Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18502 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 28/05/2010, dep. 10/08/2010), n.18502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SERAGRI SS in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ODERZO 29, presso lo studio

dell’avvocato PETRONI ANDREA, rappresentato e difeso dagli avvocati

DI PALMA GIUSEPPE, RIANNA ARTURO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CELLAMARE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2005 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 18/11/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/05/2010 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del quinto motivo

del ricorso, rigetto nel resto.

 

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La “Società Semplice Seragri” propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Cellamare (che è rimasto intimato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente avvisi di accertamento e liquidazione ICI per gli anni 1995/1999, la C.T.R. Puglia, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittimi gli avvisi opposti, rilevando tra l’altro: che devono ritenersi esclusi dall’imposta de qua solo 1^ fabbricati rurali che soddisfino contemporaneamente le condizioni previste dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, come modificato dal D.P.R. n. 139 del 1998, art. 2; che evidentemente l’immobile in questione non aveva caratteristiche tali da poter essere considerato rurale senza radicali trasformazioni, poste che non era stato censito nella categoria speciale DIO propria degli, immobili rurali, ma come D7;

che il riconoscimento della ruralità degli immobili censiti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita spetta agli Uffici del Dipartimento del territorio ed a quelli preposti all’accertamento delle imposte sugli immobili; che trattasi di procedura estremamente delicata che difficilmente può avvenire in sede contenziosa mediante una semplice perizia di parte ed in assenza dei necessari accertamenti.

Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, nonchè della L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere i giudici d’appello affermato che l’accertamento della ruralità di un immobile costituisce accertamento che difficilmente può avvenire in sede contenziosa, senza considerare che, a norma della L. n. 448 del 2002, art. 12, comma 2, appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie aventi ad oggetto tutti i tributi di ogni genere e specie. La censura è infondata, essendo la decisione impugnata conforme a diritto, anche se la motivazione deve essere integrata nei termini che seguono.

La sentenza impugnata. ha posto in evidenza che l’immobile de quo non era iscritto come immobile rurale, ma come D7 e tale affermazione non risulta censurata in questa sede nè risulta in alcun modo dedotto che il suddetto classamento fosse stato oggetto di autonoma impugnazione da parte della società. Sulla base di tali premesse, la decisione censurata risulta corretta alla luce della giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria ((OMISSIS) o (OMISSIS)), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all’imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), mentre, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente che pretenda l’esenzione dall’imposta impugnare l’atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI (v. SU n. 18565 del 2009).

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto rigettato.

Alla luce di quanto esposto in relazione al suddetto motivo, deve ritenersi l’assorbimento dei motivi secondo, terzo e quarto, che propongono censure attinenti diversi aspetti della medesima questione.

Col quinto motivo, deducendo ulteriore vizio di motivazione, la ricorrente rileva che i giudici di primo grado avevano annullato gli avvisi ritenendo che non sussistessero i requisiti di legge per l’applicazione dell’ICI, senza esaminare gli ulteriori profili di illegittimità degli avvisi che erano stati esposti nei relativi ricorsi introduttivi, e che i giudici d’appello avevano accolto l’impugnazione proposta dal Comune, senza però pronunciarsi sugli altri profili di illegittimità esposti nei suddetti ricorsi introduttivi, nonostante espressa richiesta in tal senso da parte della società appellata nella propria costituzione in appello.

La censura è fondata.

Dalla stessa sentenza impugnata risulta infatti che nelle proprie controdeduzioni la società aveva chiesto che fosse riconosciuta l’infondatezza dell’appello del Comune e, in subordine, aveva ribadito le eccezioni proposte nell’atto introduttivo sulle quali i primi giudici non si erano pronunciati ritenendole assorbite. Dalla suddetta sentenza risulta altresì che, nonostante la riproposizione D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56, le suddette eccezioni non furono in alcun modo esaminate dai giudici d’appello.

Il motivo in esame deve essere pertanto accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ad esso con rinvio ad altro giudice che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo, rigettato il primo e assorbiti gli altri.

Cassa a sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese a diversa sezione della C.T.R. Puglia.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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