Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18503 del 26/07/2017

Cassazione civile, sez. lav., 26/07/2017, (ud. 30/03/2017, dep.26/07/2017),  n. 18503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12905-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO TRIOLO,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GRAMSCI 20 C/O ST. CASAMASSIMA, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO RIOMMI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

e contro

TREOFANITALY S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 28/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 27/01/2011 R.G.N. 219/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2017 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;

udito l’Avvocato RIOMMI MAURIZIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Perugia ha rigettato l’impugnazione dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Terni che aveva ritenuto illegittimo il recupero operato da tale ente delle somme erogate a C.S. a titolo di indennità di mobilità, ordinandone la restituzione.

In pratica il primo giudice, la cui decisione è stata confermata dalla Corte territoriale, aveva accolto la domanda del C., il quale aveva chiesto di accertare di non aver percepito alcuna somma dalla società Moplefan s.p.a. (ora Treofan Italy s.p.a.) a titolo di mancato preavviso e, quindi, di dichiarare l’illegittimità della richiesta di rimborso avanzata dall’Inps nei suoi confronti delle somme corrispostegli a titolo di indennità di mobilità in costanza del periodo di preavviso, con condanna dell’istituto di previdenza alla restituzione delle somme trattenute nel frattempo sul suo trattamento di quiescenza per il titolo suddetto.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’Inps con un solo motivo. Resiste con controricorso il C., il quale deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Rimane solo intimata la società Treofan Italy s.p.a.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un solo motivo l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 73, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, con riferimento alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 12, il tutto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume l’Inps che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici d’appello, è irrilevante, ai fini dell’indebito prospettato dall’Inps, la presunta mancata dimostrazione che l’indennità di mancato preavviso fosse stata effettivamente corrisposta, in quanto l’incompatibilità delle prestazioni concomitanti (sostitutiva della retribuzione l’una e previdenziale quella di mobilità) scaturisce dalla incompatibilità delle posizioni giuridiche in astratto ricollegate al medesimo soggetto, a prescindere dalla realizzazione in concreto.

Quindi, secondo tale tesi difensiva, l’accertamento dell’obbligazione del datore di lavoro avente ad oggetto l’indennità sostitutiva di preavviso in favore del lavoratore collocato in mobilità in esito all’espletamento della relativa procedura comporta il differimento del pagamento dell’indennità di mobilità all’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente all’indennità per mancato preavviso ragguagliato a giornate, e ciò a prescindere dal fatto che tale indennità sia stata o meno concretamente corrisposta del datore di lavoro.

Il ricorso è infondato.

Invero, la decisione della Corte territoriale è conforme ai principi recentemente affermati da questa Corte in fattispecie identiche a quella in esame – cfr. ex plurimis Cass. n. 3836/2012, Cass. n. 29237/2011 -, secondo cui in tema di indennità di mobilità, la L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 12, rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, al R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 73 convertito nella L. n. 1155 del 1936, che differisce la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata “pagata” dal datore di lavoro.

Ne consegue che l’istituto previdenziale non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta.

Nelle decisioni sopra citate si è precisato che la tesi dell’istituto previdenziale, ancorchè abbia il pregio di scongiurare l’efficacia di accordi tra le parti del rapporto di lavoro a danno dello stesso istituto, non appare condivisibile alla luce della normativa che deve essere applicata alla fattispecie in esame. Infatti la L. n. 223 del 1991, art. 7, concernente l’indennità di mobilità, dispone al comma 12 che questa sia regolata dalla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Ebbene, l’art. 73 della normativa fondamentale sulla indennità di disoccupazione, di cui al R.D.L. n. 1827 del 1935, convertito in L. n. 1155 del 1936, fissa sì la decorrenza della indennità di disoccupazione a partire dalla fine del periodo di preavviso, ma solo se la relativa indennità sostitutiva sia stata corrisposta dal datore.

Ed infatti prevede all’ultimo comma che “qualora all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso, l’indennità per disoccupazione è corrisposta dall’ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennità per mancato preavviso ragguagliata a giornate”. Se ne deduce che l’Istituto viene sì esonerato dal pagamento dell’indennità di disoccupazione, e così dell’indennità di mobilità, per tutto il periodo coperto dall’indennità sostitutiva erogata dal datore di lavoro, ma ciò solo se il datore medesimo effettivamente la corrisponda.

Viceversa, in caso di mancata erogazione di tale indennità, ed a prescindere dal fatto che il lavoratore ne abbia o meno diritto nei confronti del datore di lavoro, non opera il differimento del pagamento della prestazione previdenziale fino alla scadenza del periodo di preavviso non lavorato, poichè tale differimento è previsto, come già detto, solo nel caso in cui “all’assicurato sia pagata una indennità per mancato preavviso” (nello stesso senso, in tema di trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla L. n. 1115 del 1968, art. 8 cfr. anche Cass. n. 3755/87).

Orbene, nella fattispecie la Corte territoriale ha affermato non esservi la prova che al lavoratore fosse stata effettivamente corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, sì da rendere indebita la percezione dell’indennità di mobilità erogata a copertura dello stesso periodo, anche perchè nell’accordo transattivo a seguito del quale erano stati collocati in mobilità 275 lavoratori, tra cui il ricorrente, non era stata fatta menzione dell’indennità di preavviso e nel modello di richiesta della mobilità la stessa società aveva barrato la voce “con diritto all’indennità di preavviso”.

Pertanto, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, nella misura indicata in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza, con attribuzione all’avv. Riommi, dichiaratosi antistatario.

Non va adottata, invece, alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società Treofan Italy s.p.a. che è rimasta solo intimata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese nella misura di Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione all’avv. Riommi.

Nulla spese nei confronti della Treofan Italy s.p.a..

Così deciso in Roma, il 30 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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