Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18499 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 12/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2123-2014 proposto da:

COMUNE DI ARCORE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTIO

CALVINO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MOBILI M. DI M.L. & C. SAS, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI CORBYONS, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO

SANTAMARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 111/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,

depositata il 24/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società Mobili M. s.a.s. di M.L. e C. impugnava l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Arcore relativamente alla omessa dichiarazione ai fini Tarsu per l’anno di imposta 2003. La commissione tributaria provinciale di Milano annullava l’avviso di accertamento in quanto notificato oltre il termine di legge e la sentenza era confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Arcore affidato a due motivi. La contribuente si è costituita in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 70 e 71 ed della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Sostiene che l’avviso di accertamento derivante dall’omessa dichiarazione Tarsu per l’anno 2003 è stato spedito a mezzo posta raccomandata il 31 dicembre 2009, entro il quinquennio successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, sicchè il Comune non era incorso in decadenza.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. e della L. n. 890 del 1982, art. 4. Sostiene che il termine per verificare la tempestività della notificazione dell’avviso di accertamento spedito a mezzo posta coincide con la data di spedizione del plico e non con quella della sua ricezione da parte del contribuente. Nel caso di specie la spedizione dell’avviso di accertamento era stata effettuata con raccomandata del 31 dicembre 2009 e non rilevava il fatto che il plico fosse stato ricevuto dalla contribuente in data successiva.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che entrambi i motivi di ricorso debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica. La L. 27 dicemnbre 2006, n. 296, art. 1, comma 161 prevede che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonchè all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. Tale disciplina aumenta a cinque anni il termine di decadenza, essendo stato abrogato la L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172 con decorrenza 1.7.2007 il previgente D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1 che prevedeva, invece, il termine triennale. Il comma 171 del medesimo L. n. 296 del 2006, art. 1 prevede, inoltre, che le nuove disposizioni, tra cui la nuova procedura di accertamento e i relativi termini si applicano anche ai rapporti di imposta precedenti al 1 gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria. Nel caso che occupa il termine per la denuncia di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70scadeva, relativamente all’anno 2003, il 20 gennaio dell’anno 2004, per il che il termine per la notifica dell’avviso di accertamento scadeva il 31.12.2009, data nella quale l’avviso stesso risulta essere stato spedito per posta raccomandata.

Ora, questo collegio intende dare continuità al condivisibile principio espresso dalla Corte di legittimità secondo cui “In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull’Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l’osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d’imposizione tributaria. ” (Cass. n. 22320 del 21/10/2014; Cass. n. 13432 del 27/07/2012).

Ne consegue che l’avviso di accertamento spedito a mezzo di posta raccomandata il 31.12.2009 è tempestivo in relazione all’omessa dichiarazione Tarsu afferente l’anno di imposta 2003.

2. Dall’accoglimento del ricorso deriva che l’impugnata decisione va cssata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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