Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18504 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 25/06/2020, dep. 04/09/2020), n.18504

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24693/2019 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N. 100 –

ANCONA, presso l’avv. MARCO GIORGETTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO” STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 04/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO.

La Corte:

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Ancona, con decreto del 4/7/2019, ha rigettato il ricorso proposto da K.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale, reso dalla locale Commissione territoriale.

Il Tribunale ha ritenuto che la narrazione del ricorrente non fosse credibile, dato che la parte non era stata in grado di circostanziare la vicenda sugli elementi essenziali, emergevano incoerenze e contraddizioni su punti principali, le informazioni sul Paese di origine smentivano le dichiarazioni della parte.

Il Tribunale ha valutato la situazione del paese di origine del ricorrente, avuto riguardo alle fonti consultate, ha escluso la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, così come per il riconoscimento della protezione sussidiaria e dell’umanitaria, rilevando che il ricorrente non poteva ritenersi in condizioni di elevata vulnerabilità, tenuto conto che la parte non aveva provato di avere un lavoro in Italia nè di avere intrapreso alcun percorso di integrazione, e comparata detta situazione a quella del Paese di origine.

Avverso detto decreto K.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della pronuncia per vizio di ultra, extra petizione, dato che non ha mai richiesto lo status di rifugiato.

Con il secondo, si duole della violazione, falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, artt. 5,7,8 e del vizio di motivazione apparente.

Sostiene che “la motivazione addotta dal Tribunale non spiega quali particolari la parte avrebbe dovuto dettagliare, il Giudice del merito ha adottato affermazioni apodittiche, non sono stati valutati la giovane età nè il collegamento con le informazioni sul Bangladesh, al fine di ritenere la possibilità o meno di tutela da parte delle Autorità statali.

Col terzo, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter, art. 2 Cost,. e vizio di motivazione, per non avere il Tribunale valutato i seri motivi di carattere umanitario, e la specifica patologia che affligge il richiedente (epatite cronica attiva)nè la possibilità di cure adeguate.

Il primo motivo è palesemente inammissibile, non avendo alcun interesse la parte a dolersi della pronuncia su domanda che la stessa parte non avrebbe fatto valere.

Il secondo mezzo è inammissibile.

Posto che, nella stessa prospettazione della parte, occorre avere riguardo alle sole domande di protezione sussidiaria ed umanitaria, va valutato il secondo motivo in relazione a dette due domande.

Ora, pur a fronte della ritenuta inattendibilità della narrazione del ricorrente, come indicata a pag. 2 del decreto, il Tribunale, a pag. 4, dopo avere analizzato la situazione politica in Bangladesh, dando conto delle fonti esaminate a riguardo, ha esplicitamente considerato la situazione del partito (OMISSIS), con specifico riferimento alla posizione, di mero simpatizzate, che il ricorrente ha affermato di avere avuto all’interno del partito. Ne consegue, che il Tribunale, pur avendo ritenuto la non credibilità della narrazione, ha poi considerato la stessa come credibile, tanto da valutarla in relazione alle forme di protezione.

Il terzo mezzo è fondato, per quanto di seguito si rileva.

Il Tribunale, dopo avere negato la portata retroattiva del D.L. n. 113 del 2018, come già – ritenuto nella pronuncia 4890/19 e ribadito dalle Sez. U. nella sentenza 29459/19, ha valutato il profilo della vulnerabilità proprio del ricorrente, specificamente indicando di non valutare le condizioni di salute della parte, provate documentalmente, dato che il difensore aveva “prestato acquiescenza circa l’inoltro al questore per il rilascio del permesso sanitario”.

Così operando, il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il ricorrente avesse sostanzialmente rinunciato a far valere ai fini della richiesta del permesso umanitario le condizioni di salute e, in tal modo, è incorsa nel vizio di omesso esame del fatto, in tesi decisivo a riguardo, costituito da dette condizioni ai fini del giudizio di specifica vulnerabilità della parte”.

Va pertanto cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato e che provvedere anche a statuire sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte:

Accoglie il terzo motivo del ricorso, dichiara inammissibili gli altri due motivi; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA