Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18498 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 12/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25277-2013 proposto da:

TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE TEA SPA, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

PAPARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FABRIZIO PIETROSANTI;

– ricorrente –

contro

O.U., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARIO DE BELLIS;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 87/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 27/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. O.U. impugnava la cartella notificatagli nell’interesse di Tea s.p.a., società addetta alla riscossione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti del Comune di Mantova. La cartella ineriva alla tariffa prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49 per lo smaltimento dei rifiuti relativa agli anni dal 2005 al 2008 prodotti nell’esercizio di attività florovivaistica.

La CTP di Mantova accoglieva in parte in ricorso riducendo l’area da assoggettare alla TIA a mq. 500. La società Tea S.p.A. proponeva appello e la commissione tributaria regionale della Lombardia lo rigettava sul rilievo che il contribuente era imprenditore agricolo coltivatore diretto, così come risultava dall’iscrizione alla camera di commercio, e tale qualifica doveva presumersi effettiva in mancanza di prova contraria. Inoltre risultava che il contribuente gestiva un’azienda florovivaistica sicchè la natura agricola dell’attività era da ritenersi confermata. Ne derivava che il contribuente era esentato dal pagamento della tariffa perchè produceva rifiuti agricoli.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Tea S.p.A. affidato a due motivi. Il contribuente si è costituito in giudizio con controricorso.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2135 e 2697 c.c. e art. 15 del regolamento del Comune di Mantova approvato con delibera consiliare n. 6 del 5.2.2003, nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sostiene che, limitatamente al secondo semestre del 2005, doveva applicarsi l’articolo 15 del regolamento del Comune di Mantova approvato con delibera consiliare numero 6 del 5 febbraio 2003, a mente del quale non sono assoggettabili alla tariffa i locali delle costruzioni rurali utilizzati per l’esercizio dell’impresa agricola dove si producono rifiuti non assimilabili agli urbani. La CTR non ha spiegato le ragioni per le quali l’attività svolta dal contribuente nei locali per cui è causa dovesse considerarsi agricola, tenuto conto del fatto che egli non aveva provato che i prodotti commercializzati negli immobili assoggettati a tariffa provenissero prevalentemente dalla coltivazione del fondo o avessero compiuto almeno una fase del ciclo biologico sul fondo stesso, dovendosi per contro considerare che dal conto economico prodotto dal contribuente risultava che i ricavi rinvenienti dall’attività commerciale erano superiori a quegli rinvenienti dall’attività agricola.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 15 e 16 del regolamento del Comune di Mantova approvato con delibera consiliare numero 13 del 21 marzo 2006. Sostiene che, in relazione agli anni successivi al 2005, la decisione impugnata è erronea poichè, ai sensi del regolamento vigente, i locali rurali siti in zona agricola e utilizzati dal contribuente quali aree destinate all’esposizione e vendita al pubblico di prodotti provenienti dall’attività agricola erano collocati in una specifica categoria tariffaria ed assoggettati al pagamento, rimanendo esclusi soltanto i manufatti strettamente strumentali alla coltivazione ed all’allevamento.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la corte che va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso in quanto avente carattere assorbente. Il motivo è fondato. Mette conto considerare che l’art. 27 del regolamento di igiene ambientale del Comune di Mantova adottato con deliberazione numero 54 del 26 ottobre 2006, che la ricorrente ha trascritto nel ricorso adempiendo all’onere dell’autosufficienza, prevede che non possono essere assimilati ai rifiuti urbani – e, quindi, sono esclusi dal regime di riferimento – i rifiuti prodotti nell’esercizio dell’attività agricola. L’art. 15 del regolamento per l’applicazione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Mantova adottato con deliberazione numero 13 del 21 marzo 2006 prevede che rientrano nel regime tariffario le aree ed i locali adibiti alla vendita e all’esposizione dei prodotti provenienti dalla attività agricola (generi alimentari, fiori, piante, eccetera) in cui sia permesso l’accesso al pubblico, mentre sono esclusi dal regime tariffario gli stabili adibiti unicamente ad uso agricolo come fienili, ricovero di bestiame, deposito di attrezzature e materiali, nonchè i locali e le aree destinate all’attività di allevamento e coltivazione, comprese le serre a terra. La CTR, nell’escludere l’assoggettabilità alla TIA per il periodo dal 2006 al 2008 dei locali adibiti a serra e a commercializzazione dei prodotti agricoli, non ha fatto corretta applicazione delle norme regolamentari teste enunciate poichè avrebbe dovuto escludere dal regime tariffario solamente le aree adibite a coltivazione o a deposito di attrezzature e materiali. Con riguardo, invece, ai locali in concreto adibiti a vendita ed esposizione dei prodotti provenienti dall’attività agricola avrebbe dovuto affermare l’inclusione nel regime tariffario.

2. Il primo motivo di ricorso rimane assorbito.

3. Dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso deriva che l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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