Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18502 del 21/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 21/09/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 21/09/2016), n.18502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21192-20-3proposto da:

FONDAZIONE A.G. SALERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA BALDUINA 66, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SPAGNUOLO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

D.M.I., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE CARROZZE 3, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COMUNALE,

rappresentata e difesa dagli avvocati MAURIZIO MARANO, LUIGI VUOLO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1274/2012 dona CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 29/11/2012 909/2G00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/,e16 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato SPAGNUOLO GIUSEPPE;

udito il P.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 1274 depositata il 29.11.2012, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava che tra D.M.I. e la Fondazione Antonio Genovesi Salerno intercorreva un rapporto di lavoro subordinato a far data dal (OMISSIS), pur a fronte della stipulazione di contratti di consulenza per lo svolgimento di attività di coordinamento e marketing. Dichiarava altresì la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice, così dovendosi qualificare la comunicazione del 31.1.2003 nella quale la Fondazione diceva di aver preso atto del suo recesso anticipato dal contratto d’opera professionale, all’esito della lettera della lavoratrice nella quale ella, in considerazione dello stato di avanzata gravidanza, riferiva di non poter continuare ad eseguire la prestazione con le precedenti modalità ed offriva di svolgerla in altra forma. Ordinava all’appellata l’immediata riammissione in servizio della D.M. e condannava la Fondazione al pagamento di tutte le retribuzioni maturate dal momento di licenziamento a quello dell’effettivo ripristino del rapporto di lavoro, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Per la cassazione della sentenza la Fondazione Antonio Genovesi Salerno ha proposto ricorso, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso D.M.I..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, la Fondazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 4 novembre 2010, n. 183, artt. 32 e ss. (come modificato dalla L. 28 giugno 2012, n. 92), nonchè vizio di motivazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in ordine alla liquidazione del danno. Il motivo attinge la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui non ha rilevato che al licenziamento, che presupponeva la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro e la trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, si applicava l’indennità risarcitoria prevista dalla richiamata disposizione, che prevede il ristoro per il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

1.1. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello non ha dichiarato la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato come conseguenza dell’illegittima apposizione del termine contrattuale prevista dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5 richiamato dalla ricorrente, ma la nullità del licenziamento come conseguenza della natura subordinata del contratto di lavoro formalmente qualificato come autonomo. A detta nullità conseguiva quindi l’insussistenza dell’effetto risolutivo del recesso e l’ obbligo di corrispondere le retribuzioni perdute a titolo risarcitorio. Nè alcuna censura viene sviluppata in ordine alla qualificazione data alla domanda della lavoratrice come di impugnativa del licenziamento.

2. Come secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2094 e 2697, art. 1362 c.c. e ss. e il vizio di motivazione nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale laddove, nella scelta tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato, il giudice del merito ha privilegiato il secondo, in assenza del vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare e di inserimento nell’organizzazione aziendale, omettendo anche di esaminare l’assenza di un recesso unilaterale del datore di lavoro. Contesta la ricostruzione fattuale in base alla quale la Corte d’appello ha ritenuto che la prestazione svolta avesse natura subordinata e la pregnanza delle deposizioni valorizzate e aggiunge che il contratto era stato stipulato in data (OMISSIS) con decorrenza (OMISSIS) e sino alla scadenza del (OMISSIS), per cui la decorrenza è stata erroneamente fatta retroagire al (OMISSIS). Inoltre ribadisce che il datore di lavoro non ha manifestato alcun recesso dal contratto, essendosi limitato ad accettare le dimissioni, nè il fatto della gravidanza era stato allegato nella domanda introduttiva, nè risulta che fosse a conoscenza del datore di lavoro.

2.1. Sotto il profilo della ricostruzione delle risultanze istruttorie, anche con riferimento alla data d’inizio del rapporto di lavoro, il motivo è inammissibile. La controversia ricade infatti nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014, secondo il quale la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione, nè può fondare il motivo in questione l’omesso esame di una risultanza probatoria, quando essa attenga ad una circostanza che è stata comunque valutata dal giudice del merito. Nel caso, la corte d’appello ha puntualmente argomentato in ordine alla sussistenza degli indici della subordinazione della prestazione resa dalla signora D.M., che svolgeva attività di (OMISSIS) per la Fondazione, che gestisce corsi di formazione professionale a favore di soggetti pubblici e privati. Ha infatti rilevato che dalle deposizioni testimoniali era emerso che la lavoratrice fosse tenuta rispettare orari di lavoro identici a quelli seguiti dagli altri dipendenti, che utilizzava mezzi e strumenti del datore di lavoro, che era stata licenziata quando aveva richiesto di poter svolgere la prestazione con modalità diverse, quali il telelavoro o con una ridotta presenza e orario ridotto, il che dimostrava che ella era assoggettata ad una pregnante eterodirezione, tale da sconfessare la natura autonoma del rapporto. Quanto poi all’individuazione della data di inizio, ha tenuto conto del fatto che si erano succeduti diversi contratti di lavoro autonomo e quindi occorreva avere riguardo al primo. Tutte le circostanze oggetto del motivo sono state quindi puntualmente vagliate.

2.3. Sotto il profilo della qualificazione come licenziamento della comunicazione di recesso, parimenti si chiede una nuova valutazione di merito, avente ad oggetto l’interpretazione del negozio risolutorio, nè si specifica quali sarebbero i canoni legali in concreto disattesi o mal applicati.

2.4. Per quanto riguarda la comunicazione dello stato di gravidanza, occorre ribadire che il divieto di licenziamento di cui alla L. n. 1204 del 1971, art. 2 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio e, pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto è affetto da nullità, a seguito della pronuncia della Corte Cost. n. 61 del 1991 – e comporta, anche in mancanza di tempestiva richiesta di ripristino del rapporto e ancorchè il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice, il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, le quali maturano a decorrere dalla presentazione della certificazione attestante lo stato di gravidanza, ai sensi del D.P.R. n. 1026 del 1976, art. 4 (Cass. Sez. U, n. 2248 del 04/03/1988, n. 6595 del 20/05/2000, Sez. L, n. 16505 del 21/08/2004, n. 12693 del 20/07/2012). Nel caso, la Corte d’appello riferisce che nella lettera del (OMISSIS) la D.M. riferì di essere in avanzato stato di gravidanza (settimo mese) e tale affermazione non è stata oggetto di specifica contestazione. Nè viene riportato il contenuto del ricorso introduttivo, onde dimostrare che il fatto della gravidanza non fosse oggetto della domanda introduttiva del giudizio, in violazione dei principi contenuti nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

3. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della soccombente alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

In considerazione della data di notifica del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2016

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