Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18497 del 26/07/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/07/2017, (ud. 12/07/2017, dep.26/07/2017),  n. 18497

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23678-2013 proposto da:

TRE ESSE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE

PROVINCE 114 B/23, presso lo studio dell’avvocato PAOLA D’AMICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELVIRA DI MEZZO;

– ricorrente –

contro

SAP GESTIONE TRIBUTI ENTRATE ENTI LOCALI E PROVINCIALI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 377/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 19/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2017 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. La società SAP s.r.l., aggiudicataria del servizio di gestione di parcheggio pubblico senza custodia nel comune di (OMISSIS), impugnava l’avviso di accertamento emesso dalla società Tre Esse Italia S.r.l., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico nel comune di Fiuggi, derivante dall’omessa dichiarazione e dall’omesso versamento della Tarsu per l’anno 2007, sul presupposto che la contribuente gestiva in regime di concessione le aree pubbliche destinate a sosta con pagamento di tariffa.

La commissione tributaria provinciale di Frosinone accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società Tre Esse Italia S.r.l. svolgendo due motivi. Resiste con controricorso la società SAP s.r.l..

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 68 e art. 2697 c.c.. Sostiene che la contribuente è tenuta al pagamento della Tarsu in quanto il presupposto impositivo è costituito dalla occupazione e detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni. Ne consegue che sussiste una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti superabile solo dalla prova contraria del detentore dell’area il quale deve dedurre, nella denuncia originaria o in quella di variazione, le circostanze che escludono la produttività di rifiuti nell’area e la conseguente tassabilità. Dunque il contribuente deve provare non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.

4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 62, 63 e 68 e art. 2697 c.c.. Sostiene che la CTR, nella motivazione della sentenza, ha fatto riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38,39 e 49 che attengono alla Tosap e non già alla Tarsu.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è fondato. Invero Il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1, stabilisce che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni. Tale previsione ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma secondo dello stesso articolo le quali non operano automaticamente al verificarsi delle situazioni previste, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione. Presupposto della Tarsu è, dunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1, (Cass. n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003).

2. Il secondo motivo rimane assorbito.

3. Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ed il ricorso originario della contribuente va rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’affermarsi del principio giurisprudenziale sul punto controverso in epoca successiva alla proposizione del ricorso e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese processuali di questo giudizio che liquida in complessivi Euro 1.400,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2017

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