Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18504 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.26/07/2017),  n. 18504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13191-2011 proposto da:

T.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ALESSANDRIA 88, presso lo studio dell’avvocato ALESSIA DI COLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato RENZO GIANTOMASSI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, in proprio

e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS S.C.C.I.

S.P.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, ENRICO MITTONI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 26/10/2010 R.G.N. 208/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Ancona ha accolto l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato la prescrizione delle somme iscritte a ruolo per l’importo di Euro 313.416,72 nei confronti di T.M., e per l’effetto ha dichiarato dovute le somme di cui alla cartella indicata nell’avviso di fermo amministrativo del 9.12.2005, condannando quest’ultima, nella sua qualità di socia illimitatamente responsabile della M.T. e C. s.n.c., al loro pagamento, dopo aver rilevato la tardività dell’opposizione, sia al provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura della T., che all’iscrizione a ruolo esattoriale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la T. con un solo motivo.

Resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo la T. denunzia l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nonchè, in relazione alla nullità della notifica della cartella esattoriale, la violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 e art. 140 c.p.c.

La ricorrente contesta in particolare il convincimento della Corte d’appello in merito all’avvenuto perfezionamento della notifica della cartella per compiuta giacenza, indipendentemente dal prescritto invio alla contribuente dell’avviso di deposito presso la Casa comunale mediante raccomandata A.R., per aver la stessa Corte ritenuto che quest’ultima formalità non era prevista dalla norma di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60.

Invece, secondo la ricorrente, atteso che la sua residenza era in (OMISSIS) (come da informativa rilasciata dall’ufficiale dell’anagrafe di tale comune) ed avendo l’ente scelto di procedere alla notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., al fine del perfezionamento di tale incombente necessitava, oltre al deposito e all’affissione, anche la notizia alla destinataria mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come previsto dalla citata norma del codice di rito. Quindi, quest’ultima norma si applicava in pieno e non era derogata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 se non per le notifiche alle persone allontanatesi dal Comune. Ne conseguiva che correttamente il primo giudice aveva rilevato la nullità della notifica della cartella esattoriale effettuata dall’Inps nei confronti della T.. Inoltre, la notifica in esame presentava, secondo la ricorrente, altri aspetti di nullità, in quanto il suo nominativo risultava avulso dal contesto della relata di notifica, essendo scritto a penna solo in alto, come un semplice promemoria per il soggetto notificante ed appariva, altresì, indeterminato il soggetto destinatario della notifica. Qualora si fosse voluto ritenere che tale soggetto era la T. l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto assolvere a quanto richiesto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e solo in caso di irreperibilità avrebbe potuto effettuare la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

Osserva la Corte che il ricorso è infondato.

Invero, la sentenza impugnata contiene diverse autonome ragioni di decisione, in quanto la Corte d’appello di Ancona non si è limitata ad affermare la ritualità della notifica della cartella esattoriale, circostanza, questa, oggetto del motivo di censura sopra riportato, ma ha posto, altresì, in rilievo l’inutile decorso del termine perentorio di 40 giorni previsto dalla legge ai fini della rituale opposizione, con conseguente inoppugnabilità dell’iscrizione a ruolo esattoriale, nonchè la tardività dell’opposizione al provvedimento di fermo amministrativo che era stato notificato il 13.12.2005, precisando, a quest’ultimo riguardo, che la esecutività di tale avviso di pagamento precludeva all’origine ogni questione sulla ritualità della notifica della cartella esattoriale.

Infatti, la stessa Corte ha chiarito che la cartella esattoriale richiamata in ricorso era stata notificata il 12.10.2004, mentre l’opposizione era stata proposta solo in data 7.2.2006, allorquando era già maturata la decadenza rilevabile d’ufficio.

In definitiva, le censure mosse nel presente giudizio di legittimità investono solo la ritualità della notifica della cartella esattoriale ma non affrontano l’autonomo capo di decisione incentrato sulla tardività dell’opposizione che è stata accertata dalla Corte di merito con riguardo sia all’iscrizione al ruolo esattoriale, sia e soprattutto al fermo amministrativo quale primo atto esecutivo.

Invero, in caso di sentenza sorretta da autonome ragioni di decisione, come nella fattispecie, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 7931 del 29.3.2013, hanno statuito che “il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali “rationes decidendi”, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione.”

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 6700,00, di cui Euro 6500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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