Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18505 del 02/09/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 18505 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA
sul ricorso 13384-2013 proposto da:
FILLORAMO GAETANO FLLGTN42B17F158P, elettivamente
domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso daravv. MOBILIA FABRIZIO, giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO

DF.T.T .’ECONOMIA E DELLE FINANZE

80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

Data pubblicazione: 02/09/2014

:,-

..

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta
e difende, ope legis;

– resistente avverso il decreto nel procedimento R.G. 448/2010 della CORTE

,

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FF.TICE MANNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato Fabrizio Mobilia che si riporta agli
scritti.

_

,

Ric. 2013 n. 13384 sez. M2 – ud. 20-05-2014
-2-

‘L

D’APPELLO di MESSINA del 6.11.2012, depositato il 13/11/2012;

IN FATTO
Con ricorso del 27.1.2010 Gaetano Filloramo adiva la Corte d’appello di
Catania per ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze
al pagamento di un equo indennizzo, ai sensi dell’art.2 della legge 24 marzo

diritti dell’uomo. (CEDU), del 4.11.1950, ratificata con legge n. 848/55, per
l’eccessiva durata di un processo amministrativo instaurato il 4.5.2000 innanzi
al TAR Sicilia, sede di Catania, ancora pendente alla data di proposizione del
ricorso.
Resisteva il Ministero.
Dichiaratasi incompetente la Corte adita, quella di Messina, innanzi alla
quale era riassunto il procedimento, con decreto del 13.11.2012 accoglieva la
domanda per quanto di ragione e liquidava in favore del ricorrente la somma
di

e

3.083,33. Premesso che il giudizio presupposto era stato definito con

declaratoria di perenzione in data 26.5.2011, e che l’istanza di prelievo era
stata depositata il 15.10.2009, la Corte peloritana osservava che, sopravvenuta
la disciplina di cui all’art. 54 DI. n. 112/08, la mancata proposizione dopo
l’entrata in vigore di tale decreto dell’istanza di prelievo comportava
l’inammissibilità della domanda per il periodo compreso tra la suddetta
entrata in vigore e la proposizione dell’istanza del 15.10.2009. Quindi,
ritenuta ragionevole una durata di circa tre anni, ed eccedente, dunque, quella
compresa dal maggio 2003 sino al decreto di perenzione del 26.5.2011, la
Corte distrettuale osservava che, data la causa della definizione del processo,
doveva ritenersi che già dal semestre precedente la parte ricorrente non avesse
più nessun interesse alla pronuncia di una sentenza, sicché il periodo di tempo
3

2001, n. 89, in relazione all’art. 6, paragrafo l della Convenzione europea dei

da considerarsi ai fini dell’equo indennizzo si arrestava al novembre del 2010.
Inoltre, tale durata eccedente, pari a sette armi e sei mesi circa, doveva essere
ulteriormente decurtata di un anno e quattro mesi circa, pari alla frazione
temporale compresa tra l’entrata in vigore del D.L. n. 112/08 e la successiva

Per la cassazione di tale decreto ricorre Gaetano Filloramo, in base a due
motivi, successivamente illustrati da memoria.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è limitato a depositare un
“atto di costituzione” al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di
discussione della causa.
Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in
forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Col primo motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce, in relazione
ai mi. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., la violazione dell’art. 2 della legge n. 89/01 e
dell’art. 6, paragrafo 1 CEDU, nonché il vizio di motivazione nell’individuare
il lasso temporale di durata irragionevole. Ciò in quanto a) il decreto
impugnato non ha tenuto conto dell’ulteriore protrazione del procedimento
amministrativo dal deposito dell’istanza di prelievo fino alla dichiarazione di
perenzione del procedimento; b) quest’ultima non giustifica una presunzione
di disinteresse per la decisione di merito, e non è stato in alcun modo
verificato se e a chi sia stato notificato l’avviso di cui all’art. 9, comma 2
legge n. 205/00; c) il lasso temporale di riferimento è stato ridotto senza
verificare la sussistenza dei presupposti della fattispecie dell’abuso del
processo, sulla base di prove eventualmente dedotte dal Ministero resistente.
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istanza di prelievo del 15.10.2009.

Chiede, pertanto, parte ricorrente, che ai fini della quantificazione
dell’indennizzo per l’equa riparazione si tenga conto dell’intera durata
eccedente del giudizio presupposto, fino alla dichiarazione di estinzione di
esso per perenzione.

L’istituto della perenzione decennale dei ricorsi, introdotto dall’art. 9 della
legge 21 luglio 2000, n. 205 — nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore
alle modifiche di cui all’art. 54 del di. 25 giugno 2008, n. 112, Convertito in
legge dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 — non si traduce
in una presunzione di disinteresse per la decisione di merito al decorrere di un
tempo definito dopo che la domanda sia stata proposta, ma comporta soltanto
la necessità che le
_ parti siano messe in condizione, tramite apposito avviso, di
soffermarsi sull’attualità dell’interesse alla decisione e di manifestarlo, con la
conseguenza che la mancata presentazione dell’istanza di fissazione, rendendo
esplicito l’attuale disinteresse per la decisione di merito, giustifica l’esclusione
della sussistenza del danno per la protrazione ultradecennale del giudizio, ma
non impedisce una valorizzazione dell’atteggiamento tenuto dalle parti nel
periodo precedente, quale sintomo di un interesse per la decisione mano a
mano decrescente, e quindi come base per una decrescente valutazione del
danno e del relativo risarcimento (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6619 del
2010 e 3271 del 2011)” (così, in motivazione, Cass. n. n. 2105/13).
1.2. – Nella specie, la sottrazione secca, dall’ambito di durata irragionevole
del giudizio presupposto, del semestre anteriore alla dichiarazione di
perenzione non è conforme all’indirizzo di cui sopra, escludendo
aprioristicamente qualsivoglia anche decrescente interesse al processo.
5

1.1. – Il motivo è fondato.

2. – Col secondo motivo è dedotta, in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., la
violazione e falsa applicazione dell’art. 54 D.L. n. 112/08, convertito con
modificazioni in legge n. 133/08.
Parte ricorrente lamenta che nello stimare il ritardo indennizzabile la Corte

del D.L. n. 112/08 (25.6.2008) e la successiva istanza di prelievo del
15.10.2009, sul presupposto che l’entrata in vigore di tale decreto legge abbia
comportato l’improponibilità della domanda per il periodo successivo e fino
alla presentazione dell’istanza di prelievo.
Quindi, nel richiamarsi alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze mi.
2374/13, 2104/13, 2108/13, 8588/12, 8589/12, 8258/12 e 5914/12), deduce
che essendo stato presentato il ricorso per l’equa riparazione il 27.1.2010, si
applica il testo dell’art. 54 D.L. n. 112/08 precedente alle modifiche introdotte
dal codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/10.
Conseguentemente, l’esclusione dell’equa riparazione per il periodo anteriore
alla presentazione dell’istanza di prelievo è stata operata in violazione del
testo della suddetta norma in allora vigente. Aggiunge di aver, pertanto, diritto
anche all’indennizzo per il periodo successivo al 25.6.2008, data di entrata in
vigore del ridetto decreto legge, perché al momento del deposito del ricorso ex

lege n. 80/01 era stata già depositata l’istanza di prelievo nell’ambito del
processo presupposto.
2.1. – Il motivo è fondato.
Vale richiamare testualmente quanto osservato da questa Corte con
sentenza n. 2374/13, e che, avendo ad oggetto una fattispecie analoga a quella
in esame, si attaglia al caso: “… a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54,
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territoriale abbia.sottratto il periodo di tempo compreso fra l’entrata in vigore

comma 2, (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la
perequazione tributaria) in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – in

domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione
dell’art. 2, corni-fu 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17
agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 nei sei mesi antecedenti alla scadenza
dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b); b) in sede di
conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: al
corruna 2, dopo le parole “art. 2, comma 1” sono inserite le seguenti: “della L.
24 marzo 2001, n. 89” e le parole “nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei
termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)” sono soppresse; c)
conseguentemente, il testo definitivo del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54,
comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il
seguente: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio
dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la
violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata
presentata un’istnnza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma
2; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio
2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44 recante delega
al Governo per il riordino del processo amministrativo) – in vigore dal 16
settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54,
comma 2, le parole “un’istanza ai sensi del comma 2, dell’art. 51 del R.D. 17
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vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: La

agosto 1907, n. 642” sono sostituite dalle seguenti: “l’istanza di prelievo di cui
all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, ne’ con riguardo
al periodo anteriore alla sua presentazione”; e) ancora successivamente, il
D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6),

codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69,
art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto li che: al
comma 23, le parole “81, comma 1” sono sostituite dalle seguenti “71, comma
2”; conclusivamente, la disposizione del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54,
comma 2, – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale
tenore: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio
dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la
violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata
presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del
processo amministrativo, ne’ con riguardo al periodo anteriore alla sua
presentazione; che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del
tutto evidente che in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti
per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il
D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, nel seguente testo: La domanda di
equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice
amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24
marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata un’istanza ai sensi
del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; 2) ai procedimenti per
equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica invece – il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, nel seguente testo:
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(Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante

La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al
giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 non è stata presentata l’istanza di
prelievo di cui all’art. 71, comma 2, del codice del processo amministrativo,

fattispecie in esame è applicabile – ratione temporis (ricorso per equa
riparazione depositato in data 28 maggio 2010) – il D.L. 25 giugno 2008, n.
112, art. 54, comma 2, nel testo dianzi riprodotto sub 1), vale a dire nel testo
anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo
amministrativo (cfr., supra, sub 2), sicché restano estranee al presente giudizio
tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore,
possono eventualmente porsi; che – quanto ai consolidati orientamenti
giurisprudenziali di questa Corte finora seguiti – i principi rilevanti finora
enunciati sono i seguenti: a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24
marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del prócesso in un
termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata,
anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al
periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, sénza che una
tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire
ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od
alla ritardata presentazione di essa; b) l’innovazione, introdotta dal D.L. 25
giugno 2008, n. 112, art. 54, conima 2, non può incidere sugli atti
anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria
o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale
9

ne’ con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione; che, dunque, alla

principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperi° siano stati posti
in essere; c) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di
prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità
dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. n.

pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del 2008, 14753 del 2010, 5914 e
5915 del 2012, nonché l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione
introdotta dal citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, è
inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni
contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti
di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto
prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis,
l’ordinanza n. 115 del 2011); che va tuttavia puntualizzato che – relativamente
ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15
settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di
un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora
pendente a tale data, nel caso in cui non abbia presentato in tale processo
l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2
(Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di
detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare
tale diritto per il periodo precedente a tale data;
che, in particolare, questa soluzione si fonda sui seguenti argomenti: a) la
ratio del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, corruna 2, sta in ciò, che la
presentazione dell’istanza di prelievo ha la funzione di sollecitare il giudice
10

89 del 2001, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005,

del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al
tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine
di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata
irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto; b) la

proponibile se •.. non è stata presentata un’istanza…) mostra
inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel
processo amministrativo è prefigurata dal legislatore siccome “presupposto
processuale” della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi
sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione; c) tale
qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa
presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto
processuale determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per
l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo
precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti
opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto
inattuabile la funzione sopra indicata alla lettera a), costituente a un tempo
ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame -, questo
si risolverebbe , in un mero espediente legislativo per cancellare la
responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il
corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e
garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali e dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, cornma 1; d) nessun
principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa
riparazione possa essere esaminata e decisa per “parti” di essa e, quindi, essere

11

formulazione della disposizione (La domanda di equa riparazione non è

accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio,
l’art. 277 cod. proc. civ.)”.
2.2. – Nella specie, il processo amministrativo presupposto è stato
instaurato (4.5.2000) prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 112/08

n. 89/01 (27.1.2010) e la fattispecie è soggetta, pertanto, all’art. 54, 2° comma
di detto decreto, convertito con modificazioni in legge n. 133/08, nel testo in
vigore anteriormente alle modifiche apportatevi dal D.Lgs. n. 104/10.
Ne consegue che, essendo stata presentata nel processo amministrativo
istanza di prelievo in data 15.10.2009, e dunque prima della proposizione del
ricorso per equa riparazione, in applicazione dei superiori principi la relativa
domanda è proponibile per l’intera durata del giudizio presupposto.
3. – Per le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso, il decreto
impugnato va cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
il ricorso va deciso nel merito ai sensi dell’art. 384, 2° comma, seconda
ipotesi, c.p.c. In favore della parte ricorrente va dunque liquidata, in aggiunta
a quanto già riconosciuto dal decreto impugnato, la somma di E 660,00 per la
frazione di tempo compresa fra l’entrata in vigore del D.L. n. 112/08 e la data
di presentazione dell’istanza di prelievo (in ragione di

e 500,00 circa ad anno,

rapportati a un anno e quattro mesi circa), e la somma di E 170,00 per il
semestre anteriore alla dichiarazione di perenzione del processo presupposto
(somma liquidata in ragione di una base annua di circa E 350,00, in
considerazione del decrescente interesse alla decisione). Conseguentemente, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze va condannato al pagamento in

12

(25.6.2008), era ancora pendente alla data di proposizione del ricorso ex lege

favore del ricorrente della somma complessiva di

e 3.913,33 (é 3.083,33 +

660,00 + 170,00), oltre interessi dalla domanda al saldo.
4. – Ferme le spese così come liquidate nel decreto impugnato, quelle del
presente processo di cassazione vanno liquidate come in dispositivo.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel
merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanz va condannato 1
pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di C 3.913,33,
oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese
liquidate nel decreto impugnato e di quelle del presente processo di
cassazione, che si liquidano in

e

600,00, di cui 100,00 per esborsi, oltre

accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20.5.2014.

P. Q. M.

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