Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1850 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 14/12/2009, dep. 28/01/2010), n.1850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 661/2005 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DI

SPAGNA 35, presso lo studio dell’avvocato CARLO SARRO, rappresentata

e difesa dagli avvocati DI NOLA Giovanni, MESSINA ANTONIO, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso lo studio

dell’avvocato D’ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato

BARONE Edoardo, giusta delega in calce;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI NAPOLI SERVIZIO CONTENZIOSO TRIBUTARIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 460/2003 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 13/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

14/12/2009 dal Consigliere Dott. CAMTLLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MESSINA, che ha chiesto

l’accoglimento;

sentito il P.M., in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. C.G. propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti del Comune di Napoli (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento Tarsu 1993/1996, la C.T.R. Campania rigettava l’appello del contribuente rilevando che anche l’immobile abusivamente realizzato e in attesa di condono deve essere assoggettato ad lei e che nel caso di specie l’immobile risultava occupato ed utilizzato a fini abitativi.

2. Col primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del Regolamento del Comune di Napoli, dei principi in tema di adozione di atti amministrativi e del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 3, la ricorrente rileva l’inesistenza giuridica dell’avviso e quindi la sua inefficacia perchè non firmato dal dirigente ma dal funzionario responsabile.

La censura è inammissibile per novità della questione, posto che dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che la suddetta questione fosse stata già posta nel giudizio di merito nè la ricorrente deduce in ricorso di averla già (ed eventualmente quando) proposta o censura la sentenza impugnata per omessa pronuncia su di essa. A tale proposito, è appena il caso di rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, qualora una determinata questione giuridica – che, come nella specie, implichi un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v. tra le altre Cass. n. 28480 del 2005).

Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 3, della L. n. 241 del 1990 e del regolamento lei del comune di Napoli nonchè del giusto procedimento amministrativo, oltre che travisamento dei fatti, la ricorrente rileva che l’immobile de quo è abusivo, non completato, non condonato nè abitato.

La ricorrente aggiunge che fino al completamento dell’istruttoria relativa alla pratica di condono la ricorrente non potrebbe essere considerata proprietaria dell’immobile, non avendo questo alcuna rilevanza giuridica.

La censura è infondata.

Premesso che presupposto della tassa de qua ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, è l’occupazione o la detenzione dì locali o aree scoperte nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti sia attivo (e ciò – per quanto concerne l’occupazione o detenzione di locali – a prescindere dal completamento o meno del manufatto e/o dalla abusività o meno della costruzione), deve rilevarsi che nella sentenza impugnata si afferma che l’immobile in questione era occupato e veniva normalmente utilizzato a fini abitativi.

Tale accertamento in fatto del giudice di merito poteva essere censurato in questa sede solo per vizio di motivazione, ma tale censura non risulta proposta.

E’ in ogni caso da rilevare che la ricorrente si limita nel motivo in esame ad affermare che l’immobile non era utilizzato, riportando a sostegno della propria affermazione stralci di verbali redatti dalla polizia municipale del Comune di Napoli dai quali sì desume che l’immobile non era ultimato e che i lavori erano fermi, ma, prescindendo dalla considerazione che gli stralci estrapolati da un contesto ignoto non consentono di comprendere di quale immobile si tratti e di quali parti di esso, è sufficiente rilevare che dalla lettura dei suddetti stralci si ricava solo che l’immobile non era completo e che i lavori non erano in corso, ma non si ricava affatto che l’immobile non fosse abitato, ben potendo essere di fatto abitato anche un immobile non completo e sfornito del certificato dell’abitabilità, atteso che presupposto per l’imposizione de qua è l’occupazione o la detenzione di fatto dell’immobile, indipendentemente dal suo completamento e dalla sua “abitabilità” sul piano giuridico.

Quanto sopra esposto esime il collegio dall’esame della singolare tesi secondo la quale il mancato completamento della pratica di condono farebbe venire meno la proprietà dell’immobile abusivo (o, in ogni caso, non sarebbe configurabile il diritto di proprietà con riguardo ad immobile abusivo).

Col terzo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 3, della L. n. 241 del 1990, e del regolamento lei del Comune di Napoli nonchè del giusto procedimento amministrativo oltre che travisamento dei fatti e difetto di motivazione, la ricorrente afferma che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata per avere i giudici d’appello omesso la valutazione di risultanze probatorie decisive.

La censura è inammissibile perchè assolutamente generica e priva di autosufficienza, posto che nel motivo in esame non si individuano i fatti che sarebbero stati trascurati dal giudice dì merito nè tantomeno si riportano, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, gli atti e documenti dì causa dai quali tali eventuali fatti risulterebbero, per consentire a questo giudice di valutarne, senza ricorrere ad atti estranei al ricorso, sussistenza e decisività.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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