Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1850 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2020, (ud. 23/01/2019, dep. 28/01/2020), n.1850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 22081/2014 proposto da:

METALFUNI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Rizzo n. 36, presso lo

studio dell’Avv. Pierlorenzo Iannacci che, anche disgiuntamente con

l’Avv. Marco Veronelli, la rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DELLA LIGURIA, depositata il 31 gennaio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23

gennaio 2019 dal Cons. Dott. MUCCI ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

MASTROBERARDINO PAOLA, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in subordine per il rigetto;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato dello Stato MASSIMO

SANTORO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La CTR della Liguria ha rigettato il gravame interposto da Metalfuni s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Genova di rigetto, previa riunione, dei ricorsi proposti dalla medesima Metalfuni contro l’avviso di rettifica dell’accertamento n. 34834/RU, notificato il 19 maggio 2011, per il recupero dei maggiori diritti di confine e l’atto di contestazione n. 69100-51-2011, notificato in pari data, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, nonchè della cartella di pagamento successivamente notificata per le somme portate dai predetti atti, scaturiti dal controllo a posteriori dal quale era emerso che la merce (cavi d’acciaio) importata nel 2008 (dichiarazione doganale IM4S n. 26184/Z del 30 maggio 2008 S.O.T. Voltri) da Metalfuni, che in qualità di dichiarante aveva incaricato CAD 2000 s.r.l. di effettuare l’operazione, non era di origine sudcoreana, bensì cinese e dunque soggetta a dazio antidumping anzichè a quello ordinario, essendo stata acquistata da un operatore coreano (Youngwoo Industrial Co. Ltd.) ricompreso nelle comunicazioni OLAF aggiornate al 2011 (Interim Case Report) riportanti l’elenco degli operatori che avevano riesportato merce di origine cinese.

2. Ha ritenuto la CTR, in sintesi, che: a) l’atto di accertamento impugnato era sufficientemente motivato, atteso che Metalfuni era stata posta in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali; b) il rapporto OLAF costituiva valido elemento di prova quanto all’origine cinese della merce; c) Metalfuni non poteva dirsi in buona fede, essendo un’affermata società con notevole esperienza nel settore dell’importazione di cavi di acciaio, certamente a conoscenza dei mercati orientali e delle frequenti transazioni di merce non corrispondente all’origine indicata nei documenti, nè Metalfuni aveva dato prova della provenienza sudcoreana della merce; d) in ogni caso l’invocata buona fede non esimeva Metalfuni da responsabilità in quanto dichiarante della merce importata, anche se sorretta da certificati inesatti o falsificati a sua insaputa, e comunque la Comunità Europea non era tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori, rientrando questi, piuttosto, nel rischio dell’attività commerciale contro cui gli operatori economici potevano premunirsi nell’ambito dei loro rapporti commerciali.

3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Metalfuni affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36: la CTR avrebbe omesso di esaminare il motivo di gravame relativo alla carenza motivazionale della sentenza di primo grado, per giunta confondendo la motivazione di questa con l’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo.

4.1. Il mezzo è inammissibile.

4.2. Reiterando la censura già formulata in primo grado, la ricorrente sostiene essere nulla la sentenza della CTR per non avere rilevato la nullità della sentenza di primo grado in quanto affatto carente sotto il profilo motivazionale, laddove la CTP aveva seccamente affermato la legittimità del dazio antidumping imposto a Metalfuni.

4.3. Orbene, premesso che non risulta contestata da Metalfuni la provenienza cinese dei cavi d’acciaio, la censura così formulata oblitera il consolidato principio – da ultimo ribadito, tra le altre, da Sez. 5, 19 gennaio 2018, n. 1323 – secondo cui la sentenza di appello, anche se confermativa di quella gravata (come nella specie), si sostituisce totalmente ad essa, potendo il giudice di appello, nel confermare la sentenza gravata, sostituirne anche d’ufficio la motivazione senza violare il contraddittorio; in altri termini, salva l’ipotesi del giudicato formatosi su determinati punti della controversia, il giudice di appello può non soltanto pervenire a diverse conclusioni in base ad un diverso apprezzamento dei fatti, ma anche condividere la soluzione adottata dal giudice del primo grado in forza di motivi da questo non considerati e cosi sostituire la motivazione della sentenza di primo grado con la propria, pur confermandone la decisione (per un risalente precedente in tal senso, si v. Sez. 3, 19 settembre 1970, n. 1583).

4.3. Tanto richiamato, occorre poi considerare che, nella specie, la CTR ha proceduto a valutare senz’altro il merito della controversia, e ciò del tutto correttamente in ossequio all’ulteriore e connesso principio in forza del quale le nullità delle sentenze soggette ad appello si convertono in motivi di impugnazione, sicchè il giudice di secondo grado, investito delle relative censure, non può limitarsi a dichiarare la nullità, ma – in forza dei menzionati principi di sostituzione della sentenza d’appello a quella gravata e di conversione delle nullità in motivi di appello – deve appunto decidere nel merito, con la conseguenza che non può essere denunciato per cassazione un vizio della sentenza di primo grado ritenuto insussistente dal giudice d’appello o da questo non rilevato.

5. Con il secondo motivo si torna a denunciare la nullità della sentenza per omessa motivazione, in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, e del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36: la CTR avrebbe negato l’applicabilità nella specie del principio dell’affidamento aderendo acriticamente alle difese dell’amministrazione senza motivare in diritto.

5.1. Il mezzo è manifestamente infondato.

5.2. La CTR non ha affatto omesso di motivare sul punto, bensì ha richiamato pertinenti e consolidati principi in tema di diligenza qualificata dell’importatore e di onere della prova della buona fede incombente sul soggetto che intende avvalersi dell’agevolazione (tra le altre, Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12719, Sez. 5, 3 agosto 2012, n. 14032, Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13483) espressi dalla giurisprudenza nazionale e unionale.

6. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sul principio dell’affidamento (artt. 220, par. 2, lett. b, 4, par. 3, e 239 del reg. n. 2913/92/CEE, cd. codice doganale comunitario), nonchè omesso esame di fatto decisivo per il giudizio: l’omissione delle cautele proprie dell'”importatore accorto”, ascritta dalla CTR a Metalfuni, svuoterebbe di significato il principio dell’affidamento sancito dalla normativa comunitaria; inoltre, la CTR non avrebbe considerato che le note allegate al processo verbale di revisione dell’accertamento non erano conoscibili da Metalfuni in quanto atti interni all’amministrazione con i quali si invitavano gli uffici territoriali ad effettuare maggiori controlli sulle merci provenienti dalla Corea del Sud, ovvero erano posteriori all’acquisto della merce, al pari dell’Interim Case Report 2011 dell’OLAF; lo stesso Certificate of Origin della camera di commercio sudcoreana (secondo cui le merci provenivano dalla Repubblica di Corea “to the best of its knowledge and belief”) non attesterebbe con certezza la provenienza della merce; infine, la CTR non avrebbe considerato la clausola generale di equità di cui all’art. 239 c.d.c..

6.1. Il mezzo è infondato.

6.2. Detto in sede di esame del secondo mezzo che la CTR ha correttamente richiamato i principi che governano la materia, mette conto qui rammentare che, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b), c.d.c., le autorità competenti non procedono alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione solo qualora ricorrano tre condizioni cumulative: i) i dazi non siano stati riscossi a causa di un errore “attivo” delle autorità competenti stesse; ii) detto errore sia stato di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato da un debitore in buona fede; iii) questi abbia rispettato tutte le prescrizioni relative alla sua dichiarazione in dogana (Corte di Giustizia UE, sentenze 12 luglio 1989, in causa C-161/88, Binder, punti 15 e 16; 14 maggio 1996, in cause C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood et al., punto 83; 3 marzo 2005, in causa C-499/03, Biegi Nahrungsmittel, punto 30; 18 ottobre 2007, in causa C-173/06, Agrover s.r.l., punto 30; 16 maggio 2017, in causa C-47/16, Valsts ienèmumu dienests, punto 24; si v. anche Sez. 5, 16 ottobre 2006, n. 22141).

6.3. Orbene, nella specie la CTR ha correttamente ritenuto non applicabile il principio dell’affidamento in considerazione dell’esperienza di Metalfuni nel settore dell’importazione dei cavi d’acciaio e della sua conoscenza dei mercati orientali, della mancanza di prova circa la provenienza sudcoreana della merce, nonchè dell’irrilevanza dei certificati inesatti o falsificati ad insaputa dell’importatore, valendo anche il principio, di derivazione unionale, secondo cui la Comunità Europea non è tenuta a sopportare le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini rientranti nel rischio dell’attività commerciale, contro il quale gli operatori economici possono premunirsi nell’ambito dei loro rapporti negoziali (a tale ultimo riguardo, cfr. Sez. 5, 27 luglio 2012, n. 13483).

6.4. E’ infatti principio consolidato quello secondo cui, ove venga accertata in sede di controllo la falsità o anche solo la non corrispondenza al vero dei certificati di origine della merce (ciò che abilita l’autorità doganale a procedere alla contabilizzazione a posteriori dei maggiori dazi dovuti), l’esimente della buona fede, che esenta l’importatore da tale maggiore imposizione ex art. 220 c.d.c. cit., prescinde dallo stato soggettivo dell’importatore, ossia dalla effettiva consapevolezza circa la veridicità delle informazioni fornite dall’esportatore alle autorità del proprio Stato. Diversamente, è onere del contribuente dimostrare di avere agito secondo uno standard oggettivo di diligenza qualificata, richiesta in ragione dell’attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176 c.c., comma 2, per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un controllo sull’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore (Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12719) che si estende all’esattezza delle informazioni fornite dall’esportatore allo Stato di esportazione (Sez. 5, 15 marzo 2013, n. 6621). Ove venga data la prova da parte dell’importatore dell’uso della diligenza professionale richiesta, può considerarsi provato il fatto impeditivo della buona fede del debitore doganale (l’importatore), con preclusione del recupero dei maggiori diritti di confine nei suoi confronti, in ossequio al principio di affidamento del debitore circa la fondatezza degli elementi che intervengono nella decisione di recuperare i dazi (Sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7702). Pertanto, nel caso in cui il rilascio del certificato di origine sia dovuto ad errore delle autorità doganali occorre accertare che tale errore non fosse, secondo la diligenza professionale richiesta all’importatore, ragionevolmente riconoscibile ed è onere di questi provare, oltre il rispetto delle prescrizioni normative, sia l’esistenza di questo errore da parte dell’autorità doganale competente (cd. errore attivo, riconducibile esclusivamente al comportamento di questa), sia la non riconoscibilità dello stesso secondo standard obiettivi di diligenza (Sez. 5, 14 marzo 2012, n. 4022).

6.5. Ciò è quanto appunto avvenuto nella specie, ove è stato accertato dalla CTR che Metalfuni non ha provato l’errore attivo imputabile all’autorità doganale competente (chè anzi, deve soggiungersi, Metalfuni stessa afferma che il certificato di origine non attesterebbe con certezza la provenienza dei cavi, ciò che avrebbe dovuto suscitarne la diligenza qualificata di cui si è detto) e in ogni caso non è errore attivo quello ingenerato dalle inesatte dichiarazioni rilasciate dall’esportatore sull’origine della merce, circostanza la quale rientra nel normale rischio commerciale dell’importatore, costretto a sopportare eventuali irregolarità o falsità di un documento commerciale rivelatosi tale in occasione di un successivo controllo (Sez. 5, 16 ottobre 2016, n. 22141; Sez. 5, 6 luglio 2016, n. 13770; Sez. 5, 3 agosto 2012, n. 14032).

6.6. Per completezza, quanto poi alla valenza delle risultanze delle indagini OLAF, è appena il caso di ribadire che, in tema di tributi doganali, sia il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali, sia il recupero a posteriori dei dazi esentati o ridotti, non sono subordinati all’annullamento o alla revoca del documento (certificato FORM-A o EUR-1) da parte delle autorità del Paese emittente, in quanto l’adozione delle misure recuperatorie è legittimata anche solo in base alle risultanze delle indagini effettuate dagli organi ispettivi comunitari (Sez. 5, 30 ottobre 2010, n. 24439), incombendo sul contribuente che ne contesti il fondamento l’onere della prova contraria (Sez. 5, 21 aprile 2017, n. 10118).

6.7. Il complesso delle considerazioni che precedono confuta anche l’ulteriore profilo di censura attinente alla mancata considerazione nella sentenza impugnata di “fatti decisivi”.

Da un lato, l’argomento della pretesa decisività della mancata conoscenza da parte di Metalfuni della documentazione dell’accertamento a posteriori, nonchè delle successive indagini OLAF, non tiene conto della logica di tale attività accertativa, essendo sempre rettificabili dall’autorità doganale le dichiarazioni, false o irregolari, rilasciate in base alla documentazione fornita dall’esportatore, i cui rapporti con l’importatore restano regolati in ambito puramente negoziale. Dall’altro, la clausola di equità ex art. 239 c.d.c., invero azionabile a domanda dell’interessato all’ufficio doganale e a determinate condizioni, risulta solo genericamente invocata dalla ricorrente.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; spese del giudizio secondo soccombenza e conseguente doppio contributo unificato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2012, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 23 gennaio 2019.

Depositato in cancelleria il 28 gennaio 2020

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