Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18498 del 08/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 08/09/2011), n.18498

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA P. LEONARDI CATTOLICA 3, presso lo studio dell’avvocato FERRARA

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato FERRARA SILVIO

giusta mandato alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

contro

QUESTURA di ROMA;

– intimati –

avverso il provvedimento n. R.G. 550/2010 del GIUDICE DI PACE di

ROMA, depositato il 26/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatre Dott. CARLO DE CHIARA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

“1. – La sig.ra M.V. ricorre per cassazione, con due motivi di censura, avverso decreto di proroga del suo trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione emesso de plano dal Giudice di pace di Roma.

L’Avvocatura Generale dello Stato ha depositato “atto di costituzione” per il Ministero dell’Interno.

2. – Il primo motivo di ricorso, con cui si censura l’adozione del provvedimento impugnato senza previa instaurazione del contraddittorio con l’interessata, è fondato.

Al procedimento giurisdizionale di decisione sulla richiesta di proroga del trattenimento dello straniero, già sottoposto a tale misura per il primo segmento temporale previsto dalla legge, devono essere applicate, infatti, le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell’audizione dell’interessato, che sono previste esplicitamente, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 4, nel procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, essendo tale applicazione estensiva imposta da un’interpretazione costituzionalmente orientata del successivo comma 5, relativo all’istituto della proroga, tenuto conto che un’opposta lettura delle norme sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.

(Cass. 4544/2010 e successive conformi).

3. – Il secondo motivo di ricorso, attinente al contenuto della decisione impugnata, è assorbito.”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata all’Avvocatura dello Stato;

che la parte ricorrente ha presentato memoria;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che, pertanto, il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato senza rinvio, più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di merito, cui non ha partecipato l’attuale ricorrente, mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e condanna l’amministrazione resistente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.400,00, di cui 1.300,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2011

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