Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18502 del 04/09/2020

Cassazione civile sez. II, 04/09/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 04/09/2020), n.18502

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23378/2015 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASETTA

MATTEI 239, presso lo studio dell’avvocato SERGIO TROPEA,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO TARANTO;

– ricorrente –

contro

T.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 966/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 04/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata il 4 luglio 2014, ha accolto l’appello principale, proposto da R.L., e quello incidentale proposto da T.A., avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 71 del 2009.

1.1. Il giudizio di primo grado era stato introdotto dalla sig.ra R. per opporsi al Decreto Ingiuntivo che le intimava il pagamento di Euro 14.873,04 a titolo di saldo dei lavori effettuati nella sua abitazione, come da contratto 11 febbraio 2003 in favore di T.A., titolare dell’omonima impresa edile. Assumeva l’opponente di avere corrisposto l’importo di Euro 31.892,65, superiore a quello dei lavori effettuati, che ammontava ad Euro 25.192,42, tenuto conto che l’IVA era dovuta al 10% e non al 20% come richiesto dalla controparte, con conseguente differenza a credito di Euro 6.700,22. La stessa opponente aveva quindi domandato, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’interruzione dei lavori, e specificamente i danni dovuti ad infiltrazioni di acqua piovana, il costo della locazione di altro immobile per diversi mesi (agosto-novembre), il danno esistenziale connesso al disagio patito.

1.2. L’opposto T. aveva insistito nella richiesta di pagamento, evidenziando che la sospensione dei lavori era giustificata dal mancato pagamento del IV stato di avanzamento dei lavori.

1.3. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione della R. e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, aveva condannato l’opposto al pagamento della somma di Euro 3.624,25 oltre interessi.

2. La Corte d’appello ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la R. a pagare la minor somma di Euro 3.577,00, corrispondente alla differenza tra l’importo dei lavori quale risultava dalla sommatoria dei quattro stati di avanzamento e l’importo già versato.

2.1. La stessa Corte ha confermato che era dovuta l’IVA al 20% sull’importo complessivo – non essendo provata la sussistenza delle condizioni previste dalla L. n. 788 del 1999, per beneficiare dell’aliquota ridotta – e che la domanda risarcitoria era stata fondata limitatamente al danno provocato dalle infiltrazioni di pioggia, causalmente connesso alla mancata adozione di cautele da parte del T. al momento dell’abbandono del cantiere. L’importo liquidato a tale titolo doveva essere ulteriormente ridotto per il costo delle attività di montaggio e smontaggio di una finestra, effettuata su richiesta della committente.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza R.L., sulla base di 5 motivi. Non ha svolto difese in questa sede T.A..

3.1. Il ricorso, già chiamato all’udienza pubblica dell’8 maggio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica, e quindi fissato per la decisione all’odierna adunanza camerale, stante il mancato deposito, da parte della ricorrente, della documentazione attestante l’espletamento dell’incombente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Come già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria n. 19401 del 18 luglio 2019, il ricorso risulta notificato ad T.A., già costituito nel giudizio d’appello, quale titolare dell’omonima impresa edile, presso la sua residenza anzichè presso il difensore domiciliatario.

Nel ricorso si legge che l’impresa edile T. sarebbe cessata ma, trattandosi di impresa individuale che si identifica con il titolare, l’asserita cessazione non può aver prodotto alcun effetto sulla parte, che è sempre la stessa, con la conseguenza il ricorso avrebbe dovuto essere notificato presso il difensore domiciliatario del sig. T..

La rilevata nullità della notifica del ricorso, in assenza dell’intimato, ha comportato la necessità della rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. Sez. U. 20/07/2016, n. 14916), e a tale scopo questa Corte, con la richiamata ordinanza interlocutoria, ha fissato alla ricorrente il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, che è stata effettuata in via telematica in data 18 luglio 2019.

2. Come attestato dalla Cancelleria di Sezione, alla data del 15 novembre 2019 non risultava depositato l’atto di rinnovazione della notifica del ricorso.

3. Secondo il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nell’ipotesi in cui sia stata disposta ai sensi dell’art. 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione per un vizio implicante la nullità della stessa, la rinnovazione mancata o intempestiva, ovvero tempestiva ma nulla, comporta l’inammissibilità del ricorso, dovendosi in ogni caso escludere l’assegnazione di un altro termine per il medesimo adempimento attesa la perentorietà di quello già concesso (ex plurimis, Cass. 29/05/2019, n. 14742; Cass. 18/01/2013, n. 1226; Cass. 14/01/2008, n. 625; Cass. 10/04/1999, n. 3497).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue pronuncia sulle spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2020

 

 

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