv. Vacirca Sergio, che la rappresenta e

difende assieme all’Avv. LALLI Claudio per procura conferita a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

G.M., come sopra rappresentata e difesa;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2525/09 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 8388/06 r.g., depositata in data 29.10.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 13.07.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

1.- Con sentenza del Tribunale di Roma veniva rigettata la domanda di G.M. di dichiarare nullo il termine apposto alla sua assunzione presso Poste Italiane s.p.a. per il periodo 22.6-30.9.98, motivata dalla “necessità di consentire l’espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del c.c.n.l. 26.11.94.

2.- Proposto appello da G., costituitasi l’appellata Poste Italiane spa, la Corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 29.10.09 rigettava l’impugnazione. Riteneva il giudice che il termine era correttamente apposto in quanto: a) la norma collettiva (art. 8, comma 2, ccnl 1994), adottata in forza della delega conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 e abilitata ad introdurre nuove ipotesi di assunzioni a termine non previste dalla L. n. 230 del 1962; b) l’assunzione avvenuta nel periodo giugno-settembre costituisce soddisfacimento di un’esigenza già valutata dalle parti collettive e non soggetta a sindacato giudiziale; c) nella specie, in ogni caso, la carenza di organico conseguente alla fruizione delle ferie è da ritenere pattiziamente accertata dalle parti stipulanti.

3.- Proponeva ricorso per cassazione G.. Poste Italiane rispondeva con controricorso e ricorso incidentale, a sua volte contrastato con controricorso dalla ricorrente principale.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. G. ha depositato memoria.

4.- I due ricorsi debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. 5.- La ricorrente principale propone i seguenti due motivi:

5.1.- nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. non essendo stato esaminata dal giudice di appello la questione della nullità del termine per il mancato rispetto della c.d. clausola di contingentamento (che ai sensi dell’art. 8, comma 3, del ccnl 1994 consente l’assunzione del personale a tempo determinato nei limiti del 10% di quello in servizio a tempo indeterminato) e quella conseguente del mancato assolvimento degli oneri probatori relativi facenti carico a Poste Italiane;

5.2. carenza di motivazione in ragione dell’omesso esame denunziato con il primo motivo.

6.- Con il ricorso incidentale Poste Italiane deduce carenza di motivazione e violazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, degli artt. 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., in quanto la Corte di appello non ha considerato che il primo giudice aveva rigettato la domanda, in accoglimento dell’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, per il rilievo che parte ricorrente aveva presentato il ricorso introduttivo dopo un lungo spazio temporale dalla cessazione del rapporto, notificandolo dopo un ulteriore lungo lasso di tempo, senza mai offrire formalmente la propria prestazione ed, anzi, instaurando nell’intervallo rapporti di lavoro subordinato con altri datori.

Dato che il giudice di appello, che pure avrebbe dovuto confermare detta statuizione, l’aveva invece ignorata affrontando i motivi di gravame di controparte (che pure aveva rigettato), la ricorrente incidentale per questa ragione impugna la sentenza per carenza di motivazione e ne richiede la cassazione.

7.- Anteponendo la trattazione del ricorso incidentale per ragioni di consequenzialità logica, deve preliminarmente rilevarsi che l’appello rappresenta un mezzo di gravame che attribuisce al giudice il potere di ridecidere, con gli stessi poteri dell’organo che ha emesso l’atto impugnato ed attraverso una nuova verifica di tutte le questioni che questo aveva già esaminato, con una pronuncia che ha natura ed effetto sostitutivi di quella gravata. Il suo effetto devolutivo pieno è contenuto nei limiti del devolutum e conferisce al giudice del riesame il medesimo potere di interpretazione delle domande e delle eccezioni, sancito nell’art. 112 c.p.c., che è già stato compiuto dal precedente giudice e il cui esercizio è sindacabile in sede di legittimità solo se non se ne sia dato conto con motivazione adeguata ed esauriente (Cass. 29.4.05 n. 8929).

L’effetto devolutivo è, peraltro, contenuto nei limiti dei motivi d’impugnazione, il che preclude al giudice del gravame di estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel tema del dibattito esposto nei motivi d’impugnazione, ma non di fondare la decisione su ragioni che appaiano, nell’ambito della censura proposta, in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, costituendone necessario antecedente logico e giuridico (principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, v. per tutte Cass. 10.2.06 n. 2973).

Nel caso di specie, pur non risultando – perchè non dedotto da alcuna delle due parti – se l’appello della lavoratrice avesse avuto ad oggetto anche la contestazione della statuizione in punto di risoluzione del contratto per mutuo consenso, deve ritenersi che il giudice di merito non abbia dato motivazione della ragione per cui, in presenza di detta statuizione, abbia proceduto all’esame di motivi inerenti altre questioni di diritto, e non abbia spiegato se l’esame delle stesse derivasse o meno da un giudizio di priorità logica degli stessi.

8. – Analogamente, per quel che riguarda i due motivi dedotti dalla ricorrente principale, deve rilevarsi l’omesso esame, da parte del giudice di merito, della questione della nullità del termine per l’inosservanza della ed. clausola di contingentamento, ritualmente eccepita dalla G. nel ricorso introduttivo e successivamente dedotta, in grado di appello, a contenuto del motivo con cui si denunciava la pretermissione della questione nella pronunzia di primo grado.

9.- In conclusione, entrambi i ricorsi sono fondati e debbono essere accolti, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

La causa va rimessa al giudice indicato in dispositivo per un nuovo esame che tenga preliminarmente conto delle questioni oggetto del vizio di omessa pronunzia oggi rilevato.

Al giudice del rinvio va rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li accoglie; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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