Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18503 del 09/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 09/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 09/09/2011), n.18503

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Po n. 25b, presso lo

studio degli Avv. PESSI Roberto e Mario Rigi Luperti, che la

rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle

Milizie n. 34, presso lo studio dell’Avv. Petrocelli Marco, che la

rappresenta e difende per procura conferita in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8913/08 della Corte d’appello di Roma,

pronunziata in causa n. 2609/05 r.g., depositata in data 8.10.09;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in

data 13.07.11 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Finocchi Ghersi Renato.

Fatto

RITENUTO FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Roma, S.P., già dipendente dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST) e poi della IRITEL spa e, infine, della Telecom spa, contestava l’inquadramento riconosciutogli da quest’ultima, dapprima al livello E del ccnl telecomunicazioni 9.9.96 e poi al livello 5^ del contratto 28.6.00, chiedendo un superiore inquadramento.

Il Tribunale di Roma riconosceva al predetto l’inquadramento nel 4^ livello del ccnl SIP presso Tritel dal novembre 1993, nel livello F impiegati del cccl telecomunicazioni 1996 dall’1.10.96, nel livello 6^ dello stesso ccnl dall’1.10.00, condannando Telecom al pagamento delle differenze retributive maturate.

2.- Proposto appello da Telecom, la Corte di appello di Roma, con sentenza 8.10.09 rigettava l’impugnazione rilevando che, all’atto del passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, l’inquadramento dei dipendenti presso Iritel e poi Telecom era avvenuto in base alle tabelle di equiparazione elaborate ai sensi della L. 29 gennaio 1992, n. 58 del 1992 dalle oo.ss. con accordo 15.3.93. Quanto alla posizione del S. la Corte rilevava che il ricorrente aveva dato prova di aver svolto presso Iritel mansioni corrispondenti al livello 4^ del ccnl Sip all’epoca applicato (in luogo livello 5^ conferitogli dal datore) e che, pertanto, il livello F Telecom doveva ritenersi automaticamente conferito per la detta tabella di corrispondenza.

3.- Proponeva ricorso per cassazione Telecom Italia s.p.a. Rispondeva con controricorso S..

Il consigliere relatore ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4- Telecom propone ricorso per cassazione con tre motivi:

4.1) violazione della L. n. 58 del 1992, art. 4, dell’art. 24 Cost., dell’art. 2095 c.c. e dell’art. 96 disp. att. c.c. ritenendo che il principio dell’equivalenza delle mansioni troverebbe applicazione solo in caso di unicità del rapporto di lavoro e che, pertanto, sarebbe erronea la sua applicazione nel caso di specie, ove il rapporto viene effettuato tra due rapporti del tutto distinti (un rapporto pubblico, alle dipendente dell’AAST-Iritel, ed un rapporto privato alle dipendenze Telecom), tra i quali non esiste continuità giuridica ex art. 2112 c.c. e non può essere applicato l’art. 2103 c.c.;

4.2) violazione della L. n. 58 del 1992, art. 4, art. 1362 c.c., art. 1363 c.c. e segg., art. 2103 c.c. in relazione all’art. 12 del ccnl 30.6.92, contestandosi l’operazione interpretativa del giudice di merito che, nel rapportare le mansioni svolte da S. nel rapporto ASST a quelle svolte nel rapporto Telecom, si è limitato ad una comparazione tra le declaratorie contrattuali meramente letterale, senza tenere conto che la norma collettiva – secondo gli obiettivi che le parti sociali si prefiggevano – aveva lo scopo di governare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema della telefonia, il che avrebbe dovuto privilegiare una lettura logico-sistematica delle disposizioni contrattuali, procedendo al raccordo e non alla semplice sovrapposizione tra i diversi sistemi di classificazione e di inquadramento propri del sistema pubblicistico dell’ASST e delle società provate che ad essa si sono sostituite;

4.3) contraddittoria motivazione, atteso che il giudice di merito, pur richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di raffronto di livelli contrattuali, si limita poi all’applicazione del solo criterio letterale.

5.- Esaminando i motivi in unico contestato, deve rilevarsi che la sentenza impugnata – richiamando consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (v. per tutte Cass. 11.8.04 n. 15605) – si basa sul principio che la L. 29 gennaio 1992, n. 58, nel riformare il settore delle telecomunicazioni con il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico a quello privato, senza che tale passaggio desse luogo all’applicazione dell’art. 2112 c.c., ha previsto la predisposizione, sulla base di accordo con le organizzazioni sindacali, di tabelle di equiparazione, stabilendo il criterio che risulti assicurata la tutela della professionalità acquisita e di un trattamento economico globalmente non inferiore a quello precedentemente goduto. Tuttavia, benchè la legge non abbia previsto una specifica procedura di impugnazione delle tabelle di equiparazione in contraddittorio con le parti stipulanti, è possibile la disapplicazione di esse ad opera del giudice che ne ravvisi, in via incidentale, la parziale nullità per la non corrispondenza ai criteri imposti dalla legge stessa, ferma restando la necessità che la valutazione circa la legittimità della equiparazione prevista in sede collettiva avvenga sulla base di un raffronto complessivo tra le qualifiche o i livelli di volta in volta posti a raffronto.

6. Nello svolgimento di tale raffronto, sollecitato dalla domanda del dipendente, lo stesso giudice di merito procede secondo il percorso argomentativo parimenti delineato da questa Corte, secondo cui l’equivalenza professionale deve essere valutata con riferimento non solo al rispetto formale dell’inquadramento (equivalenza oggettiva), ma anche all’esame del corredo di nozioni, abilità ed esperienza richieste nelle nuove mansioni (equivalenza soggettiva) (v. Cass. S.u. 24.11.06 n. 25033).

Con tale accertamento la Corte d’appello afferma effettivamente che è “automatico l’inquadramento nel livello F Telecom per i dipendenti già inquadrati nel livello 4^ Sip”, senza peraltro incorrere nei vizi denunziati. Il giudice, infatti, prima di arrivare a detta conclusione ha proceduto ad una preliminare operazione, ritenendo non congrua la qualifica concessa a suo tempo da Intel ed elevandola dal 5^ al 4^ livello del ccnl Sip (all’epoca applicabile); solo successivamente ha operato il raffronto tra detto 4^ livello (spettante in Iritel) e il livello F (spettante in Telecom), sulla base del giudizio comparativo. Il passaggio dall’inquadramento delle mansioni svolte presso l’azienda pubblica e quella privata è oggetto, quindi, di una previa rivalutazione professionale delle mansioni e di un solamente successivo giudizio di equivalenza tra l’inquadramento (effettivamente con figurabile) nel settore pubblico e in quello privato.

7- Non sussistono, dunque, le carenze rilevate dal ricorrente a proposito dell’erroneità del concetto di equivalenza adottato e l’automaticità dell’inquadramento lamentato dalla ricorrente.

8.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 2000,00 (duemila/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2011

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