Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1850 del 29/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1850 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 1881 del ruolo generale
dell’anno 2007, proposto
da
Marini Ugo, rappresentato e difeso, g iusta mandato in

calce al ricorso, da gli avvocati Anna Morandini e Filippo
Sciuto, elettivamente domiciliato presso lo studio del
secondo in Roma, alla via Emanuele Gianturco, n. 6:
– ricorrente CO ntro
Agenzia delle entrate,

in persona del direttore pro

tempore, rappresentato e difeso dall’avvocatura dello
Stato, presso gli uffici della q uale in Roma, alla via dei
Portoghesi, n. 12, domicilia ;

RG n. 1881/07
An2elina Maria l’errino estenm)re

Data pubblicazione: 29/01/2014

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per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Veneto, sezione 22°, depositata in data 18 novembre
2005, n. 51/22/2005;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 12
novembre 2013 dal consigliere Angelina-Maria Perrino;

entrate l’avvocato dello Stato Paolo Marchini;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore
generale Vincenzo Gambardella, che ha concluso

per

l’accoglimento del ricorso e, in subordine, per la rimessionc

il

Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite
Fatto
Il contribuente ricevette la notifica di un avviso di rettifica
concernente l’Iva dovuta per l’anno d’imposta 1995 e lo impus/nò
deducendo che, pur avendo omesso di presentare la dichiarazione
annuale Iva per il 1994, emergeva dalla precedente dichiarazione
per il 1993 un credito mai contestato di lire 6.325.000 e che un
ulteriore credito di lire 3.393.000 emergeva dai libri contabili.
La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso,
riconoscendo i crediti vantati, ma la Commissione tributaria
regionale, riformando la sentenza, ha dichiarato l’inammissibilità
del ricorso introduttivo, perché proposto dal contribuente senza la
prescritta difesa tecnica, nonostante il superamento del limite di
valore previsto perché il contribuente potesse farne a meno.
Ricorre Ugo Marini per ottenere la cassazione della sentenza.
affidando il ricorso ad un unico motivo.
L’Agenzia delle entrate si difende con controricorso.
Diritto

RG n. 1881/07
Angelina-M.

‘sore

uditi per il contribuente l’avv. Filippo Sciuto e per l’Agenzia delle

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/.- Con l’unico motivo di ricorso, proposto ex articolo 360, I
comma, n. 3, c.p.c., del codice di procedura civile, il contribuente
lamenta la falsa o erronea applicazione degli articoli 12, 5° collima.
18, 3° e 4° commi e 14, 2° comma, del decreto legislativo numero

3 e 24, 1° comma, della Costituzione, in combinazione con gli
articoli 12, 5° comma e 18, 3° e 4 0 commi, del decreto legislativo
numero 546 del 1992, là dove la sentenza ha dichiarato
l’inammissibilità del ricorso introduttivo pure in mancanza del
presupposto al quale tale declaratoria va ancorata, ossia l’omessa
esecuzione dell’ordine di munirsi di difensore.
/. /.-La censura è fondata.

È indubbio, in fatto, che la domanda sia stata proposta dal
contribuente senza l’assistenza di difensore abilitato, pur essendo il
valore della causa superiore al limite fissato dal 5’ comma
dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Altresì indubbio è che il giudice di primo grado abbia omesso
di impartire l’ordine alla parte di munirsi di difensore e che la
sentenza di merito sia stata pronunciata in queste condizioni.
Nell’atto d’appello l’amministrazione, rimasta soccombente, ha
quindi dedotto l’inammissibilità del ricorso introduttivo, che e stata

pronunciata dalla sentenza impugnata.
2.-La declaratoria d’inammissibilità è senz’altro errata, secondo
quanto statuito dalle sezioni unite della Corte che, in continuità col
principio affermato dalla Consulta con la sentenza 13 giugno 2000.
n. 189/2000, successivamente ribadito con l’ordinanza 9 maggio
2003, n. 158, ha stabilito che, nel giudizio innanzi alle commissioni
tributarie il cui valore ecceda i cinque milioni di lire,
l’inammissibilità del ricorso sottoscritto dal solo contribuente può
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Ang

estensore

546 del 1992 nonché la violazione e falsa applicazione degli articoli

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essere dichiarata solo dopo che sia rimasto ineseguito l’ordine di
munirsi di difensore tecnico, che il giudice tributario può impartire
ex articolo 12, 5 0 comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992
n. 546 (Cass., sez.un., 2 dicembre 2004, n. 22601; conformi, (‘ass.
28 novembre 2005, n. 25145; Cass. 6 giugno 2007, n. 13208; Cass.

3.-Restano da esaminare le conseguenze derivanti dall’omessa
emanazione dell’ordine, al fine di poter fissare le direttrici ciel
giudizio di rinvio.
3. /.-Sul punto occorre prendere le mosse ancora dalla
richiamata sentenza delle sezioni unite, la quale:
-a.- ha osservato che la legge processuale tributaria prevede una
assistenza e non già una rappresentanza della parte privata;
-b.- ha rimarcato che l’applicazione dei principi costituzionali
del diritto di difesa e dell’adeguata tutela contro gli atti
dell’amministrazione, sanciti dagli articoli 24 e 113 della
Costituzione, deve tener conto delle particolarità del processo
tributario che, dovendo essere introdotto attraverso un meccanismo
impugnatorio di particolari specie di atti impositivi, da esercitarsi
entro brevissimi termini di decadenza, comporta già fortissime
compressioni delle garanzie costituzionali, rispetto al

modello

classico del processo civile;

-c.- ha concluso cassando con rinvio al giudice d’appello (e non
a quello di primo grado, che aveva pronunciato l’inammissibilità
del ricorso introduttivo, confermata in secondo grado), al fine di
consentire in quella sede di rinvio l’esame del merito.

3.2.- La circostanza, evidenziata sub a., che si discorra di mera
assistenza tecnica (e non anche di rappresentanza). la quale. tra
l’altro, può essere conferita anche in sede di udienza pubblica (e\
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Anzel

no estensore

9 ottobre 2009, n. 21459).

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articolo 12, comma 3, ultima parte, del decreto legislativo 546/92)
esclude la configurabilità, già in radice, di una nullità extratbrinale
rilevabile d’ufficio e capace di determinare il rinvio della causa alla
commissione provinciale, in quanto l’assistenza non

riguarda

alcuno dei presupposti processuali concernenti le parti (ex articolo

D’altronde, che il difetto di assistenza non possa rifluire sulla
violazione del principio della regolarità del contraddittorio

cui è

dedicato l’articolo 59, del d.leg. 546/92, trova conferma nel dato
che questa norma ha riguardo ad ipotesi di nullità per violazione
degli articoli 101 o 102 del codice di procedura civile, nei casi in
cui sia stata illegittimamente preclusa la partecipazione al giudizio
di primo grado di una parte necessaria (vedi, tuttavia, per una

diversa interpretazione, che fa leva sul vizio attinente alla regolare
instaurazione del contraddittorio, Cass., ord. 14 novembre 2013, n.
25564; Cass. 11 maggio 2011, n. 11986; Cass. 12 novembre 2007.
n. 23457; Cass. 13 gennaio 2006, n. 620 e Cass. 7 dicembre 2005.
n. 27030 e 27035).
3.3.- L’assistenza del difensore, dunque, nel processo tributario.
nel quale non è richiesto un mandato di rappresentanza. \ a
considerata come semplice fonte di un dovere del giudice tributario
adito di impartire l’ordine di cui al 5° comma dell’articolo 12 del
decreto legislativo n. 546 del 1992, di guisa che la mancata
emanazione di detto ordine può essere eccepita, in sede di gravame
avverso la sentenza, solo dalla parte di cui sia stato leso il diritto a

essere adeguatamente assistita (in conformità alla regola di carattere
generale stabilita dal 2° comma dell’articolo 157 del codice di
procedura civile), giammai dalla controparte, né rilevata d’ufficio
nel contesto del giudizio di secondo grado (esattamente in termini,
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An elina-M ierrino estensore

82 e seguenti del codice di procedura civile).

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Cass. 27 marzo 2013, n. 7689; Cass. 2 marzo 2012, n. 3266; Cass.
28 febbraio 2008, n. 5255; Cass. 2 febbraio 2007, n. 281).
3.4.- La circostanza che queste conclusioni siano

immediatamente riannodabili alle statuizioni delle sezioni unite e
trovino conferma nella loro decisione, dinanzi indicata sub —e., di

pronuncia d’inammissibilità fosse stata resa dal giudice di primo
grado, esclude la necessità di una nuova rimessione alle sezioni
unite della questione.
3.5.- La ricostruzione in esame è, d’altronde, con ogni evidenza

in linea con la lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni
del decreto legislativo numero 546 del 1992, alla base del quale sta
l’esigenza di rinvenire un’interpretazione idonea ad assicurare
l’effettività della tutela del diritto di difesa nel processo e
un’adeguata tutela contro gli atti della pubblica amministrazione.
rimarcata dinanzi, sub b.
E ciò in quanto, come ha sottolineato la Consulta, va garantita la
necessità di garantire, nel sistema processuale, <> (così C. cost. n. 289/2000).
4.-La sentenza va in conseguenza cassata, con rinvio ad altra
sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che.
previa eventuale emanazione dell’ordine alla parte di munirsi di
difensore tecnico, esaminerà il merito della vertenza, regolando
anche le spese di lite.
per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso;
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Angelina-Maritt Per

estensore

rinviare al giudice di appello per l’esame del merito, nonostante la

Al
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MA111:1A fRiaUTARIA

-cassa la sentenza impugnata;
-rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale del Veneto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quintd

civile, il 12 novembre 2013.

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