Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18504 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Panama n.

74, presso lo studio dell’Avv. IACOBELLI Gianni Emilio, che la

rappresenta e difende per procura conferita a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Mazzini n. 134,

presso lo studio dell’avv. Fiorillo Luigi, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1950/09 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 5778/07 r.g., depositata in data 29.10.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 13.07.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’avv. Marsilia per delega Iacobelli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

FINOCCHI GHERSI Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

1.- B.R. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a.

2.- Rigettata la domanda e proposto appello dalla lavoratrice, la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 29.10.09, osservava che il contratto era stipulato per il periodo 8.6-30.9.01 in forza dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01,” per far fronte ad esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonchè a fronte della necessità del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre” (commi 1 e 2). Ritenendo sussistenti le condizioni previste dalla norma collettiva, la Corte rigettava l’impugnazione.

3.- Proponeva ricorso per cassazione B.. Rispondeva con controricorso Poste Italiane.

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. B. ha depositato memoria.

4.- Con i motivi la lavoratrice deduce:

4.1.- violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla L. n. 260 del 1962, art. 3 nonchè violazione degli artt. 2697, 1421 e 2729 c.c. in quanto il giudice ha ritenuto “fatto notorio” che nel periodo estivo esistesse carenza di personale causata da assenza per ferie dei dipendenti in organico, mentre invece detta carenza avrebbe dovuto essere accertata caso per caso, con riferimento all’ufficio cui era destinata la ricorrente;

4.2. violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla L. n. 260 del 1962, art. 3 nonchè violazione degli artt. 2697, 1421 e 2729 c.c. Il complesso motivo può sintetizzarsi come segue.

4.2.1.- La clausola dell’art. 25, comma 2, del ccnl Poste 11.1.01 si limita a introdurre una fattispecie inconsistente sul piano definitorio e, pertanto, è affetta da nullità. Indicando le “esigenze straordinarie” l’azienda intende evitare di dar corso ad ordinali rapporti di lavoro a tempo indeterminato, al di fuori di ogni finalità definitoria di nuove fattispecie di contratto a termine; l’impianto generale rimane, dunque, quello della L. n. 230 del 1962 che impone la tassatività delle fattispecie e, pertanto, grava sul datore l’onere di provare le condizioni che giustificazione l’assunzione a termine.

4.2.2.- Il sistema delineato dalla L. n. 230 del 1962, come integrato dalla L. n. 56 del 1987, rende nullo il contratto a termine che espliciti due o più differenti cause legittimanti, in ragione del principio di tipicità del contratto a termine.

4.3.- violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c. e dell’art 25 del CCNL 11.1.01, avendo il giudice di merito insufficientemente considerato l’eccepita violazione della clausola di contingentamento non prendendo in considerazione il mancato assolvimento dell’onere probatorio relativo da parte del datore a tanto onerato.

5.- Prendendo le mosse dalla seconda parte del secondo motivo (v. n. 4.2.2) deve rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la pluralità di ragioni legittimanti l’apposizione del termine è pienamente legittima, non costituendo la loro contemporanea indicazione incertezza sulla motivazione giustificatrice del contratto, con l’unica condizione che non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà tra dette motivazioni (Cass. 17.6.08 n. 16396). Facendosi in questa sede questione non di contraddittorietà logica tra le due causali apposte ex art. 25 ccnl 2001 al contratto de quo (assunzione per concomitanza ferie, comma 1, e per esigenze straordinarie, comma 2), ma della loro incompatibilità con la disciplina della L. n. 230, i dubbi avanzati in proposito dalla ricorrente risultano infondati.

6.- Quanto agli altri motivi, deve altresì premettersi che con riferimento all’art. 25 del CCNL 11.1.01 – al pari di quanto previsto per l’art. 8 del CCNL 26.11.94 – la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il legislatore abbia conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo i limiti ricavabili dal sistema della L. n. 230 del 1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le specificità del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del contratto a termine, senza altre limitazioni. L’assenza di pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a termine giustifica l’interpretazione che il raccordo sindacale autorizza la stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n. 20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).

7.- Passando all’esame della prima parte del secondo motivo (v. n. 4.2.1), in base a questa impostazione non è, dunque, richiesta la prova che le singole assunzioni e la destinazione alle specifiche mansioni cui il dipendente fu destinato furono adottate in concreto per far fronte alle esigenze descritte nella fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma collettiva.

Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01 (formalmente non enunziato, ma dato per provato documentalmente dalla sentenza impugnata). Tale accordo costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … Sulla base del testo del suddetto accordo – ove si legge che le 00.SS. …

convengono ancora che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel rispetto della nuova disciplina pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 – è stato osservato, il significato letterale delle espressioni usate è evidente e univoco e non necessita di un più diffuso ragionamento per la ricostruzione della volontà delle parti, (v. al riguardo la richiamata sentenza n. 20608 del 2007).

Sulla base di queste considerazioni e rilevato che, comunque, nel caso di specie il giudice di merito – per il richiamo allo svolgimento della procedura di confronto sindacale – da per scontato che nel concreto l’ufficio cui fu destinata la lavoratrice fosse interessato al processo di riorganizzazione aziendale che aveva dato luogo alla negoziazione dell’art. 25 del ccnl 2001, deve ritenersi che dall’esame della pronunzia di merito risultino esistenti tutte le condizioni previste dalla norma collettiva, il che esclude che per ritenerne attuato il disposto fossero necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Anche su questo punto la censura è, dunque, infondata.

8.- Quanto al primo motivo (v. n. 4.1), deve rilevarsi che l’art. 25 del c.c.n.l. per i dipendenti postali del 11.1.01 consente specificamente l’assunzione a termine per la sostituzione di lavoratori in ferie. Anche in questo caso l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è autonoma rispetto alla disposizione della L. n. 230 del 1962, art. 3 che regola il contratto a tempo determinato per sostituire dipendenti assenti per ferie (Cass. S.u. 2.3.06 n. 4588), atteso che in forza della delega legislativa le parti collettive, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo anche in questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro garanzia per i lavoratori e per una efficace salvaguardia dei loro diritti.

L’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è, quindi, autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, dato che l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo alla stipula di tale tipologia di contratto richiede come unico presupposto che l’assunzione avvenga nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie (Cass. 28.5.09 n. 12530, 6.12.05 n. 26678).

E’, dunque, infondato anche questo motivo.

9.- Quanto all’inosservanza della clausola di contingentamento (ovvero del contenimento delle assunzioni a termine nella quota percentuale massima del cinque per cento rispetto ai lavoratori impegnati a tempo indeterminato, art. 25, comma 3, del ccnl), oggetto dell’ultimo motivo di ricorso (v. n. 4.3), parte ricorrente contraddittoriamente eccepisce dapprima il vizio di omessa pronunzia sul relativo capo della domanda e successivamente l’erroneità della pronunzia adottata sul punto dal giudice di merito, sostenendo che questi si sarebbe pronunziato in termini non soddisfacenti, erroneamente assegnando l’onere della prova al lavoratore.

In realtà il giudice di merito ha ritenuto “provato documentalmente il rispetto della … c.d. clausola contingentamento” ed ha sostenuto che la lavoratrice, avendo dedotto la violazione del requisito numerico quale causa della nullità del termine, avrebbe dovuto provare le ragioni della dedotta illegittimità.

Per evitare ogni dubbio sul punto, in ossequio al principio dell’autosufficienza, parte ricorrente, a sostegno della denuncia dei vizi, avrebbe dovuto indicare i termini e il luogo dell’avvenuta deduzione della questione, onde consentire al giudice di legittimità di valutarne la portata e di considerare – in relazione al contenuto specifico della contestazione – se fosse stato correttamente assegnato l’onere probatorio e se fosse congruamente formulato il giudizio di sufficienza della prova fornita da Poste Italiane.

A tale carente formulazione del motivo non possono supplire le deduzioni (tardivamente) proposte nella memoria depositata in occasione della camera di consiglio, avendo quest’atto l’unica funzione di illustrare il contenuto delle censure già proposte.

Il motivo è inidoneo a colpire il decisum e, quindi, è infondato.

10.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Cosi deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA