Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18498 del 10/08/2010

Cassazione civile sez. trib., 10/08/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 10/08/2010), n.18498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALTIERI Enrico – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – rel. Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Pistoia, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma al Lungotevere Flaminio n. 46 (palazzo 4, scala

B) presso lo studio del Dott. Grez Gian Marco insieme con l’avv.

CHIERRONI Vittorio (del Foro di Firenze) che lo rappresenta e difende

in forza della procura rilasciata a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

la società Azienda Agricola BALDI & FEDI s.s. di Baldi Paolo e

Fedi

Massimo, con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata, (giusta

comunicazione datata 22 maggio 2008) in Roma alla Piazza Adriana n. 5

presso gli avv. MASIANI Roberto ed Ennio MAZZOCCO che la

rappresentano e difendono in forza della procura speciale rilasciata

a margine del controricorso;

– controricorrente –

E sul ricorso iscritto al n. 24606/07 NRG proposto da:

società Azienda Agricola BALDI & FEDI s.s. di Baldi Paolo e

Fedi

Massimo, come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

il Comune di Pistoia, difeso e rappresentato come innanzi;

– controricorrente incidentale –

entrambi i ricorsi avverso la sentenza n. 112/13/05 depositata il 16

maggio 2006 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana;

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 aprile 2010

dal Cons. Dott. Michele D’ALONZO;

sentite le difese delle parti, perorate dall’avv. Vittorio CHIERRONI,

per il Comune, e dall’avv. Roberto MASIANI, per l’azienda agricola;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato alla società Azienda Agricola BALDI & FEDI s.s. di Baldi Paolo e Fedi Massimo il 27 giugno 2007 (depositato il 9 luglio 2007), il Comune di Pistoia – premesso che con avviso di accertamento emesso sulla scorta delle risultanze del verbale di sopralluogo e rilevazione .. . datato 7 gennaio 2001 aveva recuperato alla Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) per gli anni dal 1998 al 2000 mq. 335 di superficie (mai denunciata) di cui mq 40 di uffici e WC e mq. 295 di magazzino, area operativa per carico scarico merci detenuta da detta società, esercente attività di produzione e confezionamento verdura -, in forza di tre motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 112/13/05 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana (depositata il 16 maggio 2006) che, adita dalla società, in parziale riforma della decisione (4/02/04) della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia (la quale aveva respinto il ricorso della contribuente), aveva dichiarato dovuta la tassa limitatamente alla superficie di mq. 40.

Nel controricorso notificato il 21 settembre 2007 (depositato il giorno 11 ottobre 2007), l’intimata instava per il rigetto dell’impugnazione di controparte e spiegava, a sua volta, ricorso incidentale fondato su tre motivi.

Il Comune replicava al ricorso incidentale, del quale chiedeva il rigetto, con controricorso notificato il 29 ottobre 2007 (depositato il 9 novembre 2007).

Il giorno 8 aprile 2010 l’ente territoriale depositava memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., va disposta la riunione del ricorso incidentale della contribuente all’anteriore, quindi principale, proposto dal Comune atteso che le due impugnazioni hanno ad oggetto la medesima decisione.

2. Con questa la Commissione Tributaria Regionale – richiamate le conferenti disposizioni normative: D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3; L. n. 146 del 1994, art. 39, comma 1; Delib. Comitato interministeriale 27 luglio 1984; del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 31, art. 10, commi 1 e 2, e art. 21, comma 2,; affermato che le attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all’attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la materiale integrazione, ovverosia (come nel caso di specie) quelle attività … esercitate dal medesimo produttore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo …, sono connesse a quelle agricole; evidenziato che la superficie ripresa a tassazione … è rappresentata per mq. 295 da un’ area adibita a magazzino, carico e scarico di merci, lavaggio cottura confezionamento e conservazione dei prodotti manipolati – ha accolto parzialmente l’appello della contribuente (dichiarando dovuta la tassa limitatamente alla superficie di mq. 40, con esclusione, quindi, dell’ulteriore superficie di mg. 295 detti) per le (testuali) ragioni che seguono:

– l’area su cui insiste la struttura produttiva vera e propria, necessaria per lo svolgimento dell’attività agricola connessa, deve essere esclusa della superficie tassabile poichè, sicuramente, nei locali destinati, per specifiche caratteristiche, allo svolgimento di tale attività agricole, si formano, per presunzione di legge, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono obbligati- a provvedere direttamente i produttori, salva la facoltà concessa dalla legge all’ente locale, di assimilare, con formale atto, per qualità e quantità i rifiuti speciali, rivenienti da attività agricole e/o agroalimentari, ai rifiuti urbani;

– lo stabilire se determinati locali, di uno stesso edificio, benchè destinati a depositi e non propriamente all’attività produttiva, siano pienamente idonei a produrre rifiuti speciali costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito (Cass., 11 febbraio 1996 n. 1242);

– nel caso … la superficie deve essere esclusa dalla TARSU poichè produttrice unicamente di rifiuti speciali in quanto destinata allo svolgimento della descritta attività agricola e l’appellante ha ampiamente dimostrato di provvedere (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 10) allo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell’esercizio dell’attività agricola (contratto con la … Agritalia srl …

smaltitore autorizzato);

– il Comune …, con Delib. … 27 luglio 1999, n. 166 nell’assimilare per qualità e quantità i rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani . . . non ha indicato i rifiuti provenienti da attività agricole e/o agro – industriali per cui, mancando la necessaria assimilazione .. ., le aree nelle quali si producono i rifiuti speciali rinvenienti da attività agricole restano escluse dalla TARSU;

– all’ente locale è preclusa … la possibilità di inserire (ai fini dell’applicazione della tariffa) l’appellata azienda agricola nella categoria aziende industriali o artigianali produttrici di beni trattandosi di categoria di aziende del tutto diverse e non confondibili tra di loro.

3. Il Comune censura tale decisione con tre motivi.

A. Con il primo il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3 adducendo esser fuori di dubbio che l’attività agricola esercita dalla … contribuente sia esercitata a livello operativo e produttivo solo ed esclusivamente nella . . . diversa superficie …

individuata nel verbale di sopralluogo … in cui nel capoverso relativo a superfici non tassabili per produzione dei rifiuti speciali/tossici/nocivi si evidenziano . . . mq. 550 Area di lavaggio, cottura, macchine di confezionamento e celle frigorifere e di aver provato, tramite accertamento svolto sul luogo e mai contestato da controparte, che i mq. … in contestazione sono estranei alla produzione aziendale in quanto adibiti per … mq. 295 fa magazzini ed area operativa per carico e scarico merci e, come tale, che i relativi locali non hanno le caratteristiche strutturali e funzionali per la realizzazione di rifiuti speciali e non sono destinati ad attività svolte alla produzione di tali rifiuti ma al semplice deposito di materiali e mezzi per cui, in quanto del tutto estranei al ciclo produttivo, non è possibile . .. sostenere che in tali locali si formino in modo abituale e di regola i rifiuti de quibus.

A conclusione l’ente formula, questo quesito ex art. 366 bis c.p.c.:

se in caso di locali destinali ad uffici, Wc, zona di carico e scarico merci ricadenti nell’ambito aziendale di un’impresa svolgente attività agricola e di manipolazione e confezionamento dei prodotti dell’agricoltura si possa ritenere oppure negare che tali locali siano compresi nella fattispecie di esenzione dal pagamento della TARSU prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 in quanto soddisfacenti o meno i tre presupposti fissati da tale norma: 1) la superficie deve possedere specifiche caratteristiche strutturali e funzionali per le quali in essa si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi; 2) la superficie deve essere destinata, in ragione dell’attività che vi si svolge, alla formazione di rifiuti speciali, tossici o nocivi; 3) in tali superfici i rifiuti speciali devono formarsi in maniera abituale e di regola.

B. Con il secondo motivo l’ente territoriale denunzia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3;

L. 22 febbraio 1994, n. 146, art. 39; D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 7, 10 e 21, comma 2, lett. g); art. 4, comma 4, Regolamento Comunale per l’applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (approvato con Delib Consiglio Comunale 28 dicembre 1994, n. 141 e modificato con Delib. Consiglio Comunale 21 febbraio 1996, n. 80), artt. 1 e 2 Delib. Comunale 27 luglio 1998, n. 166 esponendo:

– dal primo maggio 1998 (data indicata nell’avviso … impugnato …) … fino al 22 maggio 1998 non vi era necessità di assimilazione …

tra la categoria dei rifiuti speciali prodotti e quelli urbani essendo ancora in vigore il disposto di cui alla L. n. 146 del 1994, art. 39 che prevedeva l’assimilazione ex lege tra le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in questione e quelli urbani per cui, limitatamente a tale periodo, non poteva … essere invocata l’esenzione dal pagamento della TARSU;

– per l’ulteriore periodo d’imposta, non essendo, comunque, venuta meno l’afferente sua facoltà, esso comune aveva tempestivamente adottato la Delib. Consiliare n. 166 del 1998 che poneva l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi tra i quali (art. 1) c) rifiuti da lavorazioni industriali, d) rifiuti da lavorazioni artigianali, e) rifiuti da attività commerciali … : non si vede, quindi, come il giudice … sia arrivato a negare la qualità di impresa industriale all’azienda agricola pur esercitando la contribuente . . . attività agricola e di trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli derivanti dalla propria attività di coltivazione atteso che laddove si confezionino prodotti agricoli e si imballino gli stessi per la vendita al pubblico … non si può che definire tale attività …

come industriale o artigianale (nei locali produttivi adibiti a tale stadio produttivo si svolge la medesima attività .. . posta in essere da qualunque supermercato che, a livello industriale, confezioni i prodotti agricoli … e …li ponga in vendita nell’ulteriore e diversa zona dell’esercizio commerciale).

I due profili di doglianza sono conclusi, rispettivamente, con i seguenti quesiti ex art. 366 bis detto:

– se in caso di recupero di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per il periodo primo maggio 1998 – 22 maggio 1998 si possa o meno ritenere operante, ai fini dell’applicabilità o dell’inapplicabilità, dell’ipotesi eccezionale di esenzione di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, l’assimilazione tra i rifiuti speciali e quelli solidi urbani operata dall’abrogato art. 39 della L. 22 febbraio 1994, n. 146, senza la necessità dell’adozione da parte dell’ente impositore di una deliberazione ad hoc per rendere cogente l’assimilazione medesima;

– se in caso di recupero di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per il periodo 22 maggio 1998 – 31 dicembre 2000, stante il disposto di cui al D.Lgs. n. 22 del 1977, art. 21 e la sussistenza di assimilazione tra i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani da parte dell’ente impositore, si possa o meno ritenere applicabile l’ipotesi eccezionale di esenzione di cui al D.Lgs. 507 del 1993, art. 62 per lo smaltimento di rifiuti assimilati a quelli urbani da parte del contribuente che svolga attività agricola a livello industriale.

C. Col il terzo (ultimo) motivo il Comune – assumendo che il giudice ha del tutto travisato il verbale di sopralluogo non avendo preso in considerazione gli asterischi indicanti rispettivamente … la superficie dei locali tassabili e … la diversa superficie (area di lavaggio, cottura, macchine di confezionamento e celle frigorifere :

550 mq … produttiva di rifiuti speciali) ritenuta non tassabile – denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione dei fatti, come provati dal materiale documentale in atti, posti a fondamento della pretesa esenzione ex art. 62 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 507 del 1993 ed osserva:

– le esenzioni . . . non operano automaticamente ma sono concesse …

soltanto nei casi tassativamente previsti segnatamente qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione per cui il produttore che ritenga di averne diritto deve presentare comunque denuncia ai fini TARSU e fornire all’Amministrazione … la documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti per la corrispondente riduzione della tassa;

– considerato che (ripartizione dell’onere della prova) esso ente è tenuto a dimostrare sia V esistenza di parti dello stabilimento nelle quali si svolge attività ordinaria, estranea alla lavorazione ed alla produzione industriale, sia la loro estensione (Cass. trib. 13 gennaio 2004 n. 289) mentre l’onere della prova circa l’esistenza e la delimitazione delle superficie per le quali il tributo non è dovuto grava su chi ritiene di avere diritto all’esenzione (Cass. 5^ 16 settembre 2005 n. 18418 …), il giudice di appello è incorso in un errore logico – giuridico di formazione del proprio convincimento perchè:

(1) esso Comune, a mezzo del verbale di sopralluogo, ha fornito la prova necessaria della sussistenza della superficie … in cui non si producono … rifiuti speciali;

(2) ha ritenuto provata l’esentabilità … sulla sola scorta di un contratto … nel quale non vi è alcun conto nè della superficie totale dell’azienda nè di parte della medesima superficie in cui i rifiuti speciali vengono prodotti o solamente depositati oppure . . .

semplicemente in cui non vengono mai allocati rifiuti di tale genere.

4. La società, contestate le avverse tesi, impugna a sua volta la medesima decisione con tre motivi.

A. Con il primo la contribuente denunzia violazione e falsa applicazione art. 2135 c.c., art. 29, comma 2, 2, lett. c) e …

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51, comma 1 chiedendo (quesito ex art. 366 bis c.p.c.) se, stante l’esenzione dalla tassa … sui rifiuti accordata in forza del regolamento comunale per tutto il resto della superficie utilizzata da una azienda agricola, sia legittimo o meno ritenere destinati ad attività non agricola e assoggettare alla tassa comunale i locali della stessa azienda destinati a magazzino, carico e scarico prodotti.

B. Nel secondo motivo la società – asserito che le osservazioni sopra riportate dovrebbero essere idonee a dimostrare che esistono obiettive condizioni di incertezza tali da giustificare almeno la non applicabilità delle sanzioni – denunzia omessa motivazione sul punto del la non applicazione delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2 esponendo che il giudice a quo non si è pronunciato sulla relativa sua richiesta perchè evidentemente ritenuta assorbita e che essa ha interesse ad una pronuncia espressa su questo punto ove non siano accolti le considerazione ed i motivi che precedono.

C. Con il terzo (ultimo) motivo la contribuente -assunto che, considerato il valore economico … della questione, negare il rimborso delle spese … vanificherebbe … l’effetto di giustizia portato dalla decisione giurisdizionale favorevole – denunzia violazione e falsa applicazione art. 111 e 113 Cost., art. 91, 92 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 sostenendo che il rimborso delle spese debba essere disposto anche quando l’annullamento dell’avviso non è integrale atteso che l’annullamento parziale dimostra che il contribuente aveva effettivamente diritto ad una riduzione del tributo.

Posto, quindi, il quesito se sia dovuto al contribuente il risarcimento delle spese legali per tutti i gradi del processo tributario nel caso che sia annullato l’avviso di accertamento impugnato, tanto più quando, per il valore limitato del contenzioso, l’onere delle spese vanificherebbe l’effetto positivo della sentenza, la ricorrente chiede venga disposta la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità e del doppio grado di giudizio di merito, ai sensi dell’art. 91, 92 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15.

5. I ricorsi debbono essere respinti perchè infondati.

A. Agli stessi, siccome impugnativi di sentenza depositata dopo il 2 marzo 2006, si applica (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 2) il disposto dell’art. 366 bis c.p.c. per il quale (1) nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto mentre (2) nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità (a) la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria o (b) le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

A.1. In ordine alla prima parte di tale disposizione, questa Corte (Cass., un., 25 novembre 2008 n. 28054 che ricorda Cass., sez. un., 9 luglio 2008, n. 18759; 14 febbraio 2008, n. 3519, tra le recenti) ha già chiarito che il quesito imposto dalla stessa deve costituire la chiave di lettura delle ragioni esposte e deve essere formulato in modo da porre il giudice di legittimità in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regula juris che sia, in quanto tale, suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata : la Corte, quindi, deve poter comprendere dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico – giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare; l’ammissibilità dei motivi di ricorso fondati su violazione e/o falsa applicazione di una norma di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), pertanto, è condizionata alla formulazione di un quesito, compiuta e autosufficiente, dalla cui risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione.

A.2. Sulla seconda parte dello stesso art. 366 bis c.p.c., poi, va ribadito (Cass., 1^, 20 ottobre 2008 n. 25452, la quale ricorda sezioni unite, sent. n. 20603 del 2007) che anche ogni censura di omessa, insufficiente o contraddittoria, motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) della sentenza impugnata deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.

B. In via ancora generale, si deve, di poi, riaffermare che (Cass.:

3^, 29 febbraio 2008 n. 5507; trib., 3 agosto 2007 n. 17125, con richiamo di precedenti conformi) la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, perchè i motivi per i quali si richiede la cassazione, devono avere, a pena di inammissibilità, i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata: tanto comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le violazioni di norme o principi di diritto dedotte, ovvero le carenze della motivazione.

C. Il controllo dell’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c. si rivela, nel caso, decisivo perchè (come riportato):

(1) il giudice di appello ha (a) affermato che le attività strumentali e complementari svolte parallelamente e funzionalmente all’attività principale di produzione dei prodotti agricoli, in modo da costituirne la materiale integrazione, ovverosia (come nel caso di specie) quelle attività . . . esercitate dal medesimo produttore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo …, sono connesse a quelle agricole e (b) ritenuto che la superficie ripresa a tassazione … è rappresentata per mq. 295 da un’ area adibita a magazzino, carico e scarico di merci, lavaggio cottura confezionamento e conservazione dei prodotti manipolati;

(2) il Comune ricorrente adduce (a) che la superficie in contestazione è quella adibita a magazzini ed area operativa per carico scarico merci e (b) che l’attività di confezionamento e di imballo per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli derivanti dalla propria attività di coltivazione deve essere definita come industriale o artigianale;

(3) lo stesso Comune, nel quesito di diritto formulato a conclusione del secondo motivo di ricorso, suppone che la contribuente svolga attività agricola a livello industriale.

Quanto esposto evidenzia l’esistenza di un sostanziale, significativo dissenso di fondo del Comune ricorrente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di appello, dissenso che investe (1) la identificazione dell’area (assumendo l’ente territoriale che il verbale di sopralluogo distingua tra superfici… tassabili: mq. 335 di cui…

mq. 295 di magazzino e area operativa per carico e scarico merci e superfici non tassabili…: mq. 550 area di lavaggio, cottura, macchine di confezionamento e celle frigorifero), (2) la natura (agricola od industriale) dell’attività svolta dalla contribuente e (comunque di correlato riferimento), soprattutto, (3) l’uso specifico dell’area in contestazione: quindi elementi fattuali concreti il cui riscontro si rivela, naturalmente, indispensabile per stabilire il tipo (urbano, speciale assimilabile ovvero speciale non assimilabile perchè nocivo) di rifiuti prodotti nell’area de qua.

Tale complessiva questione fattuale, pur sottesa a tutti i tre motivi di ricorso del Comune, assume decisivo rilievo per verificare il fondamento del terzo motivo perchè con questo si denunzia, specificamente, un preteso travisamento del (contenuto del) verbale di sopralluogo, ovverosia dei fatti risultanti dallo stesso i quali dovrebbero corroborare la tesi dell’imponibilità dell’area ai fini della TARSU. Il motivo detto, però, si rivela inammissibile:

(1) per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. perchè l’afferente censura manca materialmente (ovverosia non contiene affatto) il necessario momento di sintesi conclusiva (omologo del quesito di diritto), richiesto dalla norma, che ne circoscriva esattamente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità;

per conseguente effetto di tale carenza non risulta, altresì, nessuna indicazione, pure richiesta dalla disposizione, del fatto controverso (superfici … tassabili e superfici non tassabili);

(2) per violazione, altresì, dell’art. 366 c.p.c. che impone al ricorrente di esporre compiutamente nel ricorso per cassazione (principio di autosufficienza) tutti gli elementi di fatto indispensabili per consentire alla Corte di formulare il necessario giudizio sul fondamento della censura svolta, ovverosia di specificare, con la necessaria trascrizione integrale, le prove non valutate o mal valutate (nel caso: verbale di sopralluogo), il cui mancato od erroneo esame può dar luogo al vizio di omessa o insufficiente motivazione u-nicamente se invalidi l’efficacia probatoria delle altre sulle quali il convincimento si è formato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., 2^, 17 febbraio 2004 n. 3004).

Il motivo, peraltro, si rivela ancora inammissibile perchè in esso si sostiene che il giudice di secondo grado ha . . . valutato erroneamente le risultanze documentali in atti, leggendo una cosa per un’ altra e, di poi, che il medesimo ha basato su tale decisiva circostanza provata inconfutabilmente in atti, in senso del tutto contrario da quello assunto in sentenza, il proprio convincimento relativo alla tipologia di rifiuti . . . prodotti nei locali in contestazione: leggere una cosa per un’altra e, conseguentemente, fondare la decisione su una decisiva circostanza provata inconfutabilmente in atti, in senso del tutto contrario da quello assunto in sentenza, infatti, integra una falsa percezione della realtà, cioè una svista, obiettivamente e immediatamente rilevabile, che ha portato ad affermare od a supporre l’esistenza di un fatto decisivo che si assume incontestabilmente escluso dagli atti e documenti e (di converso) l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e, pertanto (Cass., lav., 3 aprile 2009 n. 8180, tra le innumeri), integra un errore meramente percettivo che non coinvolge in nessun modo l’attività valutativa del giudice, quindi un vizio eminentemente revocatorio (art. 395 c.p.c.), impugnabile (come tale) unicamente con ricorso al medesimo giudice che è incorso nella svista.

D. La rilevata inammissibilità – per le plurime, concorrenti ragioni esposte – del terzo motivo, come intuitivo, relega nel limbo delle ipotesi astratte la prospettazione di entrambe le doglianze poste nei primi due motivi di ricorso del Comune perchè ciascuno di esse suppone (e si fonda su di) una specifica situazione di fatto (zona di carico e scarico marci; attività agricola a livello industriale) diversa da quella (la superficie ripresa a tassazione … è rappresentata per mq. 295 da un’ area adibita a magazzino, carico e scarico di merci, lavaggio cottura confezionamento e conservazione dei prodotti manipolati) affermata dal giudice del merito e, di conseguenza, risulta disancorata del tutto dal conferente dato concreto quale accertato – ormai incontrovertibilmente, data l’inammissibilità detta – dal medesimo giudice.

E. Il primo motivo del ricorso incidentale (nel quale la società chiede ex art. 366 bis c.p.c. se, stante l’esenzione dalla tassa …

sui rifiuti accordata inforza del regolamento comunale per tutto il resto della superficie utilizzata da una azienda agricola, sia legittimo o meno ritenere destinati ad attività non agricola e assoggettare alla tassa comunale i locali della stessa azienda destinali a magazzino, carico e scarico prodotti) è inammissibile perchè lo stesso non contiene nessuna indicazione dell’affermazione della decisione di appello cui la violazione di legge denunziata inerisca: il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – che, come noto (Cass., trib., 10 febbraio 2006 n. 2935; id., trib., 20 gennaio 2006 n. 1127;

id., 9 novembre 2005 n. 21767; id., 1^, 11 agosto 2004 n. 15499), consiste nella deduzione di un’ erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge assegnata a questa Corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 60) mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi (violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa -, giusta il disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità (Cass., 2^, 12 febbraio 2004 n. 2707; id., 2^, 26 gennaio 2004 n. 1317), mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme re-golatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

Nel caso l’indicazione detta si rivela indispensabile fin per l’accertamento della sussistenza del necessario interesse (ex art. 100 c.p.c.) a proporre la doglianza atteso che nella formulazione del motivo la società afferma (riportando argomenti che non si rinvengono nella sentenza di appello) di non comprendere (non si comprende) come la Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia abbia potuto … richiamare le disposizioni riguardanti l’imposizione diretta … per definire la qualificazione agricola di essa impresa ricorrente (menzionandosi, quindi, il giudice che ha respinto il suo ricorso ma la cui decisione è stata travolta da quella, di opposto segno sul punto specifico, di appello) e che il quesito di diritto dalla stessa formulato, siccome riferito unicamente ai locali…

destinati a magazzino, carico e scarico prodotti, inerisce a punto che la decisione di appello (non idoneamente confutata dal Comune per quanto visto) ha espressamente escluso dalla sottoposizione alla tassa per gli anni d’imposta oggetto dell’atto impositivo impugnato.

F. L’infondatezza del secondo motivo di ricorso incidentale (omessa motivazione sul punto della non applicazione delle sanzioni, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2) discende dal principio secondo cui (Cass., trib., 11 settembre 2009 n. 19638) l’incertezza normativa oggettiva tributaria, che consente di non applicare le sanzioni, è la situazione giuridica oggettiva, che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra cui in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sè ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie ultima o, se si tratta del giudice di legittimità, del fatto di genere già categorizzato dal giudice di merito, quindi in senso aggettivo (con conseguente esclusione di esclusione di qualsiasi rilevanza sia delle condizioni soggettive individuali sia delle condizioni soggettive categoriali atteso che l’incertezza normativa, in quanto esiste in sa, opera nei confronti di tutti) l’incertezza normativa aggettiva, pertanto, non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria.

La stessa, inoltre, postula quale requisito di ammissibilità della relativa questione con il ricorso per cassazione che il ricorrente indichi quali sono i procedimenti d’interpretazione normativa adottati e quali siano le norme contrastanti che ne hanno costituito i risultati (Cass., trib., 21 marzo 2008 n. 7765).

Nel caso, la società si è limitata a denunziare l’omessa motivazione sul punto ma non ha speso nemmeno una parola per esporre le ragioni (nel senso reso necessario dai richiamati principi) rivelatrici della (asserita) sussistenza delle condizioni giuridiche di incertezza necessario per l’applicazione della norma (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 372, art. 6, comma 2) invocata: la contribuente, anzi, ha omesso addirittura di indicare quale siano le specifiche disposizioni tributarie sostanziali la cui complessiva formulazione impedisca di pervenire ad una conoscenza sicura delle stesse ed abbia, quindi, determinato l’inadempimento tributario (nella specie limitato, ormai, al solo omesso assoggettamento alla TARSU della superficie occupata dal uffici e Wc).

G. L’infondatezza, infine del terzo motivo del ricorso incidentale – a conclusione del quale la società, con significativo lapsus, chiede la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese . . . del doppio grado di giudizio di merito, ai sensi, tra le altre norme indicate (art. 91 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15), dell’art. 92 c.p.c. che, al comma 2, prevede proprio la possibilità di compensazione anche integrale delle spese processuali operata dal giudice a quo – discende dalla assoluta inidoneità delle ragioni esposte dalla contribuente (valore economico contenuto della questione) ad infirmare il giudizio di compensazione delle spese relative ai due gradi di merito – non solo (o non tanto) perchè l’annullamento parziale di un atto impositivo non dimostra soltanto che il contribuente aveva … diritto ad una riduzione del tributo ma pure che l’ente impositore aveva diritto alla parte non annullata -, soprattutto, perchè, nella specie, la necessità dell’accertamento trova la sua causa prima nella omissione della pur dovuta (almeno D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 6, comma 2) denuncia dell’occupazione e/o detenzione della specifica area in contestazione e, quindi, nel fatto (imputabile unicamente alla stessa) che la contribuente ha omesso di fornire al Comune tutti gli elementi (in osservanza dell’obbligo desumibile dal terzo comma dell’art. 62 detto) indispensabili per la corretta applicazione del tributo.

Sull’obbligo di cooperazione della contribuente è sufficiente ricordare che (Cass., trib., 9 marzo 2004 n. 4766) pur operando anche in materia, per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui l’onere della prova dei fatti costituenti fonte dell’obbligazione tributaria incombe all’amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa, all’interessato è posto a carico, oltre all’obbligo di dichiarazione, quello di fornire una serie di informazioni che consentano la corretta applicazione del tributo, in modo che si tenga conto dell’incidenza delle aree nelle quali si producono rifiuti esclusi: la presunzione di soggezione alla tassa di locali o di aree scoperte detenuti (posta dal combinato disposto del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1 e art. 63, comma 1 per i quali il presupposto del tributo è costituito dal fatto di occupare o condurre locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale), infatti, deve essere vinta, anzitutto, dalle informazioni e dai documenti forniti dall’impresa produttrice, cioè con adempimenti che non costituiscono soltanto un onere per ottenere l’esclusione (totale o parziale) di una parte delle aree dalla superficie imponibile, ma un obbligo che grava sull’impresa per esigenze di tutela sanitaria e di protezione dell’ambiente anche perchè le esenzioni, anche parziali, … si pongono come eccezioni alla regola generale di sottoposizione al tributo, e pertanto l’interessato deve fornire la prova delle condizioni che giustificano l’esenzione.

6. La reciproca soccombenza impone (art. 92, comma 2, cit.) di compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2010

 

 

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